Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-02-2011, n. 1077 Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La cooperativa P. a r.l. ha beneficiato di un finanziamento di lire 94.880.000, ricevendo un acconto di lire 64.416. 000, in relazione alla presentazione di un progetto di carattere culturale, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge regionale Abruzzo n. 64/1990, recante norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell’occupazione giovanile.

Prima della concessione del saldo, a seguito di una ispezione, la Regione ha disposto la revoca del finanziamento, con richiesta di restituzione delle somme già erogate, unitamente agli interessi.

2. Il provvedimento è stato impugnato innanzi al Tar per l’Abruzzo sotto il profilo dell’eccesso di potere, nonché per vizi di forma.

Il tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che fosse illogico considerare il progetto inammissibile "ex post", ovvero dopo che la regione aveva già erogato un acconto del 70% ed era stato emanato il nulla osta del servizio promozione culturale da parte della stessa Regione. Questa, ad avviso del giudice di prime cure, avrebbe potuto ritenere legittimamente ingiustificato il contributo a seguito della proposta del progetto di ridimensionamento, ma ciò sarebbe dovuto avvenire dopo che la cooperativa aveva comunicato il nuovo progetto e non dopo aver già dato il nulla osta al versamento dell’acconto.

3. La regione ha proposto appello, deducendo, in un unico articolato motivo, che il tribunale ha errato laddove non aveva tenuto conto che il potere esercitato dalla Regione era quello relativo al controllo sostanziale sui risultati della effettiva realizzazione del progetto finanziato, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 8/9/1992 n. 92, confondendolo con il controllo basato su un accertamento formale del progetto, così come previsto dall’articolo 10 della legge regionale 9/5/1990 n. 64.

4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19 ottobre 2010.

5. L’appello è fondato.

5.1. Il collegio osserva come dagli atti di causa, che fotografano la scansione procedimentale, risulta che la Giunta regionale Abruzzo con atto n. 2302 del 27 ottobre 1993 ha disposto il pagamento della somma di lire 66.416.000 a favore della cooperativa P., per la spesa dichiarata ammissibile per il progetto già attivato, e sul quale il Servizio promozione culturale della medesima Regione aveva espresso parere favorevole ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 64 /1990 (nota n.2310 del 18 ottobre 1993). Successivamente, come risulta dal verbale n. 92 del 24 gennaio 1994, è stata disposta la visita ispettiva, allo "scopo di verificare l’attuazione del progetto autonomo finanziato ai sensi della legge regionale n. 641990". Da essa risulta che "la riduzione ad otto mesi ha comportato un contestuale ridimensionamento dell’attività a suo tempo proposta a soli due aspetti: realizzazione di un catalogo d’arte e servizio di stenotipia. Nel valutare quanto sopra si rileva che dei due obiettivi solo il primo è stato raggiunto e quanto al servizio tecnicoculturale alle imprese e agli enti, nulla è stato fatto in quanto la presidente della cooperativa ha ritenuto di dover far approfondire alle socie le tecniche necessarie presso uno studio di Teramo. Viene fatto presente che tale attività formativa, non giustificabile in una cooperativa già operante da vari anni e che aveva dichiarato di possederne già la padronanza, doveva comunque essere affiancata dal contestuale servizio di stenotipia, unico aspetto finanziabile del progetto a suo tempo finanziato; agli atti nessuna commessa o proposta di servizi viene esibita tranne un volantino di pubblicizzazione di servizi di stenotipia cui, garantisce la presidente, è stata data la massima diffusione". Nel medesimo verbale si afferma "il mancato raggiungimento degli unici due obiettivi che la stessa cooperativa si era prefissa nella sua proposta di ridimensionamento, denota una scarsa capacità programmatoria".

Dal documento, di cui si sono riportati ampi stralci, risulta, in maniera evidente, che il potere esercitato dalla Regione, che poi ha dato luogo al provvedimento di revoca del finanziamento, è proprio quello individuato dall’avvocatura dello Stato, ossia il controllo sostanziale sui risultati e sulla effettiva realizzazione del progetto finanziato, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 64 /1990 e 5 della legge regionale 92/1992.

Dal medesimo verbale risulta altresì che la visita ispettiva ha avuto ad oggetto il progetto già ridimensionato e non quello originario.

Sicché ha errato il Tar nel ritenere che si fosse già formata la situazione soggettiva di affidamento, anche perché risulta, in maniera inequivocabile, che nessuna attività degna di consistenza è stata svolta dalla cooperativa beneficiaria, sia in relazione all’originario progetto sia in relazione a quello ridimensionato.

Pertanto nessuna contraddizione vi è tra l’atto con il quale era stato erogato il contributo, sulla base del progetto ammesso, e l’atto originariamente impugnato, in quanto la revoca non si fonda sul ridimensionamento del progetto, ma piuttosto sul fatto che nessuna attività rilevante è stata svolta anche rispetto al progetto ridimensionato.

5.2. In conclusione l’appello va accolto.

6. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento del doppio grado del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza, rigetta il ricorso originario.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro tremila (3000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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