Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 31 marzo 2010, la Corte d’Appello di Bologna, 2^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Rimini appellata da H.B. e H. M. riduceva la pena inflitta a quest’ ultima ad anni quattro mesi sei giorni venti di reclusione ed Euro 666 di multa; confermava nel resto la decisione impugnata con la quale entrambi gli imputati erano stati dichiarati colpevoli di concorso, anche con il figlio tredicenne H.J., nei delitti di rapina impropria aggravata (capo A), resistenza (capo B), lesioni personali volontarie (capo C), danneggiamelo dell’auto di servizio dei Carabinieri (capo D) e di altri privati cittadini (capo E) con condanna dell’ H.B. alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa e con le pene accessorie, per entrambi, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata dell’espiazione della pena. La Corte territoriale, dato atto che in punto di responsabilità non vi era contestazione da parte di H.B., escludeva che nei confronti della coimputata potesse trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p. perchè, dalla condotta dalla medesima serbata dal momento dell’intimazione da parte del Carabiniere intervenuta mentre era in atto il furto a bordo dell’autocarro IVECO e per tutto il corso dell’inseguimento, risultava provata la sua piena condivisione della condotta serbata dal marito nella fase della spericolata" fuga alla guida dell’autoveicolo Berlingo dal medesimo guidata. Non ricorrevano neppure i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.. In punto di trattamento sanzionatorio, correttamente erano state negate ad entrambi le attenuanti generiche, in ragione dei plurimi e specifici precedenti penali. La pena, fissata per quella base nel minimo edittale per entrambi, poteva essere ridotta solo in favore della H.M. il relazione all’aumento per la contestata e ritenuta recidiva, corretti essendo gli aumenti per la continuazione. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 116 c.p. in favore di H. M.; – violazione di legge in punto del mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione al fatto in favore di H.M. e delle attenuanti generiche per entrambi per essere la sentenza impugnata nel c.d. vizio di doppia valutazione degli elementi negativi attinenti alla personalità dei ricorrenti, avendo posto gli stessi alla base sia del giudizio che ha portato a negare le attenuanti generiche sia del rigoroso trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità perchè si diffonde nel richiamo di principi dottrinari e giurisprudenziali al fine di dare conto della correttezza dell’interpretazione per cui l’art. 116 c.p. non prefigura ipotesi di responsabilità di natura oggettiva ma anomala sull’assunto che l’interpretazione fatta propria dalla Corte di appello sia in contrasto con tali principi, attraverso l’estrapolazione dal contesto motivazionale di alcune parole (peraltro neppure in consecuzione stretta fra loro) senza tenere conto che la sentenza impugnata, dopo avere espressamente invocato i principi di diritto citati dai ricorrenti e averli condivisi, ha proceduto a dettagliata disamina della condotta in concreto serbata dalla H.M. per dedurne la piena e consapevole adesione alla scelta del marito di darsi alla fuga e di contrastare con condotta deliberatamente violenta l’intervento dei Carabinieri. Tale parte della motivazione non è stata oggetto di critica alcuna e quindi rimane come valido sostegno della decisione adottata sul punto.

2. Il secondo motivo di ricorso:

2.1. E’ manifestamente infondato per la parte in cui addebita alla sentenza impugnata di non aver preso debitamente in considerazione la condotta serbata dall’imputata non tanto in relazione al fatto più grave per il quale è intervenuta la condanna quanto piuttosto in relazione alla condotta integrante il fatto meno grave. E’ vero che la Corte territoriale ha espressamente esaminato, allorchè ha preso in considerazione la richiesta specifica sull’art. 114 c.p., quale è stata la condotta della donna nella fase in cui il marito stata portando a termine il furto. Ma tale parte della motivazione non può esser letta come avulsa dal contesto delle altre argomentazioni e segnatamente da quelle spese per escludere il concorso anomalo e per affermare al contrario la piena adesione alla scelta del correo, anche con condotta attiva (l’essersi disfatta, mentre era in corso la fuga, dello strumento – forbici – impiegate per forzare la serratura dell’autocarro);

2.2. E’ manifestamente infondato per la parte in cui denuncia violazione del principio del c.d. vizio di doppia valutazione degli elementi negativi, perchè la pena base è stata fissata nel minimo edittale, senza quindi che in tale quantificazione svolgessero alcun ruolo i pur negativi elementi rappresentati. L’aumento per la recidiva, quantificato solo per H.B. nel massimo dei due terzi (mentre per la Moglie M. è stato quantificato nel minimo) ha avuto la sua giustificazione non in ragione della sua negativa personalità ma del suo "maggior spessore criminale", vale a dire in una specifica valutazione (ancorchè formulata in maniera comparativa) che non è stata oggetto di puntuale critica; mentre l’aumento per la continuazione è stato quantificato nel minimo stabilito ex art. 81 c.p., u.c..

2.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti devono essere in conseguenza condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *