T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-02-2011, n. 495

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, titolare di diploma di Educazione Fisica ISEF e di laurea in Scienze Motorie, in data 21 dicembre 2005, ha presentato istanza di partecipazione ai corsi speciali previsti dalla legge n. 143/04, al fine di conseguire il certificato di abilitazione all’insegnamento.

L’Amministrazione intimata, dopo averla ammessa a partecipare ai suindicati corsi, in data 7 luglio 2008, ha adottato un provvedimento con il quale, constatata la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dalla vigente normativa,ha disposto il depennamento della ricorrente dagli elenchi dei partecipanti, annullando in sostanza il precedente atto di ammissione.

Avverso tale provvedimento l’interessata ha proposto il presente ricorso.

Successivamente, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi degli abilitati, il provvedimento di approvazione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2008/2009, nonché ha provveduto a ripubblicare le suindicate graduatorie. In tali atti il nominativo della ricorrente veniva incluso nell’elenco degli esclusi, anziché in quello di merito.

L’interessata, con motivi aggiunti, ha impugnato anche tali atti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 1521 del 16 ottobre 2008, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’udienza di discussione di merito, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria nella quale si afferma che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha provveduto ad iscrivere "con riserva" l’interessata nelle graduatorie ad esaurimento; e che, successivamente, la medesima interessata ha presentato istanza di scioglimento dell’iscrizione con riserva, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. a) del d.m. n. 42/2009; istanza accolta dall’Amministrazione.

A seguito di tali sopravvenute circostanze deve ritenersi cessata la materia contendere in quanto, avendo l’Amministrazione iscritto, senza riserva alcuna, il nominativo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, l’interesse che quest’ultima intendeva tutelare mediante la proposizione del presente gravame è stato pienamente soddisfatto.

La ricorrente lamenta peraltro che l’Amministrazione si è rifiutata di consegnarle il diploma di abilitazione già conseguito in quanto, a parere del dirigente preposto, per il rilascio del titolo sarebbe necessaria una sentenza di questo Giudice che accerti la sussistenza dei requisiti in suo capo; per questo motivo afferma di aver ancora interesse alla coltivazione del gravame.

In proposito il Collegio osserva che lo scioglimento della riserva in favore dei docenti in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 8, secondo comma, D.M. cit., sana a tutti gli effetti la partecipazione alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione; da ciò la necessaria conseguenza del doveroso rilascio del diploma di abilitazione in caso di esito positivo del relativo esame.

Ne discende che il rifiuto al rilascio del diploma opposto dall’Amministrazione costituisce comportamento che appare in contrasto con il disposto di cui all’art. 8, comma secondo, del citato d.m. n. 42/09, nonché in palese contraddizione con l’iscrizione, senza riserve, della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, l’ammissione alle quali presuppone l’avvenuto conseguimento del titolo abilitante.

Può pertanto dichiarasi la cessazione della materia del contendere, fermo l’obbligo dell’amministrazione di consegnare alla ricorrente il diploma di abilitazione.

L’iscrizione senza riserve del nominativo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento è stata disposta in virtù di una norma sopravvenuta ai provvedimenti impugnati; questa circostanza induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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