REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 28 Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversita’.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13
del 15 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’ e ambito di applicazione

1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della
fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in
conformita’ alla direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile
1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e
successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la
valorizzazione della biodiversita’. La Regione tutela, in
particolare, la diversita’:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
2. La Regione nel perseguimento delle finalita’ di cui al comma
1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la
fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante
interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all’occorrenza il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e
delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario,
nonche’ dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie
tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
c) concorre alla formazione della rete ecologica europea,
denominata «Natura 2000», costituita da zone speciali di
conservazione (ZSC), zone di protezione speciale (ZPS), Siti di
importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza
comunitaria (pSIC);
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla
rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di
cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche e
successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da
eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale.
3. La Regione persegue le finalita’ di cui alla presente legge
tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia
regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo
sostenibile.

Art. 2 Competenze della Regione 1. Sono, in particolare, di competenza della Regione: a) l’individuazione, l’approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; b) l’elaborazione e l’approvazione delle misure di conservazione; c) l’espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalita’ indicate nella presente legge; d) l’elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale; e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; f) l’individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000; g) il coordinamento del monitoraggio di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate; i) l’individuazione degli interventi perla conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione; j) l’incentivazione delle attivita’ didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela; k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale; l) l’individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat; m) l’individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge; n) l’approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica.

Art. 3

Rete ecologica regionale

1. La giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale
costituita dall’insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree
protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che
risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione,
distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.
2. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in
particolare, i seguenti obiettivi:
a) mantenere o recuperare la funzionalita’ degli ecosistemi sul
territorio regionale;
b) assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in
applicazione della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed
integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente
agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di
ciascun sito rete Natura 2000;
c) favorire la connettivita’ ecologica fra le popolazioni delle
specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura
2000.

Art. 4

Misure di conservazione

1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura
2000, elabora e adotta, con deliberazione della giunta regionale,
sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree
di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo,
altresi’, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di
incidenza di cui all’art. 6, in relazione a specifiche misure di
conservazione.
2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e
pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria e nel sito
informatico della stessa affinche’ chiunque vi abbia interesse possa
prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi
trenta giorni.
3. La giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute
entro i successivi sessanta giorni e, sentita la commissione
consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
fini dell’adozione del decreto di designazione delle ZSC.
4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma
3, la giunta regionale approva le misure di conservazione.
5. La Regione approva, altresi’, con proprio regolamento, le
misure di conservazione delle ZPS.
6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente
efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime,
sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di
qualsiasi livello vigenti o adottati.
7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione e’
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Le misure
di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.
8. La giunta regionale individua i siti per i quali sia
necessaria l’adozione di un piano di gestione, ove le misure di
conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il
raggiungimento degli obietti-vi di conservazione previsti dalla
direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti
gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.

Art. 5

Piani di gestione

1. Nel caso di cui all’art. 4, comma 8, il piano di gestione del
sito e’ predisposto dal relativo ente di gestione, che procede
all’elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di
sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e
delle specie di interesse comunitario.
2. Il piano di gestione e’ redatto secondo le linee guida per la
gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002
(Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La giunta
regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri,
ulteriori contenuti e modalita’ per la predisposizione del piano.
3. Il piano e’ adottato dall’ente gestore e depositato per trenta
giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all’albo
pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro
i quali chiunque vi abbia interesse puo’ prenderne visione e
presentare all’ente gestore osservazioni scritte.
4. Nei successivi quarantacinque giorni l’ente gestore si esprime
sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi,
trasmette il piano alla giunta regionale che esprime parere
vincolante entro sessanta giorni. L’ente gestore approva il piano
entro i successivi trenta giorni. Il piano approvato in difformita’
dal parere regionale e’ nullo.
5. I piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Liguria.
6. I piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale.
Tale aggiornamento puo’ essere anticipato in relazione agli esiti del
monitoraggio di cui all’art. 13.

Art. 6

Valutazione di incidenza

1. L’approvazione di piani, progetti e interventi che interessano
i siti della rete Natura 2000 e’ condizionata all’esito favorevole
della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall’art.
5, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La valutazione di
incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2,
costituisce parte integrante del procedimento ordinario di
autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o
approvazione adottati senza la previa valutazione di incidenza, ove
richiesta, sono nulli.
2. La Giunta regionale, in conformita’ alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive
modifiche ed integrazioni, approva i criteri, le linee guida e le
procedure per l’applicazione della valutazione di incidenza.
3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita’ di
coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla
valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi
giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonche’ una
relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese.

Art. 7 Valutazione di incidenza di piani 1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione. 2. La procedura di valutazione di incidenza dei piani e’ ricompresa nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.

