Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

llo Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 novembre 2009, la Corte d’ Appello di Genova, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale nonchè dall’imputato D.N.G., con la quale quest’ ultimo era stato dichiarato colpevole di concorso con F.M. (giudicato separatamente) ed altri nel delitto di rapina aggravata, sequestro di persona e violazione di domicilio in danno di S. L. (fatti commessi in (OMISSIS)) e condannato alla pena di dodici anni di reclusione e tremila Euro di multa con interdizione perpetuta dai pubblici uffici e legale per la durata della pena; H.A. era stato assolto dai medesimi delitti per non aver commesso il fatto e O.L. era stato assolto dal delitto di ricettazione perchè il fatto non sussiste.

La Corte territoriale, rammentato che la rapina era stata materialmente commessa da due uomini travisati che, attesa la persona offesa al suo rientro a casa, l’avevano costretta a farli entrare con lei sicchè poi si erano impossessati di orologi e oggetti preziosi contenuti nelle casseforti; che all’individuazione del F. si era pervenuti perchè casualmente la sua presenza era stata notata da un agente di polizia; che la responsabilità del F. era stata accertata all’esito di perizia grafica che lo aveva indicato come autore del biglietto manoscritto usato per intimare alla B. la condotta da mantenere, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità del D.N. quale concorrente sulla scorta delle telefonate intercorse fra i due tra l’8 marzo 2006 (data in cui l’agente N. aveva segnalato la presenza sospetta del F. in (OMISSIS)) e il 16 successivo. Di esse la sentenza ha riportato il contenuto ma ne ha valutato maggiormente significative "la cronologia e la scansione temporale" in particolare la frequenza nelle ore immediatamente precedenti e susseguenti la rapina, con silenzio telefonico proprio nell’arco temporale della sua consumazione.

Rilevante era la circostanza, indiscussa, che D.N., la sera della rapina, aveva offerto la propria abitazione al F. e che egli fosse stato probabilmente la persona che aveva dato indicazioni sulla casa da rapinare. A fronte di tali elementi, univoci e concordanti, non ne erano emersi altri di segno contrario. Le ragioni addotte dalla difesa per giustificare i loro rapporti, in quanto entrambi commercianti di pelli, non erano avallate dal contenuto delle telefonate, caratterizzate da linguaggio stringatissimo, per lo più criptato, e da lunghi silenzi. Poichè l’abitazione era stata messa a disposizione del F. e del suo complice prima della rapina e non dopo, non poteva trovare accoglimento la richiesta subordinata di derubricazione nel delitto di favoreggiamento. Non ricorrevano neppure i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. e delle generiche.

Infondati, infine, venivano ritenuti gli appelli nei confronti degli imputati assolti.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato D. N., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 2 nonchè contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione perchè:

– rammentati i principi che regolano la valutazione della prova indiziaria e quelli ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità;

– a fronte dei dettagliati motivi di appello che avevano passato in rassegna il contenuto delle singole telefonate (motivi riportati per esteso nel ricorso) con contestazione specifica del significato probatorio che era stato attribuito ad esse dal Tribunale e con individuazione delle prove (testimonianza D. e contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione nel periodo compreso fra febbraio e marzo del 2006) dimostrative dell’effettività del suo interesse al commercio di pellami e dell’inesistenza di un interessamento del D.N. per acquisire informazioni sulla lucrosità e facilità del colpo nonchè della sua intenzione di procurarsi danaro per darsi alla latitanza;

– la Corte territoriale rendeva motivazione molto scarna (peraltro riportando in maniera errata o incompleta il contenuto delle conversazioni intercettate) ed affermava in maniera apodittica la penale responsabilità del D.N. senza dare risposta alle argomentazioni difensive;

2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 378 c.p. nonchè contraddittorietà mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perchè a fronte dei dettagliati motivi di appello e alla rammentata concorde giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata si limitava ad affermare come evidente che la messa a disposizione dell’alloggio era avvenuta prima della rapina, senza considerare che, se pur vero che dalle telefonate non emergeva che l’accordo non era stato raggiunto dopo, nulla provava che esso fosse avvenuto prima;

3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 114 c.p. nonchè contraddittorietà mancanza e illogicità manifesta della motivazione perchè a fronte del motivi di appello che avevano evidenziato che in ogni caso il contributo prestato era minimo, in quanto risoltosi nell’ospitalità per la notte successiva alla rapina (come del resto ritenuto anche dal Tribunale), la Corte di appello gli attribuiva un ruolo organizzativo senza indicare gli elementi di prova dal quale esso fosse desumibile;

4) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. nonchè contraddittorietà mancanza e manifesta illogicità della legge penale perchè a fronte del motivo di appello, svolto compiutamente, il Giudice del gravame ha utilizzato le medesime circostanze sia per negare le attenuanti generiche sia per quantificare la pena.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata non ha omesso di motivare in relazione agli specifici argomenti difensivi, sviluppati con l’atto di appello, che sottoponevano al vaglio del giudice del gravame il compendio probatorio costituito dalla testimonianza di D. e dalle telefonate intercorse fra questi e D.N. nonchè fra D.N. e F. aventi ad oggetto una trattativa per l’acquisto di uno stock di pellami, dal momento che ha espressamente affermato come irrilevante la circostanza dell’effettività di tale contrattazione.

