T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-02-2011, n. 499 Programma di fabbricazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Olgiate Comasco eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno prodotto memorie e documenti.

Con ordinanza presidenziale n. 8/2009 datata 14.01.2009 sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune resistente, che vi ha ottemperato mediante deposito documentale del 24.02.2009

All’udienza del 03 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1) La ricorrente impugna i provvedimenti con i quali il Comune di Olgiate Comasco ha approvato il progetto preliminare, il progetto definitivo, con effetto di dichiarazione di pubblica utilità, nonché individuato le aree da espropriare ai fini della realizzazione dei lavori di ristrutturazione di via Cappelletta, compresi nel piano triennale delle opere pubbliche di riferimento, parimenti impugnato.

Nel ricorso si evidenzia che la sig. ra B. è proprietaria del terreno sito in Olgiate Comasco, censito al foglio 11, mappale 886, avente una superficie di mq. 3310 e oggetto della procedura espropriativa per mq. 300.

La ricorrente espone, inoltre, di essere proprietaria di un altro terreno confinante con quello da ultimo indicato, sul quale insiste un edificio sede della società Rapid Foto Digital di Spinelli Livio & C. s.n.c., società di cui è socio amministratore il coniuge e di cui fanno parte, sempre in qualità di soci, i figli della ricorrente.

In relazione a quest’ultimo aspetto, la ricorrente evidenzia che l’esecuzione dell’opera progettata ed, in particolare, la realizzazione della rotatoria incidente sui fondi di sua proprietà precluderebbe l’ampliamento dell’attività economica gestita dal coniuge.

2) E’ infondato il primo dei motivi proposti con il quale la ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera, con conseguente violazione dell’art. 16 del d.p.r. 2001 n 327.

Invero, dalla documentazione prodotta dal Comune di Olgiate Comasco emerge che, con atto datato 07.02.2008, ricevuto dalla ricorrente in data 11.02.2008, l’amministrazione ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento e l’avviso di avvenuto deposito degli atti del progetto definitivo avente ad oggetto "lavori di ristrutturazione di via Cappelletta".

Ne deriva la piena osservanza della prescrizione dell’art. 16 del d.p.r. 2001 n 327, con conseguente infondatezza della censura in esame.

3) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’incompetenza della Giunta Comunale, in quanto il progetto definitivo sarebbe stato adottato in variante urbanistica ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 2001 n. 327, sicché la relativa approvazione andava ricondotta alla competenza del Consiglio Comunale.

La censura è infondata.

Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni della ricorrente non risulta che il progetto definitivo sia stato adottato in variante al piano regolatore, secondo la previsione dell’art. 19 del d.p.r. 2001 n. 327.

Del resto, anche le allegazioni svolte sul punto dalla ricorrente si risolvono in affermazioni apodittiche, non essendo dimostrato che l’approvazione del progetto definitivo abbia comportato una variante alla pianificazione urbanistica comunale.

Né tale modificazione della disciplina urbanistica può essere dedotta, secondo quanto prospettato nel ricorso, dalla circostanza che il progetto definitivo ha modificato taluni profili del progetto preliminare.

La vigente normativa (cfr. art. 93 del D.L.vo 2006, n. 163) articola l’attività di progettazione per l’esecuzione dei lavori pubblici secondo tre successivi livelli di approfondimenti tecnici, distinguendo il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo.

Il progetto preliminare, che deve essere tale da consentire l’avvio della procedura espropriativa, definisce "le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire" e consiste "in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili", tenendo conto, tra l’altro, dei profili ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica, accertata mediante le indispensabili indagini di prima approssimazione.

Il progetto definitivo "individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni"; nella relazione descrittiva in cui esso si concreta devono essere contenuti, fra l’altro, lo studio dell’impatto ambientale, gli studi e le indagini preliminari con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera, studi ed indagini che, con particolare riferimento a quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico e chimico, devono essere condotti ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Del resto, l’approvazione del progetto definitivo da parte di un’amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Dal confronto tra i due tipi di progetto emerge che quello preliminare non delinea un quadro dettagliato e compiuto dell’opera da realizzare, ma è suscettibile di variazioni, modifiche e specificazioni (cfr. tra le tante T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 21 agosto 2008, n. 9955; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 26 maggio 2009, n. 1064).

Ciò è confermato dalla circostanza che spetta al progetto definitivo di individuare "compiutamente i lavori da realizzare".

Ne deriva che nel passaggio dalla progettazione preliminare a quella definitiva è del tutto fisiologica l’introduzione di modificazioni in ordine ai lavori da realizzare senza che ciò implichi l’applicazione dell’art. 19 del d.p.r. 2001 n. 327 e quindi l’approvazione di una variante da riservare alla competenza del Consiglio.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censura di cui si tratta.