Art. 8

Valutazione di incidenza di progetti e interventi

1. La valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta
nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui
all’art. 6, nonche’ sulla base delle misure di conservazione e degli
eventuali piani di gestione, e’ effettuata:
a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati
dalla presente legge;
b) dalla Regione nei casi di cui all’art. 9.
2. Sono soggetti a valutazione di incidenza, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli
interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura
2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente,
incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano
direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente.
3. Sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo, nonche’ di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che
l’oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento
sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito e’
stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di
conservazione di ciascun sito e/o dall’eventuale piano di gestione o,
in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.
4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di
impatto ambientale (VIA), di cui alla legge regionale 30 dicembre
1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e
successive modifiche ed integrazioni, che interessano i siti della
rete Natura 2000, la valutazione di incidenza e’ ricompresa
nell’ambito della procedura di VIA che considera anche gli effetti
diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie.

Art. 9 Valutazione di incidenza di competenza regionale 1. La valutazione di incidenza e’ effettuata dalla Regione, secondo le modalita’ individuate dalla giunta regionale, nei seguenti casi: a) progetti regionali; b) progetti che coinvolgono piu’ siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore; c) qualora vi sia identita’ fra l’ente proponente di progetti e interventi e l’ente competente ad esprimere la valutazione di incidenza; d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della legge regionale n. 38/1998 e successive modifiche ed integrazioni; e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall’art. 5, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.

Art. 10 Gestori dei siti Natura 2000 1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le province e la Regione.

Art. 11

Funzioni e compiti dell’ente gestore dei siti della rete Natura 2000

1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per
i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l’ente
gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l’attuazione
delle misure di conservazione o dei piani di gestione;
b) predispone il piano di gestione di cui all’art. 5;
c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti
nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri
individuati dalla giunta regionale e sulla base della programmazione,
di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle
attivita’ con l’osservatorio regionale della biodiversita’ di cui
all’art. 14;
d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento
e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla
conservazione dei siti, ove necessario;
e) effettua la valutazione di incidenza, nei casi e secondo le
modalita’ previste dalla Regione;
f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale
dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo
ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla
presente legge;
g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di
ogni anno, la relazione sulle attivita’ svolte ai sensi del presente
articolo;
h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni
anno, la programmazione delle attivita’ previste per l’anno
successivo, nonche’ un rapporto sullo stato di conservazione degli
habitat e delle specie e sulle priorita’ di conservazione da attuare.
La giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della
documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla
compatibilita’ del programma delle attivita’ e sulle priorita’ da
attuare, con l’obiettivo della conservazione della coerenza e della
funzionalita’ della rete Natura 2000.

Art. 12

Poteri sostitutivi

1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia
nell’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 11, comma 1, lettere
a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un
termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo
nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000
nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente
inadempiente.
2. L’atto di sostituzione e’ adottato sentito l’ente interessato.

Art. 13

Monitoraggio

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall’art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, sono disciplinate dalla giunta regionale in conformita’
con le linee guida definite dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonche’ gli enti
pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi
relativi allo stato di conservazione della biodiversita’ ligure, sono
tenuti a trasmetterli all’osservatorio ligure della biodiversita’ di
cui all’art. 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche
definite dalla giunta regionale al fine di implementare il Sistema
informativo della biodiversita’ della Regione Liguria.

Art. 14

Osservatorio regionale della biodiversita’

1. E’ istituito l’osservatorio ligure della biodiversita’,
denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati
inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e
delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti
dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno
parte del Sistema informativo regionale della biodiversita’ che e’
parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria
(SIRAL), di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (nuovo
ordinamento dell’ARPAL e riorganizzazione delle attivita’ e degli
organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in
campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’osservatorio regionale della biodiversita’ e’ gestito da
ARPAL ed e’ deputato, in particolare, all’inserimento, elaborazione,
archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il
Sistema informativo regionale della biodiversita’ ed
all’aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversita’.
3. La Regione, al fine dell’espletamento delle funzioni previste
dalla presente legge, puo’ avvalersi dell’universita’ stipulando
apposite convenzioni, in particolare con riferimento a:
a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte
del sistema informativo regionale della biodiversita’;
b) individuazione degli standard necessari alla identificazione
dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat
naturali;
c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di
salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio
regionale.
4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento
dell’osservatorio ligure della biodiversita’, definendo inoltre le
direttive tecniche delle attivita’.