Ha giustificato tale convincimento in ragione dell’espressa considerazione degli altri elementi indiziari indicati. In particolare la Corte territoriale valorizza la scansione temporale ma non trascura il contenuto delle conversazioni, al rilievo che gli interlocutori si esprimevano in termini criptici. Correttamente osserva che non aveva senso che il F. si intrattenesse a dialogare con D.N. scambiandosi informazioni apparentemente prive di senso compiuto poco prima della rapina ovvero subito dopo.

La sentenza, sinteticamente, evitando di dilungarsi nella confutazione delle meticolose osservazioni delle singole proposizioni scambiate per dar conto del loro significato (in una ricostruzione nella quale peraltro il Tribunale si era già impegnato), procede ad una considerazione globale delle stesse nella loro scansione temporale e significato complessivo, in tal modo integrando la motivazione del primo Giudice e giustificando quindi le ragioni per le quali l’interpretazione già offerta (in difetto di una valida alternativa, quella della compravendita di pelli avendo una sua storia parallela e di copertura per D.N.) doveva ritenersi attendibile. Il dato incontroverso dal quale infatti muove il ragionamento probatorio è costituito dall’ospitalità offerta al F., proprio la sera stessa della rapina. Da esso si sviluppa l’analisi delle conversazioni telefoniche nel loro contenuto, la cui rilevanza la sentenza impugnata non nega, sicchè per questo profilo la motivazione deve ritenersi integrata da quella del Tribunale, in particolare in relazione alla conversazione dello stesso pomeriggio della rapina, alle ore 17:17, colloquio che i primi giudici hanno ragionatamente esaminato, avendone derivato il convincimento che D. N. sapesse cosa F. e gli altri complici dovevano fare, tanto che F. subito dopo la rapina chiama D.N., lo vuole incontrare e concordano l’appuntamento. Non illogicamente quindi la Corte territoriale specifica che non tanto (soltanto) al contenuto ma anche (e soprattutto) ai tempi delle conversazioni deve darsi rilievo, perchè la loro scansione da conto che l’interpretazione dei colloqui fornita dal Tribunale è corretta.

Precisato che l’errore rilevato dal ricorrente nella trascrizione di alcune parole dell’intercettazione delle 14.25 dell’8 marzo 2006 (ti invece di li) è palesemente riconducibile a mero errore di trascrizione, deve concludersi per l’infondatezza del motivo.

2. Anche il secondo motivo di ricorso, di conseguenza, è infondato, posto che la sentenza impugnata ha giustificato il convincimento della consapevolezza dell’attività delittuosa, in momento antecedente al compimento della stessa.

3. Il terzo motivo di ricorso è anch’ esso infondato. Per escludere la sussistenza dei presupposti dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. la sentenza attribuisce all’imputato il ruolo di "supporto logistico e organizzativo", con ciò intendendo riferirsi al complessivo ruolo di basista, in quanto persona che risiedeva sul posto e che disponeva di alloggio per i complici provenienti dalla Francia.

Va ribadito che per la sussistenza della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato e necessario che l’apporto causale del soggetto sia stato di lievissima entità, tale cioè da poter essere facilmente ovviato mediante una diversa distribuzione dei compiti tra gli altri compartecipi, (fattispecie in cui e stata esclusa la sussistenza dell’attenuante nei confronti di colui che aveva svolto l’attività di "basista"Cass. Sez. 1, 7.3/7. 7.1978 n. 9106).

Ed invero per la concessione dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato ( art. 114 c.p.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossìa di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’"iter" criminoso: ciò che si verifica allorquando la condotta del correo risulti tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Cass. Sez. 4, 12.1/31.3.2006 n. 11380 Cass. Sez. 2, 7.4/5.5.2009). Assicurare alloggio sicuro, al di fuori di possibili controlli amministrativi da parte degli organi polizia, per persone che provengono da paese straniero (ancorchè comunitario), è supporto apprezzabile sotto il profilo organizzativo.

In ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena si osserva che la sentenza ha sviluppato autonome argomentazioni che il ricorrente critica solo genericamente.

4. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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