4) Con il terzo e con il sesto dei motivi proposti – che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico – la ricorrente lamenta che l’attività di progettazione e quella di pianificazione ad essa presupposta sono state effettuate senza l’adeguata ponderazione dei profili ambientali di incidenza dell’opera, lamentando in primo luogo la mancata considerazione che l’area sulla quale dovrebbe sorgere una nuova rotatoria è qualificata come zona tampone dal P.T.C.P., atteso che dagli atti impugnati non emerge alcuna valutazione della compatibilità dell’opera con il piano provinciale di coordinamento territoriale.

Inoltre, si lamenta la violazione delle norme del d.p.r. 1999 n. 554 in quanto ai progetti non risulta allegato lo studio di impatto ambientale, né, quanto meno, lo studio di fattibilità ambientale e le altre relazioni previste.

Infine, la ricorrente contesta la violazione dell’art. 46 del d.p.r. 1999 n. 554 per omessa verifica del progetto preliminare.

Le censure sono fondate nei termini che seguono.

Quanto alla valutazione della compatibilità della variante urbanistica con le disposizioni del P.T.C.P. – variante nel cui ambito si innestano le progettazioni preliminari e definitive – va rilevato che dalla comunicazione predisposta dal Responsabile dell’Area Urbanistica/Edlizia privata del Comune di Olgiate Comasco datata 29.01.2009, prot. n. 2228, emerge che l’amministrazione non ha acquisito il parere di compatibilità della Provincia, in quanto si tratta di una variante semplificata adottata ai sensi della legge regionale 1997 n. 23.

La valutazione dell’amministrazione non è condivisibile e l’omessa acquisizione del parere di compatibilità provinciale si pone in contrasto con il quadro normativo di riferimento.

Il Tribunale ha già precisato (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, 22 dicembre 2009, n. 5962) che l’art. 104, comma 1 lett. cc), della legge reg. 2005 n. 12 ha disposto l’abrogazione espressa, tra l’altro, dell’art. 3, commi da 2 a 40, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), "salvo per quanto previsto agli articoli 25, comma 1 e 92, commi 7 e 8, della presente legge".

A sua volta l’art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12 detta una disciplina transitoria, individuando, tra l’altro, quali procedure di variante urbanistica i Comuni possono utilizzare fino all’adeguamento dei piani regolatori generali vigenti alla nuova disciplina normativa introdotta in materia di governo del territorio.

In particolare, la norma dispone espressamente che "1. Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 marzo 2010. Fino all’adeguamento dei PRG vigenti, a norma dell’articolo 26, e comunque non oltre il predetto termine, i comuni, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, possono procedere unicamente all’approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in variante ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447…, nonché di varianti nei casi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e di piani attuativi in variante, con la procedura di cui all’articolo 3 della predetta L.R. n. 23/1997…".

Dal coordinamento tra le due norme citate deriva che, qualora l’amministrazione comunale approvi – nel periodo transitorio individuato dall’art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12, periodo in cui si colloca la fattispecie sottesa ai ricorsi in esame – una delle varianti previste dall’art. 2, comma 2, della legge reg. 23 giugno 1997, n. 23, devono trovare applicazione le previsioni dell’art. 3, commi da 2 a 40, della legge reg. 5 gennaio 2000, n. 1.

Pertanto, in questi casi deve essere applicato anche il comma 18 dell’art. 3 della legge reg. 2000 n. 1, ove si prevede che "Il comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla provincia competente per territorio il piano regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale adottato. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con il comune interessato, la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento; decorso tale termine il comune decide sulle osservazioni e procede all’approvazione in via definitiva".

Ecco, allora, che quando l’amministrazione comunale adotta una delle varianti previste dall’art. 2, comma 2, della legge reg. 23 giugno 1997, n. 23, secondo il meccanismo fatto salvo dall’art. 25, comma 1, della legge 2005 n. 12, deve trasmettere la variante adottata alla Provincia competente, al fine di consentire la verificazione della compatibilità della nuova disciplina urbanistica con il piano territoriale di coordinamento.

Nel caso di specie il Comune resistente ha dichiaratamente posto in essere la variante semplificata, oggetto del ricorso in esame, ai sensi della legge reg. 1997 n. 23, ma ha omesso di trasmettere alla Provincia la variante adottata, in violazione dell’art. 3, comma 18, della legge reg. 2000 n. 1, così precludendo all’Ente competente la verificazione della compatibilità della variante con il piano territoriale di coordinamento, come esattamente contestato dalla ricorrente.

A ben vedere poi la questione era stata sottoposta all’attenzione dell’amministrazione in fase istruttoria, atteso che, con nota datata 08.08.2007 prot. n. 110099, l’ARPA aveva evidenziato che il tracciato della strada era "posto in zona tampone del P.T.C.P., sul confine tra le zone B.Z.P. (zone tampone di primo livello) e B.Z.S. (zone tampone di secondo livello)", precisando che le zone tampone "hanno funzione di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi" e sollecitando l’amministrazione a tenere conto degli impatti ambientali e ad armonizzare l’opera con le norme del P.T.C.P..

