Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-04-2011, n. 8051 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3.05-20.06.2006 il Tribunale di Modena dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 4.07.1968 da A.S., ricorrente (ricorso del 5.12.2003), con L.A.M., a questi imponendo di corrispondere alla moglie, con decorrenza dal gennaio del 2004, l’assegno divorzile di Euro 5.000.00 mensili, annualmente rivalutabile, nonchè di contribuire al mantenimento della figlia A.M., unica dei tre figli maggiorenni della coppia non ancora economicamente indipendente, e ciò tramite il versamento diretto alla stessa dell’assegno mensile già in atto di Euro 1.400,00 mensili, in aggiunta al pagamento della metà delle sue spese straordinarie; compensava, infine, integralmente le spese processuali. Con sentenza del 22.09.2006- 8.01.2007, la Corte di appello di Bologna respingeva l’impugnazione del L. limitata alla statuito assegno divorzile, condannandolo al pagamento delle spese del secondo grado.

La Corte, delineato Lambito dell’impugnazione e richiamati anche noti principi in tema di assegno divorzile, osservava e riteneva:

che il diritto della A. al chiesto assegno divorzile non poteva essere escluso per il solo fatto che i coniugi, nel separarsi consensualmente l’8.01.1998, avevano concordato anche che l’assegno di mantenimento previsto in favore della moglie sarebbe cessato nel novembre del 2002 che, quanto alle situazioni economiche di ciascuna parte, si era di fronte a due patrimoni notevoli con riguardo alla capitalizzazione dei vari beni, da un lato,essendovi la donna proprietaria di vari cespiti immobiliari anche di pregio e dall’altro, l’uomo, imprenditore agricolo e titolare di una florida azienda agricola nonchè proprietario di vasti terreni che rispetto alla A., il L. poteva vantare disponibilità di altrettanti beni immobiliari, la cui redditività era però nettamente maggiore, come d’altra parte anche evidenziato dal riconoscimento dallo stesso attuato circa la scarsa produttività degli immobili della moglie che, in particolare, se da un canto il patrimonio immobiliare di lei solo in caso di relativa vendita avrebbe potuto tradursi in ricchezza fruttifera, mentre allo stato comportava solo ingenti oneri economici, tali da assorbire e spesso soverchiare lo scarso utile che era in grado di produrre, dall’altro, lui era proprietario di capitali e terreni ad alta e superiore produttività che l’esposto divario economico emergeva pure dal confronto tra le rispettive denunce fiscali, anche se scarso affidamento poteva in esse riporsi, specie se relative a proventi da attività di natura autonoma, come nel caso del L. – che, dunque, non potevano che condividersi le argomentazioni del Tribunale in ordine all’an ed al quantum dell’assegno divorale, considerando:

a) le connotazione della vita coniugale, durata circa 30 anni, caratterizzata da frequenti viaggi, vita mondana, lussi, agiatezza, servitù, e nella quale entrambe le parti avevano dato apporto personale ed economico, laddove la moglie, sposatasi a 20 anni, aveva allevato i tre figli e pur non avendo per scelta comune mai svolto attività lavorativa, aveva contribuito al menage familiare, avendo tra l’altro messo a disposizione un’abitazione di notevole valore in cui la famiglia era vissuta, mentre il marito aveva provveduto alle spese correnti con i proventi delle sue attività manageriali e delle operazioni economiche, che aveva potuto effettuare anche grazie alle disponibilità di lei;

b) che dalla separazione personale in poi, mentre l’ A., pur titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, percepiva un reddito alquanto modesto, costituito dai canoni di due suoi piccoli appartamenti locati, nel complesso pari ad Euro 800,00 mensili, nonchè dagli scarsi proventi, ammontanti a poche migliaia di euro l’anno, tratti dall’attività di guida turistica, il L., invece, aveva potuto continuare a svolgere la sua attività di imprenditore agricolo, con un reddito di gran lunga superiore a quello fruito dalla moglie, mantenendo anche la titolarità di alcune società collegate con l’azienda agricola, in cui aveva consolidato la sua posizione grazie pure al cospicuo aiuto economico a suo tempo fornitogli dalla moglie, ossia al prestito di L. 374.000.000, da lei ricevuto negli anni ’90 e restituito, quanto a sorte capitale, nell’arco di un triennio dall’omologa della separazione consensuale;

