Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6941 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, con sentenza ex art. 444 c.p.p., applicava, su concorde richiesta delle parti, a D.N.P., imputato di ricettazione di un’autovettura Fiat Panda di provenienza delittuosa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e Euro 600 di multa. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa ed illogica motivazione, essendosi il Tribunale limitato a condannare l’imputato senza un’esposizione delle ragioni che potessero sostenere tale pronuncia.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Questa Corte ha stabilito che "la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato". (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). In realtà nella sentenza risultano, correttamente, verificate sia la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p., sia la congruità del trattamento sanzionatorio.

Peraltro le doglianze del ricorrente sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Infatti a fronte di ciò il ricorrente contrappone solo generiche contestazioni.

La Corte ha, infatti, analiticamente individuato come dagli atti non emergano elementi per una pronuncia di proscioglimento del prevenuto ai sensi dell’art. 129 c.p.p., evidenziando, analiticamente, tutti gli elementi di responsabilità in ordine al reato di ricettazione ascritto all’imputato (possesso della carta di circolazione dell’autovettura Fiat Panda, possesso delle chiavi del box nella sua disponibilità all’interno del quale veniva ritrovata a l’autovettura Fiat Panda rubata).

Uniformandosi all’orientamento di questa Suprema Corte – di cui sopra e che il Collegio condivide – va dichiarata inammissibile l’impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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