Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6938

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 9 marzo 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 6 luglio 2007, appellata da P.R., dichiarato colpevole di ricettazione di mobili oggetto di furto, commesso in data 28 ottobre 1996 in danno di F.M., e lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione e Euro 2500 di multa. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 895 c.p.p., comma 2, e art. 507 c.p.p., rilevando la mancata assunzione di una prova decisiva quale la testimonianza di R.D. che aveva venduto i mobili all’imputato, come documentato da una dichiarazione scritta dello stesso teste;

b) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 530, 533 e 192 c.p.p. per la mancanza dell’elemento soggettivo del reato in quanto i mobili sono stati rinvenuti presso l’esercizio commerciale dell’imputato lo stesso giorno in cui sono stati sottratti, senza che vi fosse alcuna intenzione di occultarli;

c) erronea qualificazione del fatto quale ricettazione invece che incauto acquisto ( art. 712 c.p.);

d) erronea qualificazione del fatto quale ricettazione invece che furto, essendo stati i mobili rinvenuti presso l’esercizio commerciale del P. a distanza di poche ore dal furto;

e) mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dal capoverso dell’art. 648 c.p., nonchè mancato riconoscimento dell’attenuante di aver cagionato alla persona offesa in danno patrimoniale di speciale tenuità, ex art. 62 c.p., n. 4. f) eccessiva della pena comminata e mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo dovuto il giudice applicare il minimo della pena.
Motivi della decisione

1) Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, ha ritenuto superflua l’audizione del teste R., che, benchè più volte citato nel giudizio di primo grado, non si è presentato al dibattimento.

L’imputato ha dichiarato il nome del soggetto che gli avrebbe venduto i mobili, identificato nel R.D., soggetto che può, quindi, confermare o contraddire la versione del prevenuto. Appare illogica l’affermazione della Corte di merito relativa alla superfluità della audizione del teste, in quanto non potrebbe, comunque, confermare la circostanza, al fine di non essere imputato a sua volta, sia perchè costituisce una ingiustificata anticipazione del contenuto della testimonianza, sia perchè escluderebbe in nuce la possibilità per l’imputato di provare la sua eventuale innocenza.

E’ pur vero che il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza, l’ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse e anche se il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all’inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 2, Sentenza n. 9056 del 21/01/2009 Ud.

(dep. 27/02/2009) Rv. 243306), tuttavia occorre fornire adeguata giustificazione.

Appare, invero, illogica la motivazione della Corte territoriale che ritiene trattarsi di attività istruttoria del tutto superflua, dovendo, invece, essere accertato, in base alle prove acquisite, anche di carattere documentale, se i mobili asseritamente ricettati siano stati venduti all’imputato, come dallo stesso affermato, dal R., verificando, in tale ultima evenienza, il relativo prezzo e le circostanze della vendita, utili al fine di confermare o escludere l’elemento soggettivo del reato di ricettazione. Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo. Va, conseguentemente, annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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