Del resto, proprio il Responsabile dell’Area Urbanistica/Edlizia privata del Comune di Olgiate Comasco, con comunicazione datata 19.09.2007 prot. n. 23345 e indirizzata all’ARPA, aveva precisato che "la competenza per quanto riguarda il P.T.C.P. è della Provincia e pertanto con tale ente sono approfonditi gli aspetti relativi".

Nonostante tale dichiarazione non risulta acquisita – come già evidenziato – il parere di compatibilità provinciale, con conseguente fondatezza della censura in esame.

L’incompletezza istruttoria, in ordine alla compatibilità ambientale dell’opera, emerge anche considerando la documentazione allegata alla progettazione predisposta dall’amministrazione.

L’art. 25 del d.p.r. 1999 n 554 individua la documentazione che deve essere allegata al progetto definitivo, prescrivendo, tra l’altro, la redazione dello "studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale".

Nondimeno dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione – anche a seguito dell’ordinanza istruttoria presidenziale del 14.01.2009 – non risulta la predisposizione neppure dello studio di fattibilità ambientale, sicché la progettazione risulta carente di uno dei suoi elementi costitutivi in base alla norma suindicata.

Anche la contestazione inerente alla violazione dell’art. 46 del d.p.r. 1999 n. 554 merita condivisione.

La norma disciplina la verifica del progetto preliminare, stabilendo che "1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento. 2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione".

E’ evidente che la verifica con esito positivo riflette il dato normativo richiamato in quanto espliciti i profili analizzati e le valutazioni compiute, anche in relazione alla coerenza della soluzione progettuale prescelta con il contesto sociale, economico e ambientale di riferimento.

Nel caso di specie l’amministrazione ha prodotto un atto redatto dal Responsabile del procedimento dell’Ufficio Tecnico e dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva, privo di data e di numero di protocollo, nel quale si afferma, da un lato, che "è stata effettuata la verifica prevista dal comma 2 " dell’articolo 46, dall’altro, che "sono stati esaminati gli allegati al progetto preliminare e si è appurato che i documenti richiesti e previsti dal regolamento sono stati consegnati e, dove non necessario, ne è stata data coerente giustificazione all’interno della relazione tecnica ed illustrativa".

Tale documento non è coerente con le prescrizioni dell’art. 46, giacché a) non dimostra che la verifica è stata compiuta "alla presenza dei progettisti", o, comunque con il loro intervento; b) non contiene alcuna considerazione in ordine alla qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta; c) non ne verifica la conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione; d) non reca alcuna indicazione in ordine alle l’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta; e) non dimostra l’effettuazione di alcun controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce; f) non reca alcuna valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta, né con riferimento alla capacità di conseguire gli obiettivi attesi, né rispetto alla minimizzazione dei costi di realizzazione, di gestione e di manutenzione.

In altre parole il documento dedicato alla verifica del progetto preliminare ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 1999 n. 554 è motivato con una formula di mero stile, contiene delle affermazioni del tutto apodittiche in ordine all’effettiva esecuzione del controllo e non dimostra, neppure a livello indiziario, l’effettuazione delle verifiche previste dall’art. 46.

Le rilevate carenze di elaborazione progettuale, tanto con riferimento all’omessa valutazione della fattibilità ambientale, quanto rispetto alla violazione dell’art. 46, viziano sia il progetto preliminare, sia il progetto definitivo, con conseguente fondatezza delle censure in esame (cfr. puntuale in argomento Tar Lombardia Milano, sez. II, 25 marzo 2008 n. 580).

5) Viceversa non meritano condivisione le doglianze formulate con il quarto e il quinto dei motivi proposti.

In particolare, non é irragionevole che la progettazione preveda la possibilità di realizzare un percorso pedonale in dipendenza dell’eventuale incremento di questo tipo di mobilità.

Del pari, è del tutto apodittica, perché non supportata da elementi concreti di riscontro, la tesi secondo la quale la realizzazione della rotatoria sarebbe priva di pubblica utilità: le valutazioni espresse nel progetto sono espressive di discrezionalità tecnica ed amministrativa, ma la ricorrente non ha concretamente contestato, su basi tecniche, la scelta progettuale, né ha dimostrato l’irragionevolezza della decisione amministrativa, limitandosi ad asserire che la realizzazione dell’opera incrementerebbe il flusso del traffico e renderebbe pericoloso l’accesso alla scuola ubicata in prossimità della rotatoria.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure in esame.

6) In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti esposti in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei limiti esposti in motivazione e per l’effetto annulla:

1) la delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 25.10.2007 recante l’approvazione della variante urbanistica relativa all’intervento dei lavori di ristrutturazione di via Cappelletta;

2) la delibera di Giunta Comunale n. 193 del 17.12.2007 di approvazione del progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione di via Cappelletta;

3) la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 21.05.2008 di approvazione del progetto definitivo dei lavori per la ristrutturazione di via Cappelletta.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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