Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-04-2011, n. 8054 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Sig. Z.G. con ricorso 16 aprile 1999 chiese al tribunale di Latina che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la sig.ra M.M. C.. La convenuta si costituì aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo un assegno divorzile. Il tribunale pronunciò il divorzio rigettando la domanda relativa all’assegno. La Sig.ra M. propose appello sul punto e la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio fra le parti, con sentenza depositata il 28 giugno 2006 pose a carico dello Z. un assegno di Euro 150,00 mensili in favore dell’ex moglie. Il Sig. Z. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza formulando tre motivi. La parte intimata resiste con controricorso. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 (e succ. modificazioni), deducendosi per un verso la mancanza di prova dell’inadeguatezza dei mezzi del soggetto richiedente l’assegno, e per altro verso che le condizioni economiche e di salute dei ricorrente non consentivano la liquidazione alla controparte di alcun assegno.

Si formula il seguente quesito: "Accerti la Corte se vi è stata violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, in relazione all’adeguatezza dei mezzi e delle precarie condizioni di salute del Sig. Z." "Accerti la Corte se vi è stata violazione dell’art. 5 di tale legge in relazione alla prevalenza dell’attuale situazione economica dei soggetti rispetto alla concomitanza dei requisiti dell’art. 5 su detto".

Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione alla rispettiva situazione economica di ciascun coniuge. Si deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che, raffrontando le rispettive situazioni economiche, quella deteriore in effetti era la situazione di esso ricorrente, tenuto conto che la controparte vive nella casa coniugale, percepisce una pensione di 517,00 Euro mensili ed un’altra d’invalidità di Euro 420,00 mensili, ha incassato la somma di Euro 40.000,00 dalla vendita di un appartamento, è comproprietaria con esso ricorrente di due appezzamenti di terreno alla cui vendita si è sempre opposta. Il ricorrente, invece, vive in una baracca, è ammalato e gode di un reddito mensile appena superiore a quello percepito dalla controparte.

Si formula il seguente quesito: "Accerti la Corte se la sentenza della Corte d’appello di Roma sia stata oggetto di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e precisamente sulla funzione di riequilibrio economico svolta dal riconosciuto emolumento che non può tradursi in una sorta di rendita per il coniuge beneficiario".

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo in relazione alla natura assistenziale dell’assegno di divorzio. Si deduce che la sentenza, pur riconoscendo la sostanziale identità di situazione economica fra le parti, non ha considerato che, avendo l’assegno natura assistenziale, è diretto ad evitare un deterioramento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio, la cui concessione alla controparte finisce con il determinare uno svantaggio per esso ricorrente.

Si formula il seguente quesito: "Accerti la Corte se la sentenza impugnata sia stata oggetto di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisive per il giudizio e precisamente sulla natura assistenziale dell’assegno di divorzio i cui presupposti non possono essere riconosciuti alla Sig.ra M.". 1.2. I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.

La sentenza impugnata ha riconosciuto alla M. un assegno divorzile di Euro 150,00 mensili in relazione al carattere assistenziale dell’assegno di divorzio, finalizzato a porre rimedio allo stato di disagio economico conseguente, per il soggetto economicamente più debole, allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Ha accertato che la M., invalida al 70%, con i propri mezzi non era in grado di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, quando il marito, ancora in servizio, guadagnava circa 1.700,00 Euro mensili. Ha raffrontato la situazione economica delle parti, accertando che i redditi della M. ammontavano complessivamente ad Euro 600,76 mensili netti, a fronte di un reddito annuo netto del marito di Euro 12.000,00, ma che la M. abitava in un appartamento in locazione, mentre il marito dimorava in un locale in comproprietà per il quale non pagava spese.

Tale essendo la motivazione della sentenza, incensurabile in questa sede quanto agli aspetti meramente valutativi, tutti i motivi risultano infondati. Infatti la Corte d’appello ha fatto esatta applicazione dell’art. 5 della legge sul divorzio, accertando induttivamente ed implicitamente il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio e avendo motivatamente accertato l’impossibilità per la Sig.ra M. a mantenerlo con i propri mezzi. Avendo altresì raffrontato la situazione economica complessiva dei coniugi, rilevando una sperequazione fra i rispettivi redditi ed avendo con adeguata e non incongrua motivazione attribuito alla Sig.ra M. l’assegno di divorzio quantificandolo, proprio in relazione alla situazione economica dell’odierno ricorrente, nella misura minima di Euro 150,00 mensili.

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro milleduecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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