Art. 15

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 (norme per la
protezione della flora spontanea)

1. Gli allegati A, B e C della legge regionale n. 9/1984 sono
sostituiti dagli allegati A e B della presente legge. L’allegato A
comprende, altresi’, le specie di cui agli allegati II e IV della
direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Tutela della fauna

1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese
negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive
modifiche ed integrazioni, nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE
e successive modifiche ed integrazioni, le specie di cui all’allegato
II della convenzione di Berna, recepita dall’Italia con la legge 5
agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione della convenzione
relativa alla conservazione della vita selvatica e all’ambiente
naturale in europa, con allegati adottati a Berna il 19 settembre
1979), nonche’ le specie animali individuate nell’allegato C della
presente legge, per le quali sono vietati:
a) la cattura e l’uccisione;
b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle
specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di
attivita’ trofica;
c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione,
dello svernamento e dell’estivazione;
d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
e) la detenzione, il trasporto e il commercio.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del
ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente
articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e
detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonche’ per parti di
essi.
3. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 7 febbraio
1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all’applicazione in
Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del
regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonche’
norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e
l’incolumita’ pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3 e’ consentito il
trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di
rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonche’ il
trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in
territorio ligure.
5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul
mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal
produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso
complessivo.
6. E’ vietato danneggiare, disperdere o distruggere
intenzionalmente nidi di formiche del gruppo formica Rufa o
asportarne uova, larve, bozzoli, adulti cosi’ come e’ altresi’
vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo
forestale dello Stato e’ data facolta’ di autorizzare la cessione di
nidi di formica Rufa per attuare programmi di lotta biologica.

Art. 17 Prelievi 1. La Regione puo’ concedere, in deroga all’art. 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l’autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all’allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Al fine di garantire la compatibilita’ del prelievo, della raccolta e dell’allevamento con l’esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell’allevamento. 3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, e’ disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni. 4. Per le specie di cui all’allegato D il prelievo e’ disciplinato secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie e’ disciplinato dalle misure di conservazione o dai piani di gestione. 5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado e’ consentito raccogliere e allevare in cattivita’ girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici.

Art. 18 Sanzioni 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 16; b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della valutazione di incidenza, ovvero in difformita’ alle prescrizioni della valutazione di incidenza; c) da euro 1.000,00 a euro. 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attivita’ in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000. 2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonche’ per le violazioni punite ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 9/1984, cosi’ come modificato dalla presente legge, si provvede ai sensi della legge regionale n. 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall’art. 13 della legge regionale n. 9/1984, cosi’ come modificato dalla presente legge, sono esercitate dagli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Al di fuori dei siti rete Natura 2000 le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalle province. 4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attivita’ di tutela della biodiversita’, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all’art. 11, comma 1, lettera g). 5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l’entita’ del pregiudizio ambientale arrecato, puo’ disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita’. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. 6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell’animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.

Art. 19

Vigilanza e sorveglianza

1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono
svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive
modifiche ed integrazioni, nonche’ dagli altri soggetti cui e’
affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli
organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria
e ittica ai sensi della normativa vigente.

Art. 20 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all’art. 4, comma 1. 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell’allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge. 4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 e’ gestito dal Corpo forestale dello Stato, d’intesa con l’ente gestore. 5. Nelle more dell’approvazione delle misure di conservazione, la giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate. 6. Fino all’adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all’art. 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all’art. 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali gia’ assunti in materia di valutazione di incidenza. 7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all’art. 16 coloro che detengano, in cattivita’ o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato gia’ comunicazione alle province ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Nell’allegato A della legge regionale n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni al punto 3, dopo la parola: «VAS» sono aggiunte le seguenti «e di valutazione di incidenza». 9. Nell’allegato A della legge regionale n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 5, dopo la lettera i) e’ aggiunta la seguente: «i-bis) gestione dell’osservatorio regionale della biodiversita’». 10. Nell’allegato B della legge regionale n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) e’ soppressa. 11. Nell’art. 3 della legge regionale n. 9/1984 le parole: «tabella C» sono sostituite con le seguenti: «tabella B». 12. L’art. 13 della legge regionale n. 9/1984 e’ sostituito dal seguente: «Art. 13 – 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all’allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all’art. 10, terzo comma; b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per la violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all’allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all’art. 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo. c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8. 2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali e’ stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.». 13. La lettera C) della tabella A, allegata alla legge regionale n. 16 novembre 2004, n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e’ sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Le lunghezze minime totali sono misurate dall’apice del muso all’estremita’ della pinna caudale. Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della commissione tecnica regionale.». 14. Alla lettera D) della tabella A, allegata alla legge regionale n. 21/2004 dopo le parole: «Persico trota 15 aprile 15 giugno», sono inserite le seguenti : Parte di provvedimento in formato grafico 15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge. 16. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all’art. 13.

Art. 21 Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 5, 12 e 15 della legge regionale n. 9/1984. E’ altresi’ soppressa la tabella C della legge regionale n. 9/1984. 2. E’ abrogata la legge regionale n. 4/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 15 mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro
100.000,00 dell’U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente"
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 2008 ed all’iscrizione in termini di competenza del
medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio
per l’anno finanziario 2009 nell’Area IV «Ambiente» all’U.P.B. 4.101
«Interventi e studi in materia di tutela ambientale».
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 10 luglio 2009

BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0649&tmstp=1266393355568

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