Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-04-2011, n. 8062 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.R., C.M., P.M.P., P.A. e T.A.M. chiedono l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 13 novembre 2008, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale aveva accolto le opposizioni e quindi revocato i decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti dalle odierne ricorrenti per cassazione.

Con il ricorso per decreto ingiuntivo le ricorrenti, dipendenti dell’ANFFAS (Associazione Nazionale famiglie Fanciulli Adulti Subnormali) Roma Onlus, premesso che non avevano ricevuto l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 per il biennio 96-97 e che l’Associazione aveva riconosciuto il debito nella misura dell’acconto del 3% concordato con le OOSS, chiedevano ed ottenevano dal pretore i relativi decreti ingiuntivi.

L’associazione proponeva opposizione, negando che vi fosse stato un riconoscimento del debito. Ricostruiva la vicenda spiegando che la materia era stata espressamente regolata dall’accordo 7 ottobre 1997 tra ANFFAS nazionale e le OOSS, nonchè con l’accordo tra ANFFAS sezione romana e le OOSS del 21 dicembre 1997, che avevano fissato la decorrenza dei pagamenti dell’indennità in più rate a decorrere dal dicembre 1997. Che tali pagamenti erano stati effettuati nelle entità e nei termini previsti, come attestato dalle buste paga prodotte.

Nel giudizio di opposizione le ricorrenti proponevano una riconvenzionale fondando la loro domanda, originariamente basata su di preteso riconoscimento di debito, sulla vincolatività immediata dell’accordo sul costo del lavoro del luglio 1993. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale e gli interventi che vi si erano collegati e accolse l’opposizione condividendo la tesi dell’opponente sulla decorrenza del diritto nei termini fissati dall’associazione con le OOSS firmatarie degli accordi.

Le ricorrenti proposero appello, specificando che lo stesso non veniva proposto con riferimento al rigetto della domanda riconvenzionale, ma solo in relazione all’oggetto principale ed originario della controversia costituto dalla domanda contenuta nel ricorso per decreto infinitivo.

La Corte d’appello di Roma ha disposto l’assunzione di informazioni sindacali sull’interpretazione dell’art. 79 dell’accordo ANFFAS sindacati e sulla decorrenza dei benefici richiesti.

Anche sulla base di tali informazioni, la Corte ha confermato la decisione di primo grado respingendo l’appello.

Contro tale decisione le dipendenti ricorrono per cassazione con atto basato su di un unico motivo.

L’ANFFAS si difende con controricorso, contenente ricorso incidentale, basato su di un unico motivo.

L’unico motivo del ricorso principale è così rubricato: "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in ordine alle domande tutte proposte in prime cure e ribadite in appello con riferimento alle specifiche decorrenze ed entità di erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all’effettivo soddisfo".

L’esposizione del motivo si conclude con un quesito di diritto così formulato: "vero è che debbono ritenersi vincolanti per le parti sociali le previsioni di cui all’accordo 23 luglio 1993 sul costo del lavoro, con particolare riferimento alla misura dell’indennità di vacanza contrattuale dovuta ai lavoratori dipendenti, alle date di maturazione del conseguente credito rivendicabile dai lavoratori dipendenti a tale titolo ed ai tempi di erogazione dell’indennità stessa".

Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 13 novembre 2008 e pertanto sotto la vigenza dell’art. 366-bis c.p.c..

Il motivo è espressamente qualificato dai ricorrenti come "vizio di motivazione", ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Di conseguenza, non doveva concludersi con un quesito di diritto, perchè non pone una questione di diritto bensì di fatto, ma doveva contenere, a pena di inammissibilità, "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".

Tale chiara indicazione è stata omessa. Nella esposizione del motivo non si specificano quali sono i fatti su cui la motivazione è viziata, ma si pongono una serie di questioni di diritto, come del resto è attestato dal fatto che, contraddittoriamente, l’atto si conclude con un quesito di diritto.

Peraltro, le questioni proposte, non sono quelle relative al tema giuridico oggetto del ricorso principale in primo grado, bensì quelle inerenti alla vincolatività diretta dell’accordo del luglio 1993, che furono oggetto della domanda riconvenzionale, dichiarata inammissibile dal Tribunale con pronunzia che non è stata oggetto di appello.

Pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale dell’ANFFAS censura la sentenza perchè ha affrontato un tema che non era oggetto dell’ambito del giudizio di appello in quanto era stato introdotto dalla domanda riconvenzionale, dichiarata inammissibile con un capo della decisione che non era stata appellata. E’ assorbito. In conclusione, i ricorsi devono essere riuniti. Il principale deve essere dichiarato inammissibile.

L’incidentale rimane assorbito. Le spese devono essere rimborsate dalla parte che perde il giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna le ricorrenti principali, in solido, alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 41,00 Euro, nonchè 3.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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