T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-02-2011, n. 509 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che, con l’ordinanza impugnata – dichiaratamente adottata come provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 del d.l.vo 2000 n. 267 – il Sindaco del Comune di Baranzate ha disposto nei confronti del Condominio sito in Baranzate, via Milano n. 234, l’immediata sospensione delle attività n. 91 (impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h), n. 94 (edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri), n. 95 (ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del d.p.r. 1963, n. 1497) del D.M. 16.02.1982, esercitate in assenza del prescritto Certificato di Prevenzione incendi, di cui alla nota dell’Ufficio Prevenzioni Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano prot. n. 16632 del 21.10.2010 e fino all’ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi;

– che, sul piano motivazionale il provvedimento si limita, da un lato, a richiamare la citata nota dell’Ufficio Prevenzioni Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano prot. n. 16632 del 21.10.2010, dall’altro, ad affermare che è necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente al fine di prevenire ed eliminare le situazioni che possano arrecare pregiudizio alla salute e alla incolumità dei cittadini;

– che la nota dell’Ufficio Prevenzioni Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano prot. n. 16632 del 21.10.2010, si limita dare notizia al Sindaco del sopralluogo effettuato in relazione alla domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi presentata dal Condominio ricorrente;

– che dal verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco (atto del 04.10.2010 presente in atti) emergono una serie di rilievi in relazione alla centrale termica e all’ascensore del Condominio senza alcun riferimento ad un attuale e concreto pregiudizio per la salute e la incolumità dei cittadini;

– che l’art. 54, comma 4, del D. L.vo 2000 n 267 stabilisce che il sindaco, quale ufficiale del Governo, "adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

– che, in relazione alla natura e ai presupposti delle ordinanze contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54, la giurisprudenza ha precisato che tale potere è esercitabile solamente quando si tratti di affrontare situazioni, di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, requisiti che non ricorrono quando il Comune può adottare rimedi di carattere ordinario…. Il potere esercitabile dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 d.lg. n. 267 del 2000 presuppone una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e tale da risolvere una situazione comunque temporanea", con la precisazione che l’esistenza di una fattispecie eccezionale ed imprevista, costituente concreta minaccia per la pubblica incolumità, deve emergere da un preventivo accertamento, "che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni" (cfr. C.d.S., sez. IV, 24.03.2006, n. 1537; C.d.S., sez. VI, 05.09.2005, n. 4525; C.d.S., sez. V, 11.12. 2007, n. 6366).

– che, in definitiva, i presupposti di questa categoria di atti "sono da rinvenire, da un lato, nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare e, dall’altro, nell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo (ex plurimis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 febbraio 2007, n. 1352);

– che, in sintesi, "secondo consolidata giurisprudenza, l’esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti è condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: 1) necessità di intervenire nella materia interessata dal provvedimento; 2) attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; 3) preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; 4) mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere "extra ordinem" del potere esercitato (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 settembre 2006, n. 8614);

– che il corredo motivazionale del provvedimento impugnato non dà conto neppure per relationem dell’effettiva sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 54, specie in relazione alla presenza di un concreto ed attuale percolo per l’incolumità pubblica, con conseguente fondatezza delle censure proposte, dirette a contestare i presupposti giuridici e fattuali del potere esercitato, nonché la carenza motivazionale;

– che, in definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Baranzate n. reg. 86 del 09.11.2010, n. prot. 0017667.

Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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