REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 127 del 23 luglio 2009)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale

1. Per le attivita’ inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita’ di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa’ dell’informazione),
nell’ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema
informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 –
Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti
ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 «Spese per l’automazione dei servizi regionali
(legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge
regionale 24 maggio 2004, n. 11)»;
Esercizio 2009: euro 2.000.000,00;
b) Cap. 03910 «Sviluppo del sistema informativo regionale (art.
17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge
regionale 24 maggio 2004, n. 11)»;
Esercizio 2009: euro 1.345.000,00;
c) Cap. 03937 «Sviluppo del sistema informativo regionale:
piano telematico regionale (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988,
n. 30 abrogata e legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)»;
Esercizio 2009: euro 9.100.000,00.

Art. 2 Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali 1. L’autorizzazione disposta dall’art. 3, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011) per l’esercizio 2009, e’ revocata (Cap. 3201 – U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale).

Art. 3 Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008) 1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civilta’, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ disposta, per l’esercizio finanziario 2009, un’autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 2638 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 – Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica. 3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalita’ di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

Art. 4 Interventi nel settore delle bonifiche 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 9 della legge regionale n. 22 del 2008 e’ inserita la seguente lettera: «c) Cap. 16332 «Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lettera a), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)» afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione; Esercizio 2009: euro 800.000,00.».

Art. 5 Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa 1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) e’ disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative: a) Cap. 21222 «Contributi per l’integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (articoli 7 e 7-bis, legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)»; Esercizio 2009: euro 250.000,00.

Art. 6 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica 1. L’autorizzazione disposta dall’art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ aumentata di euro 1.815.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale. 2. La lettera b) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 22 del 2008 e’ sostituita dalla seguente: «b) Cap. 25564 «Contributi per l’attuazione di progetti marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lettera b) e c), legge regionale 4 marzo 1998, n. 7)»; Esercizio 2009: euro 5.552.000,00; Esercizio 2010: euro 5.552.000,00.».

Art. 7

Interventi per la qualificazione delle stazioni
invernali e del sistema sciistico

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 11, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’
aumentata di euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25572, afferente
alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e
qualificazione delle strutture turistiche.

Art. 8

Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d’acqua di competenza regionale

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 19, comma 1 della legge
regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ aumentata di euro
3.000.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.

Art. 9

Interventi ed opere di difesa della costa

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 20, comma 1 della legge
regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ aumentata di euro
800.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 10 Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate 1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la regione Emilia-Romagna e’ autorizzata a rimborsare, nell’esercizio 2009, alla regione Veneto la somma di euro 537.722,92, in ottemperanza a quanto risultante dall’approvazione del consuntivo dell’anno 2007 approvato con delibera del 5 novembre 2008, n. 2 dal Comitato Interregionale per la Navigazione Interna, a valere sul Capitolo 41993 – nuova istituzione – afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218.

Art. 11 Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali 1. L’autorizzazione disposta dall’art. 21, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ aumentata di euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41360, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali. 2. Dopo il comma 1 dell’art. 21 della legge regionale n. 22 del 2008 e’ aggiunto il seguente comma: «2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ disposta, altresi’, per l’esercizio finanziario 2009, un’autorizzazione di spesa di euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41250, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.».

Art. 12

Contributi all’Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI)

1. Per l’espletamento di specifiche attivita’, a norma di quanto
disposto dall’art. 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14
gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell’Azienda regionale per la
navigazione interna – ARNI), e’ disposta, per l’esercizio 2009, una
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla
U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2009: euro 500.000,00.

Art. 13

Interventi nel settore dei trasporti

1. L’autorizzazione di spesa disposta per l’esercizio 2009
dall’art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del
2008, e’ ridotta di euro 2.664.401,14 a valere sul Capitolo 43270,
U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione
e della qualita’ della mobilita’ urbana.

Art. 14

Rete viaria di interesse regionale

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 23, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’
aumentata di euro 5.000.000,00, a valere sul Capitolo 45175,
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione
opere stradali.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’art. 23 della legge
regionale n. 22 del 2008 sono inserite le seguenti lettere e relativi
capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno
indicate:
«b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla
rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse
regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o
calamitosi (art. 167, comma 2, lettera c), legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 e successive modifiche)";
Esercizio 2009: euro 2.000.000,00;
c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lettera a) e b), legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 e successive modifiche)";
Esercizio 2009: euro 13.364.401,14.».

