T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 309 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con nota del 12 giugno 2008 il Comune ha chiesto alla società ricorrente il versamento di una somma annua pari al 10% del VRD a partire dal 1 gennaio 2008 e fino al nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 46bis comma 4 del DL 1 ottobre 2007 n. 159. In precedenza il Comune non percepiva né un canone né altri corrispettivi monetari.

2. Occorre precisare che all’epoca la ricorrente gestiva la distribuzione del gas naturale sul territorio comunale in quanto subentrata per incorporazione al concessionario iniziale (B.G. spa). La durata contrattuale del servizio era inizialmente stabilita nel periodo 1 gennaio 1970 – 31 dicembre 1994, ed è stata poi consensualmente prorogata fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, in applicazione dell’art. 15 del Dlgs. 23 maggio 2000 n. 164, il Comune con deliberazione consiliare n. 33 del 28 novembre 2005 ha anticipato la risoluzione del rapporto fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2007. In relazione a tale provvedimento è stato proposto davanti a questo TAR il ricorso n. 162/2006 (definito in senso negativo per la ricorrente dalla sentenza n. 322 del 20 febbraio 2009).

3. Contro la nota del 12 giugno 2008 la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 23 settembre 2008 e depositato il 2 ottobre 2008. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione della competenza del consiglio comunale; (ii) violazione dell’art. 46bis del DL 159/2007, in quanto l’incremento del canone sarebbe ammissibile solo per i comuni coinvolti nell’operazione di formazione dei bacini ottimali di utenza; (iii) ancora violazione dell’art. 46bis del DL 159/2007, in quanto tale norma consentirebbe l’incremento di un corrispettivo già previsto ma non l’introduzione ex novo di un canone; (iv) difetto di motivazione e di istruttoria; (v) mancato rispetto delle garanzie procedimentali.

4. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Con memoria depositata il 17 gennaio 2011 la ricorrente ha comunicato che nelle more del ricorso è stato raggiunto un accordo tra le parti ed è quindi venuta meno la materia controversa. Il Comune ha confermato con memoria depositata il 28 gennaio 2011, aderendo inoltre alla richiesta di compensazione delle spese.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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