c) che relativamente all’eredità di un cd. castello pervenuta alla A. ed alla presunta liquidità dalla stessa conseguita per effetto della vendita al fratello di parte di alcuni beni, il beneficio economico connesso alla prima acquisizione non poteva che essere valutato alla luce del rapporto tra concreti vantaggi ed oneri che ne erano derivati mentre per la seconda il L. non aveva dimostrato l’introito, specie con riguardo alla somma che si assumeva riscossa;

d) che la vendita da parte del L. di beni immobili, da cui sembrava avere tratto una somma decisamente cospicua, non era indice sintomatico di depauperamento o di improcrastinabili difficoltà economiche non altrimenti fronteggiabili, ben potendo una tale operazione rientrare nell’ambito di ordinarie attività di riorganizzazione del suo patrimonio, o meglio ancora, di operazioni speculative, altamente redditizie c) che il L. attualmente traeva il suo reddito, senza soluzione di continuità, da attività analoghe a quelle svolte in costanza di matrimonio, sicchè esso ben poteva ricondursi ad aspettative maturate dalla moglie nel corso della convivenza coniugale;

f) che il primo giudice aveva anche giustamente tenuto conto, sia pure soltanto come indice di riferimento, della circostanza che il L. già nel 1998, all’atto della separazione consensuale dalla moglie, aveva ritenuto congruo elargirle un assegno di mantenimento d’importo equivalente all’attuale assegno divorzi le che,quanto alla decorrenza dalla domanda data all’assegno in questione, il fatto che i presupposti per la relativa attribuzione ricorressero sin da detto momento, stante anche l’assenza di variazioni di rilievo nelle condizioni economiche dei coniugi dalla separazione in poi ed il fatto che all’ A., prossima ai 60 anni, era preclusa la possibilità di reperire attività lavorative da cui trarre redditi adeguati al pregresso tenore di vita, rendeva incensurabile, anche per il profilo argomentativo, l’anticipazione della dazione, disposta dai primi giudici nell’esercizio discrezionale del potere loro demandato.

Contro questa sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. L ‘. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il L. denunzia, con conclusiva formulazione di quesiti di diritto e sintesi:

1. "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso, decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, in relazione alla L. n. 898 del 1970, così come modificato con L. n. 74 del 1987", conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "Dica la Suprema Corte se nella determinazione dell’assegno divorzile, nella fase di accertamento dell’an della sussistenza del diritto e nella fase della concreta determinazione dell’assegno, si debba avere riguardo anche ai mezzi del coniuge richiedente tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre anche eventualmente non produttivi di reddito, ma suscettibili di essere più proficuamente impiegati ovvero alienati realizzando denaro". 2. "Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla L. 1 dicembre 197, n. 898, art. 5 e L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10. Violazione – falsa applicazione di norme di diritto:

art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.", con riferimento alla mancata ammissione della prova sugli introiti dall’ A. tratti nel 2006, dalla cessione al fratello della quota del castello nonchè dalla cessione delle sue quote sociali della società semplice "il Campazzo", intervenuta nel 2002 per il corrispettivo di L. 3 miliardi, nonchè ancora della divisione per sentenza, sopravvenuta nell’aprile 2006, di un palazzo al centro di Modena, prove tutte che dovevano portare a ritenere reso fruttifero il patrimonio immobiliare della A., oltre che a chiarirne la consistenza e la composizione. Conclusivamente formula il seguente quesito di diritto "Dica la Corte Suprema se il giudice del merito possa omettere l’ammissione di istanze istruttorie concernenti circostanze diverse da quelle dallo stesso presupposte in motivazione, senza procedere in alcun modo (neppure per relationem) all’esame delle prove medesime".

Il motivo è inammissibile.

