Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 23-02-2011, n. 6909 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 marzo 2009, la Corte di appello dell’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto da A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, in data 20/10/2005, che aveva lo aveva condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 900,00 di multa per i reati di rapina, sequestro di persona, danneggiamento e furto, unificati dal vincolo della continuazione.

La Corte territoriale osservava che l’imputato detenuto aveva fatto dichiarazione d’impugnazione e che i motivi erano stati presentati tardivamente dal difensore.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce la nullità della sentenza d’appello quale conseguenza della nullità del decreto di citazione per inosservanza dei termini di comparizione.

Al riguardo si duole che all’udienza del 18 ottobre 2008, il Collegio, rilevato che l’avviso al difensore, assente, risultava notificato tardivamente, aveva disposto il rinvio alla nuova udienza del 13 marzo 2009, che si era svolta senza che al difensore venisse notificato un nuovo avviso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Preliminarmente occorre considerare che la questione dedotta con il ricorso non è causa di nullità della sentenza in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte:

"L’omessa notifica al difensore di fiducia non comparso della data di fissazione della nuova udienza determina una nullità assoluta ed insanabile, a meno che il sostituto da lui designato o il difensore di ufficio nominato insista nella richiesta di rinvio del dibattimento così agendo in nome e per conto dell’avvocato di fiducia sostituito, al quale, pertanto, non spetta la notifica della ordinanza di rinvio, nè l’avviso della nuova udienza" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 45601 del 26/10/2007 Ud. (dep. 06/12/2007 ) Rv. 238275).

Nel caso di specie la sentenza di primo grado è passata in giudicato, essendo stati proposti tardivamente i motivi d’appello dal difensore dell’imputato. Il ricorso non deduce alcuna questione dalla quale possa scaturire una restituzione del termine per proporre appello. In effetti le censure in punto di nullità della notifica del decreto di citazione in appello (per mancato rispetto del termine dilatorio) non possono scalfire il giudicato di condanna, maturato per la tardività dell’appello interposto dall’imputato, in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile perchè aspecifico, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, sì stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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