Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 23-02-2011, n. 6903 Giudizio d’appello rinnovazione del dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29 gennaio 2009, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 4 maggio 2006 dal Tribunale di Lanciano, ha concesso a P.G. l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 ed ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta al medesimo per il reato di estorsione in anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 270,00 di multa.

Propone ricorso per Cassazione il difensore il quale lamenta nel primo motivo violazione di legge in riferimento alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale per procedere alla acquisizione delle registrazioni delle conversazioni raccolte dalla polizia giudiziaria allorchè, come riferito dalla parte offesa, la polizia dotò la medesima di un microfono ed un registratore per captare il contenuto dei colloqui con l’imputato. Si lamenta, poi, vizio di motivazione in ordine alla mancata delibazione della richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avuto riguardo alla versione difensiva, parzialmente non contraddetta dalla persona offesa.

Sussisterebbero, poi, varie incongruenze motivazionali, quali: la insussistenza di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, visto che somme di denaro sono state alla medesima corrisposte proprio dall’imputato; è contraddittoria la motivazione della condotta dell’imputato, visto che mentre si ipotizza un movente di gelosia o di dolore per la interruzione del rapporto sentimentale, poi si opta per la individuazione di una volontà estorsiva;

considerato, poi, che in una richiesta si faceva riferimento alla esigenza di restituzione di un prestito, non si comprende perchè sarebbe stata reputata inattendibile la versione difensiva dell’imputato; la sentenza sarebbe infine illogica, perchè è stata sottovalutata la circostanza che l’imputato aveva effettuato viaggi per accompagnare la vittima, ricevendo dalla stessa un contributo per le spese, sicchè ben poteva giustificarsi la richiesta di denaro per altri viaggi compiuti.

Il ricorso è infondato. A proposito, infatti, della doglianza relativa alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale per la acquisizione di supposte registrazioni di colloqui intervenuti con la persona offesa, la totale assenza di univoche emergenze alla stregua delle quali ritenere effettivamente esistenti tali registrazioni – solo ipotizzate in via di deduzione dal ricorrente – esclude qualsiasi necessità di provvedere al riguardo, stante anche la indimostrata pertinenza e rilevanza delle relative e sempre ipotetiche risultanze rispetto a quanto già accertato nel giudizio di primo grado. Le restanti doglianze, poi, pur deducendo aspetti di incoerenza nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, si limitano in concreto nel prospettare una lettura alternativa dei vari episodi che hanno cadenzato la intricata vicenda che ha riguardato i contrastati rapporti intercorsi tra l’imputato e la persona offesa, senza additare, peraltro, incoerenze nel tessuto narrativo di quest’ultima di spessore tale da incrinarne l’attendibilità, e senza proporre incongruenze logico-deduttive del tessuto motivazionale di tale rilevanza da assurgere il livello della illogicità manifesta. Ciò vale, ovviamente, tanto sul versante della ricostruzione storica dei fatti su cui si è radicata la imputazione che su quello della relativa qualificazione giuridica, giacchè altro nomen iuris – pur sollecitato dal ricorrente – avrebbe presupposto un diverso incedere argomentativo in punto di ricostruzione della vicenda, che, invece, i giudici a quibus hanno, con motivazione non implausibile, decisamente escluso.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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