Per il profilo inerente ai denunciati vizi motivazionali, le censure non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652;

200816528). Quanto, invece, alle denunciate violazioni di legge, il formulato quesito di diritto non appare aderente alle rubricate norme, posto che l’interrogativo con esso posto non concreterebbe la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., inerenti ai principi codificati in tema di disponibilità e valutazione delle prove, ma semmai la violazione dei poteri del giudice d’appello in materia di prove, contemplati dal terzo comma dell’art. 345 c.p.c., rispetto ai quali,tra l’altro, il ricorrente avrebbe dovuto nelle censure specificare modalità anche temporali di proposizione delle sue istanze istruttorie nelle due fasi di merito, oltre che riportarne i relativi contenuti e non solo limitarsi ad un generico richiamo numerico, insuscettibile di farne desumere ammissibilità e decisività. 3. "Omessa, insufficiente, incongrua, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della vertenza: art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 5 e L. 6 marzo 1987 n. 74, art. 10".

Si duole essenzialmente del fatto che sia stata sostanzialmente omessa la disamina delle sue condizioni economiche, sostenendo anche l’impossibilità di comprendere l’iter logico-giuridico seguito per determinare la misura dell’assegno divorzile, essendo stati sottolineati ben pochi elementi probatori concreti e specifici o anche solo presuntivi atti a sorreggere l’avversata statuizione, di tal che la decisione relativa alla concreta determinazione di tale assegno è priva di giustificazione diversa dal riferimento alla disciplina prevista al momento della separazione personale.

Il primo ed il terzo motivo del ricorso, che essendo connessi consentono esame unitario, non hanno pregio.

Motivi, quesiti e sintesi, che definiscono e delimitano l’ambito delle censure, si sostanziano in rilievi o infondati o inammissibili per genericità e non pertinenza rispetto al decisum (sintesi sub terzo mezzo). Le rese valutazioni e l’iter argomentativo, seppure commisto e sintetico, seguito dai giudici d’appello, appaiono rispondenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale oltre che logici ed esaurienti e non smentiti da decisivi contrari assunti o elementi oggettivi, posto anche che la scadenza al novembre 2002 dell’assegno separatizio ed il generico impegno ivi assunto dalla A., di adoperarsi per rendere più fruttuoso il suo patrimonio, erano attendibilmente suscettibili di essere intesi in vari sensi e, comunque, di per sè soli inidonei a dimostrare l’effettivo conseguimento ed i relativi termini del prefisso proposito.

Richiamando quanto emerso in causa, e, dunque, attenendosi alle acquisite risultanze istruttorie, ivi comprese le denunce fiscali espressamente menzionate, di cui il L. ha anche omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere a supporto delle sue critiche, il contenuto delle proprie, la Corte distrettuale ha riesaminato gli emersi dati rilevanti in punto di un e quantum dell’assegno divorale in argomento, assumendoli in distinta ed esauriente valenza rispetto a ciascuna delle due fasi, sulla loro base puntualmente ricostruendo, con percorso utile anche ai fini cognitivi del pregresso tenore di vita, peraltro già accertato in primo grado, l’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi, desumendo l’equivalenza del patrimonio immobiliare di rispettiva pertinenza, non tralasciando nemmeno di considerare l’enumerazione ed il valore dei singoli cespiti della A. evidenziati dal L., dando rilievo pure alla consistente liquidità su cui entrambi avevano potuto contare nel corso e dopo la fine della convivenza coniugale, quale rinveniente anche dalle compravendite/cessioni di beni immobili e partecipazioni societarie l" e dalla dazione e recupero del prestito da lei concesso al marito, conclusivamente ed argomentatamente riferendo il divario tra le rispettive condizioni economiche a scapito del coniuge richiedente, al momento della pronuncia di divorzio ed a profilo della diversa redditività dei beni e dunque mezzi, capitalizzati di spettanza di ciascuno, procedendo poi a determinare il dovuto in base alla ponderata e bilaterale valutazione dei criteri indicati dalla legge, di cui, come noto (cfr tra le altre, cass. 200510210), non è necessario l’utilizzo concomitante, pure richiamando solo ad ulteriore conforto delle espresse conclusioni anche rassetto economico stabilito dalle parti negli accordi separatizi.

