Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 21/01/2010, la Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio nei confronti di S.A. sulla sola determinazione della pena per i reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p., e art. 326 c.p., comma 3, rideterminava la medesima, previa concessione delle attenuanti generiche, in anni due di reclusione.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:
1. violazione dell’art. 157 c.p. per non avere la Corte territoriale dichiarato l’estinzione del reato nonostante il medesimo si fosse già prescritto nell’ottobre del 2007;
2. Violazione dell’art. 133 c.p. per non essersi la Corte territoriale, pur avendo concesso le attenuanti generiche, attenuta ai minimi edittali.
3. Il primo motivo del ricorso è fondato.
Infatti, con la concessione delle attenuanti generiche, il tempo massimo per la prescrizione, secondo il previgente regime applicabile alla presente fattispecie, è di anni sette e mesi sei.
Di conseguenza, essendo stati i fatti commessi sino all’aprile del 2000 (cfr capo d’imputazione), alla data dell’impugnata sentenza, i reati si erano già ampiamente prescritti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.