Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6931

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27.11.2009, il Tribunale di Reggio Emilia dichiarò M.M. responsabile dei reati di tentata rapina e lesioni aggravate, unificati sotto il vincolo della continuazione e – esclusa la recidiva, con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 30.6.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali mentre l’imputato aveva un solo precedente per falso nel 2002.

Con dichiarazione in data 20.12.2010 l’imputato ha dichiarato di rinunziare al ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della intervenuta rinunzia.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di cinquecento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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