In particolare, nell’impugnata sentenza risultano ineccepibilmente applicati ,tra gli altri, i seguenti, condivisi principi di diritto, secondo cui:

il tenore di vita matrimoniale può essere accertato in via presuntiva, sia sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonchè delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà, ancorchè improduttivi di reddito e, dunque, sulla base della situazione patrimoniale e reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza nonchè della documentazione attestante i redditi dell’onerato (cfr. tra le numerose altre, cass. 200413169) sia al fine della individuazione del tenore di vita dei coniugi durante la convivenza coniugale, sia al fine della individuazione della capacità del coniuge richiedente l’assegno a mantenere con i propri mezzi il su detto tenore di vita, sia allo scopo di stabilire le capacità economiche del coniuge nei cui confronti l’assegno sia richiesto, deve tenersi conto anche dei beni immobili a sua disposizione, sotto il profilo della loro diretta utilizzabilità per la soddisfazione delle proprie esigenze (ad esempio abitative), ovvero della loro redditualità in atto o potenziale, se ovviamente sussistenti, così come deve tenersi conto delle spese necessariamente correlate alla loro proprietà ove il patrimonio immobiliare del richiedente e gli eventuali suoi altri mezzi non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita se non ricorrendo alla alienazione, sia pure parziale, del primo, per negare il diritto all’assegno divorzile bisognerà esaminare quale sia la posizione economica complessiva, inclusiva del patrimonio immobiliare, della parte nei cui confronti l’assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire, raffrontando le rispettive condizioni e nel bilanciamento dei rispettivi interessi, di sostenere detta dazione in misura atta tendenzialmente a conservare ad entrambi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di pertinenza di ciascuno (principio già affermato in tema di separazione personale, da cass 200105492 ed estensibile all’ipotesi di divorzio) ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio a favore dell’ex coniuge – che è il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione – i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (cfr cass 199608057). la congruità dell’assegno ad assicurare al coniuge il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve essere valutata alla luce della L. n. 898 del 1970, art. 5 (e succ. modif.);

tuttavia, anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi ai tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi.

4. " Violazione – falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, come novellata dalla L. n. 74 del 1987, art. 8", con riguardo alla decorrenza attribuita all’assegno divorzile e conclusivamente formula i seguente quesito di diritto "Dica la Corte Suprema se la facoltà di disporre la decorrenza dell’assegno divorzile dalla data della domanda costituisca un potere discrezionale conferito al giudice per temperare, in presenza di peculiari circostanze del caso concreto che è onere del beneficiario provare, il principio generale secondo il quale l’assegno divorzile, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione".

Il motivo non ha pregio.

I giudici di merito, attenendosi alle richiamate regole normative ed all’orientamento giurisprudenziale in tema di decorrenza dell’assegno di divorzio (tra le altre e da ultimo cass. 201024991), hanno ineccepibilmente esercitato il loro potere discrezionale di anticipare la decorrenza di detto assegno alla data della domanda di divorzio, in relazione alle circostanze del caso concreto, comunque emergenti dal processo in base al principio di acquisizione, e, dunque, non necessariamente ad opera dell’una o dell’altra parte.

Hanno, infatti, espressamente riferito detta anticipazione all’emersa insorgenza sin dall’epoca della domanda di divorzio, dello squilibrio economico tra le condizioni delle parti, e, dunque, a circostanza del caso concreto atta a giustificarla ai sensi della L. 1 dicembre 1970. n. 898, art. 4, comma 10, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, solo aggiungendo per completezza argomentativa ed in aderenza alle regole in tema di ripartizione dell’onere probatorio, che di contro il L. non aveva provato fatti idonei a dimostrare che nel periodo considerato di somministrazione anticipata dell’apporto, anteriore alla pronuncia sullo status, potessero ritenersi insussistenti o venute meno le condizioni per l’attribuzione a suo carico, dell’apporto.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del L., soccombente, al pagamento in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il L. a rimborsare alla A. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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