T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-02-2011, n. 504 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In via preliminare, il Tribunale rileva l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio "ne bis in idem".

Invero, il ricorso in esame è stato già deciso dal Tribunale con sentenza n. 07055/2010 depositata in data 26.10.2010 e ciò preclude l’ulteriore esame della controversia.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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