Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 23-02-2011, n. 6917 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 7/01/2010, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata in data 20/01/2009 con la quale il Tribunale di Milano aveva ritenuto B.M. responsabile del delitto di ricettazione di un motociclo.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto inattendibili le dichiarazioni del coimputato imputato M. (che si era assunto ogni responsabilità) e per avere fondato il giudizio di colpevolezza su una circostanza difforme da quanto realmente dichiarato dal M..

3. La doglianza, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata.

La tesi difensiva del ricorrente (che si basa, sostanzialmente, sulle dichiarazioni autoaccusatorie del coimputato M.) è stata presa in esame prima dal Tribunale il quale, con ampia motivazione, confutando in modo articolato la tesi difensiva, concluse che l’imputato aveva il compossesso del mezzo insieme al M..

Il B., in appello, ribadì la sua tesi, ma anche la Corte territoriale l’ha disattesa, illustrando, con motivazione ampia, logica ed adeguata, le ragioni per le quali non riteneva credibile la versione dei fatti del M..

In questa sede, il ricorrente, in modo surrettizio, sotto la parvenza della motivazione contraddittoria e/o illogica, tenta di ottenere una nuova valutazione di quegli stessi elementi fattuali già presi in esame dalla Corte territoriale facendo leva su una versione alternativa dei fatti processuali: il che deve ritenersi inammissibile.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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