Cons. Stato Sez. IV, Sent., 21-02-2011, n. 1084 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente fa" presente che, con sentenza n. 2009/08 pubblicata in data 29 gennaio 2008, la Corte di Cassazione:

– accoglieva il ricorso da lui proposto avverso il decreto, depositato in data 15.12.2004, con il quale la Corte di Appello di Roma – pronunciando sulla domanda di equa riparazione ex lege 89/01 proposta in relazione al giudizio dal medesimo promosso avanti al Tribunale di Napoli con ricorso in data 11.3.1999 per ottenere il pagamento della rivalutazione su "somme liquidate dall’Amministrazione" a titolo di sussidio di disoccupazione e deciso con sentenza del 6.12.2002, dichiarava non dovuto l’equo indennizzo per il dedotto danno non patrimoniale;

– decidendo poi nel mérito, riconosceva in suo favore, a titolo di equo indennizzo per detto danno non patrimoniale, la somma di euro 750,00, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di tale somma, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

Detta sentenza, afferma il ricorrente, "non è ulteriormente impugnabile ed è pertanto definitiva e passata in giudicato" (pag. 1 ric.).

In data 22 ottobre 2009 è stato da lui notificato all’Amministrazione atto di diffida e messa in mora per l’esecuzione della sentenza stessa, con assegnazione di un termine di giorni trenta per provvedere e con il preavviso che, in difetto di esecuzione spontanea, si sarebbe agito per l’ottemperanza.

Nonostante tale diffida l’Amministrazione rimaneva inerte.

Con il ricorso all’esame si chiede quindi di dare esecuzione a detto giudicato, essendo decorso il termine dato con il citato atto di diffida.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, senza peraltro formulare difese o richieste.

Il Ministero stesso, ha altresì fatto pervenire, per le vie amministrative, nota in data 1° aprile 2010, con la quale rappresenta "la attuale grave situazione debitoria in ordine al sistema di indennizzo per ritardata giustizia ordinaria".

Alla camera di consiglio del 30 novembre 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

2. – Il ricorso è fondato e va accolto nei términi che séguono.

3. – Com’è noto, il ricorso contemplato dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (applicabili ratione temporis alla fattispecie) è dato per l’ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del Giudice ordinario al fine di assicurare piena e concreta soddisfazione all’interesse sostanziale riconosciuto dal giudicato medesimo ed è esperibile, in particolare, anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (C. Stato, VI, 16 aprile 1994, n. 527; Cass., SS. UU., 13 maggio 1994, n. 4661; C. Stato, IV, 25 luglio 2000, n. 4125 e 15 settembre 2003, n. 5167).

Deve essere poi precisato che il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l’attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi giudice, anche speciale, esso provenga (Cons. St., VI, 14 dicembre 2009, n. 7809).

4. – Ciò posto, la sentenza della Corte di Cassazione, di cui qui si chiede l’ottemperanza, è stata depositata in data 29 gennaio 2008 e, posto che essa non è stata ritualmente notificata ai fini del decorso del términe per una sua eventuale revocazione ex art. 391bis c.p.c., è passata in giudicato dopo un anno dalla sua

pubblicazione.

Con atto notificato il 22 ottobre 2009, e dunque dopo il suo passaggio in giudicato, il ricorrente ha ritualmente diffidato e messo in mora il Ministero della Giustizia al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza predetta.

A fronte della successiva persistente inerzia dell’Amministrazione, il relativo ricorso in ottemperanza è stato poi ritualmente proposto innanzi al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 37, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971, poiché l’autorità chiamata a conformarsi al giudicato del giudice ordinario (e cioè il Ministero della Giustizia) esercita la sua attività in tutto il territorio nazionale e non nei limiti della circoscrizione di un Tar.

5. – Tanto rilevato ai fini dell’accertamento dell’ammissibilità della presente impugnativa, essa deve essere accolta nei limiti della condanna al pagamento di somme risultante dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza (euro 750,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo), il cui esatto adempimento da parte dell’Amministrazione non può certo essere eluso invocando problematiche di copertura finanziaria e di rapporti tra Ministero della Giustizia (quale Amministrazione obbligata) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (che opera i relativi trasferimenti di fondi), che, oltre a disconoscere la funzione congiuntamente collaborativa propria delle attività di ottemperanza al giudicato (v. Cons. St., VI, 14 dicembre 2009, n. 7809), si pongono in inutile quanto defatigante contrapposizione con l’interesse della parte all’equa riparazione, che, una volta risolto in sede cognitòria "pura" il problema dell’an della spettanza del diritto, ha consistenza di diritto soggettivo, non conculcabile ulteriormente nella sede delle dette, dovute, attività amministrative.

Stante la idoneità del titolo alla esecuzione e perdurando la inerzia della Amministrazione nonostante la diffida ritualmente notificata da parte ricorrente, va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente, della somma a lui dovuta per il predetto titolo (in conto capitale ed interessi) entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione) della presente sentenza.

Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Dirigente preposto alla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente della stessa.

Stante l’assenza di effettive problematiche attuative nascenti dal giudicato e l’artificiosità degli argomenti addotti dall’Amministrazione per giustificare il perdurante inadempimento del precetto giurisdizionale, si rende opportuna la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’accertamento della sussistenza di eventuali ipotesi di danno erariale e delle relative responsabilità.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico della Amministrazione intimata e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

– lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, nei sensi di cui in motivazione, nel termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione) della presente sentenza;

– nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina Commissario ad acta il Dirigente preposto alla Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente della stessa Direzione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, nella misura complessiva di euro 500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.

Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *