Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6936 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 18 novembre 2009, confermava la sentenza del Tribunale di Trapani in data 24 gennaio 2008, appellata da A.N. e D.P.N., ritenuti colpevoli del reato di danneggiamento della porta d’ingresso di un alloggio popolare dello IACP e del reato di arbitraria occupazione del medesimo alloggio e condannati, con la continuazione e la recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ciascuno.

Proponeva ricorso per cassazione A.N. deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 635 c.p. in mancanza di prova della partecipazione, a qualsiasi titolo, della ricorrente, anche a titolo di concorso, nel reato di danneggiamento;

b) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 521 c.p.p., evidenziando un mutamento sostanziale del fatto ritenuto in sentenza in relazione all’ipotesi accusatoria, essendo la condotta delittuosa avvenuta nel (OMISSIS) mentre nel capo d’imputazione si parla di fatti commessi nel novembre 2005;

c) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 633 e 639 c.p., per manifesta illogicità della motivazione in quanto la ricorrente abita in via (OMISSIS), lotto 3, piano sesto e non al piano primo, oggetto della occupazione abusiva, ritenendo "supportata dal nulla" l’affermazione che possedere un alloggio e occuparne un altro costituisca una aggravante.
Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). La Corte di Appello di Palermo, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia, con riferimento al primo motivo di ricorso, che non vi può essere motivo di diversificare la condotta della ricorrente da quella del coniuge, entrambi imputati per i medesimi reati, trattandosi di persone all’epoca conviventi che hanno condiviso la scelta di ricorrere alla condotta delittuosa al fine di ottenere la disponibilità di un alloggio dello IACP, nella consapevolezza che trattavasi di appartamento di proprietà) di tale ente.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

2) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè le doglianze (sono le stesse affrontate dal Tribunale) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Infatti il Tribunale, con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, ha evidenziato che la condotta risulta accertata all’epoca indicata nel capo di imputazione (novembre 2005), a seguito di un’ispezione effettuata da un funzionario della IACP, pur essendosi tale condotta protratta ulteriormente, non avendo ancora gli imputati, nonostante l’ordine emanato dallo IACP, rilasciato l’appartamento all’epoca del dibattimento di primo grado.

Tale circostanza non implica, comunque, un mutamento del fatto e non incide sul diritto di difesa della ricorrente.

3) Anche il terzo motivo segue la sorte dei precedenti.

La Corte territoriale, contrariamente l’assunto della ricorrente, non ha affermato che la circostanza del possesso di altro appartamento nello stesso stabile costituisca una circostanza aggravante, ma ha, correttamente e motivatamente valutato tale situazione, unitamente ad altri elementi (recidiva e mancato rilascio dell’immobile, nonostante l’ordine di sgombero) al fine di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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