T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-02-2011, n. 502 patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe sostenendo che il Prefetto non avrebbe potuto automaticamente disporre la revoca della sua patente di guida, dovendo, invece, valutare se la sua utilizzazione avrebbe potuto agevolare la commissione di reati della stessa indole di quelli in relazione ai quali egli è stato sottoposto alla misura di sicurezza. Afferma, inoltre, che la mancanza della patente avrebbe un effetto negativo sulle possibilità di un suo reinserimento sociale.
Motivi della decisione

In relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Il Collegio deve infatti ribadire l’orientamento più volte espresso dalla Sezione secondo cui la revoca della patente nelle ipotesi previste dall’art. 120 del codice della strada costituisce un provvedimento di natura strettamente vincolata in quanto il Prefetto, al ricorrere dei presupposti specificati dalla norma, deve procedere al ritiro del documento di guida senza poter compiere apprezzamenti discrezionali di qualsivoglia natura in quanto è lo stesso legislatore che ha compiuto già a priori un bilanciamento fra l’interesse pubblico e la restrizione alla libertà di movimento che consegue all’impossibilità di utilizzare i veicoli a motore. Per questo anche le (astrattamente) paventate esigenze di recupero sociale sono del tutto irrilevanti ai fini della legittimità dell’atto impugnato.

Il requisito cui, nello sviluppo della censura, fa riferimento il ricorrente si riferisce alla sola fattispecie della revoca del permesso di guida nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni.

Come già precisato, la revoca della patente di guida ha natura vincolata per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla l. 27 dicembre 1956 n. 1423, mentre per le persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, ha carattere discrezionale, essendo possibile solo quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Infatti, sul piano lessicale, la disposizione di cui all’art. 120 del codice della strada, pur essendo contenuta in un unico comma, risulta distinta in due enunciati separati dalla locuzione congiuntiva "nonché", di modo che appare evidente che la verifica (e conseguente motivazione) dell’ulteriore presupposto del pericolo di "commissione di reati della stessa natura", si riferisce esclusivamente alla seconda ipotesi contemplata dalla norma, e cioè a quella relativa ai soggetti che siano stati condannati a una pena detentiva non inferiore ai tre anni; sul piano logico, inoltre, è di tutta evidenza che il pericolo di "commissione di reati della stessa natura", non può che riferirsi al solo caso dei soggetti condannati a pena detentiva non inferiore ai tre anni (in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 20 luglio 2006, n. 7637).

Con riferimento alla finale censura di violazione del diritto al lavoro e di contrasto della misura con le prospettive di reinserimento sociale del ricorrente, nemmeno può dirsi che la norma si ponga in contrasto con il diritto costituzionale al lavoro, posto che non solo tra la guida personale dell’automezzo e l’esercizio del diritto al lavoro non vi è un rapporto di condizionamento assoluto, ma anche considerando che il diritto al lavoro può essere modellato dal legislatore discrezionalmente in modo da tenere conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti, quale, appunto, quella della prevenzione dei reati (cfr. C. Cost. n. 427 del 2000).

La Corte Costituzionale, peraltro, ha ritenuto che la disposizione in questione, in tal modo interpretata, non leda diritti fondamentali costituzionalmente protetti in quanto eventuali specifiche necessità di allontanamento dal luogo di abituale dimora sono fronteggiabili attraverso il trasporto pubblico (Corte Cost. 48/08; TAR Catania 531/09).

In proposito si è altresì precisato che "la revoca della patente imposta al sorvegliato speciale – per definizione pericoloso e quindi tendenzialmente proteso alla commissione di fatti criminosi – trova la sua giustificazione nella esigenza di impedire al sorvegliato di P.S. la possibilità di rapidi spostamenti sul territorio proprio allo scopo di prevenire la commissione dei reati. Si tratta quindi di una ragionevole scelta di politica criminale operata dal legislatore, che non è in contrasto con alcuno dei principi costituzionali richiamati dal ricorrente, tanto più che la revoca della patente non limita in alcun modo gli spostamenti del sorvegliato con mezzi pubblici, i suoi rapporti di relazione familiari e sociali e lo svolgimento di attività di lavoro" (Cassazione penale, sez. I, 30 maggio 2006, n. 20388);

Al riguardo occorre infine osservare che la restituzione della patente sortirebbe effetti che vanno ben al di là dell’agevolazione della attività lavorativa del ricorrente consentendo a questi, in elusione del generale divieto, una indeterminata possibilità di movimento con oggettiva attenuazione delle condizioni di sorvegliabilità cui lo stesso è sottoposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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