Art. 15

Societa’ Ferrovie Emilia-Romagna Srl

1. L’autorizzazione disposta dall’art. 24, comma 2 della legge
regionale n. 22 del 2008, per l’ esercizio 2009, e’ aumentata di euro
16.000.000,00, a valere sul Capitolo 43672, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16501 – Partecipazione regionale a societa’ per il trasporto
ferroviario.

Art. 16

Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla Societa’ per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» – Forli’

1. L’autorizzazione disposta dall’ art. 26, comma 1 della legge
regionale n. 22 del 2008, per l’ esercizio 2009, e’ aumentata di euro
111.500,00, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B .
1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.
2. L’autorizzazione disposta dall’art. 26, comma 2 della Legge
regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ ridotta euro
398.574,60, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 17
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’aumento del capitale
sociale della Societa’ per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» –
Forli’
1. La Regione Emilia-Romagna e’ autorizzata a partecipare
all’aumento del capitale sociale della Societa’ per azioni SEAF
«Aeroporto L. Ridolfi» con sede in Forli’, della quale e’ gia’ socio
ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione
per l’esercizio 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008. Primo
provvedimento di variazione). A tal fine e’ autorizzata la spesa di
euro 727.074,60 per l’esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45724,
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 18

Interventi del «Sistema Emilia-Romagna» nel territorio
della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009

1. A seguito del disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito
i territori della provincia dell’Aquila, per il quale e’ stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile) con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 aprile 2009, la Giunta regionale, con proprio atto,
autorizza l’Agenzia regionale di protezione civile ad attivare un
apposito conto corrente postale finalizzato a raccogliere le
donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al
finanziamento di un programma di attivita’ urgenti di soccorso alle
popolazioni colpite nonche’ di interventi di realizzazione,
ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o
di infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza
sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.
2. Il programma di attivita’ ed interventi di cui al comma 1 puo’
essere articolato anche in stralci successivi e puo’ prevedere sia
1’erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree
colpite dall’evento per la realizzazione di strutture, sia
1’acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento
dell’emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree interessate.
3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono
introitate periodicamente dall’Agenzia ed iscritte nel bilancio della
stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all’uopo
istituiti, con determinazione del direttore dell’Agenzia medesima.
4. All’ approvazione dei programmi delle attivita’ e degli
interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta
regionale su proposta della cabina di regia costituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 125 del 2009.
5. Per l’attuazione dei programmi degli interventi, definiti come
specificato al comma 4, l’Agenzia regionale provvede nel rispetto
della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai
soggetti pubblici nonche’, in caso di interventi o attivita’ da
realizzare direttamente, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e delle successive disposizioni attuative.
6. L’Agenzia regionale e’ tenuta ad informare costantemente la
Giunta regionale sull’entita’ delle somme acquisite e sullo stato di
attuazione degli interventi programmati, nonche’ a fornire alla
cabina di regia, di cui al comma 4, a seguito della chiusura del
conto corrente postale di cui trattasi, una dettagliata
rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli
interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito
internet della Regione e su quello dell’Agenzia medesima.
7. La Regione, nell’ ambito degli interventi previsti dal
presente articolo, e’ autorizzata a stanziare, per l’esercizio 2009,
la somma di euro 1.000.000,00 per la realizzazione, il ripristino o
la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di
particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio
dei comuni della provincia dell’Aquila, colpiti dall’evento sismico
del 6 aprile 2009.
8. La Giunta regionale, con proprio atto, attribuisce la somma di
cui al comma 7 all’Agenzia regionale e definisce contestualmente gli
interventi e le modalita’ di realizzazione degli stessi.
9. L’Agenzia regionale e’ tenuta a fornire alla Giunta regionale
una dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle
somme impiegate e degli interventi realizzati.
10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte
mediante l’istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, del
Capitolo 47445 «Assegnazione all’Agenzia regionale di protezione
civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o
alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o
danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila,
colpito dal sisma del 6 aprile 2009» afferente alla U.P.B.
1.4.4.3.17430 – Interventi urgenti per eventi calamitosi nei
territori di altre regioni.

Art. 19 Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza 1. L’ autorizzazione disposta dall’ art. 27, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l’esercizio 2009, e’ aumentata di euro 4.000.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B . 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento.

Art. 20 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale 1. L’autorizzazione disposta dall’art. 29, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, e’ aumentata di euro 55.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l’anno 2009.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0633&tmstp=1266393355569

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