Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 23-02-2011, n. 6913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 21/01/2010, la Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio nei confronti di S.A. sulla sola determinazione della pena per i reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p., e art. 326 c.p., comma 3, rideterminava la medesima, previa concessione delle attenuanti generiche, in anni due di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:

1. violazione dell’art. 157 c.p. per non avere la Corte territoriale dichiarato l’estinzione del reato nonostante il medesimo si fosse già prescritto nell’ottobre del 2007;

2. Violazione dell’art. 133 c.p. per non essersi la Corte territoriale, pur avendo concesso le attenuanti generiche, attenuta ai minimi edittali.

3. Il primo motivo del ricorso è fondato.

Infatti, con la concessione delle attenuanti generiche, il tempo massimo per la prescrizione, secondo il previgente regime applicabile alla presente fattispecie, è di anni sette e mesi sei.

Di conseguenza, essendo stati i fatti commessi sino all’aprile del 2000 (cfr capo d’imputazione), alla data dell’impugnata sentenza, i reati si erano già ampiamente prescritti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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