Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6933

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19.1.2010, il G.U.P. del Tribunale di Mantova dichiarò B.C. responsabile del reato di circonvenzione d’incapace aggravato e – concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante – lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 21.6.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. vizio di motivazione dal momento che la Corte d’appello avrebbe fondato l’affermazione di responsabilità sui soli contatti telefonici intercorsi senza che fosse noto il contenuto delle conversazioni; si tratta di contatti fra il cellulare dell’imputato e quello di una persona definita amica della persona offesa; da ciò è stato tratto riscontro alla tesi di un legame sentimentale con la persona offesa da questa comunicato al suo medico curante in epoca non sospetta; la motivazione si discosta da quanto accertato in fatto ed è meramente apparente;

2. violazione della legge processuale in relazione alla inutilizzabilità della documentazione medica predisposta dalla dott.ssa V., la quale ha riferito di aver avuto incontri con la persona offesa e di aver instaurato un legame di fiducia che sconfinava da uno spazio strettamente professionale; peraltro il giudice d’appello ritiene attendibili le dichiarazioni della dott.ssa V. sulla base di accertamenti disposti presso gli istituti di credito che non avrebbero riscontro negli atti processuali;

3. violazione di legge in quanto lo stato psico depressivo della D. non escludeva la capacità della stessa, sicchè difetterebbe l’elemento materiale del reato.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e svolge censure di merito.

La Corte territoriale afferma che la conferma della relazione sentimentale fra l’imputato e la persona offesa si desume da oltre 5.000 contatti fra le utenze in uso ai due.

Il motivo di ricorso è generico e proposto fuori dai casi consentiti laddove non consente di comprendere se intende contestare che le utenze fossero in uso ai due soggetti, trattandosi peraltro di apprezzamento di merito qui censurabile solo sotto il profilo del travisamento del contenuto di atti processuali, ma tale profilo non viene articolato con al specificazione degli atti che si assumono travisati.

Il motivo è altresì manifestamente infondato laddove indica tale motivazione come apparente.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le inutilizzabilità sono tassative e riguardano le prove assunte in violazione di un divieto di legge. Nel ricorso non è neppure precisato quale sia il divieto in cui violazione le prove documentali in questione sono state assunte, svolgendo invece solo valutazioni di attendibilità delle stesse, peraltro di merito.

Quanto al fatto che non corrisponderebbe alle risultanze processuali il riscontro presso istituti di credito, valgono i rilievi di genericità già svolti riguardo al primo motivo di ricorso.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

Anzitutto non vi è alcuna delle violazioni della legge penale ipotizzate, in quanto, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 643 c.p., anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l’attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito". (Cass. Sez. sent. n. 1526 del 11.4.1984 dep. 14.5.1984 rv 164188).

Più di recente questa Corte ha ribadito che, in tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie.

(Cass. Sez. 2 sent. n. 3458 del 1.12.2005 dep. 27.1.2006 rv 233392).

In secondo luogo è apprezzamento di merito, motivato in modo non manifestamente illogico con il richiamo alla documentazione sanitaria, lo stato di infermità che rendeva la persona offesa circonvenibile. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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