Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 23-02-2011, n. 7086

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CdA di Torino, in parziale modifica della sentenza di rimo grado, ha riqualificato in tentato furto aggravato il delitto di furto aggravato ascritto a M.A. ed, esclusa l’aggravante della destrezza, ha rideterminato in meglio il trattamento sanzionatorio.

Ricorre per Cassazione il competente PG, deducendo violazione di legge, atteso che la condotta dell’imputato andava correttamente qualificata come furto consumato, atteso che lo stesso fu bloccato dopo la linea delle casse del supermercato e trovato in possesso di merce sottratta dagli scaffali.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ha ritenuto questa sezione (ASN 200823020-240493) che costituisce furto consumato, e non tentato, quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.

Invero, il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisarle all’atto dell’apprensione della merce, che si realizza certamente quando l’agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma – a ben vedere – anche prima, allorchè la merce venga dall’agente nascosta in tasca o nella borsa, in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare (ASN 200407235-RV 227347).

Invero, oltre alla amotio, la condotta sopra illustrata determina l’impossessamento della res (non importa se per lungo tempo o per pochi secondi) e, dunque, integra, in presenza del relativo elemento psicologico, gli elementi costitutivi del delitto di furto.

Il superamento delle "linee di cassa" non rappresenta, – come, non senza polemica, si è sostenuto – una sorta di profanazione di un inesistente limes sacrale, ma semplicemente rende manifesta la volontà dell’agente di non pagare le cose che, operando nel sistema c.d. a self service, ha prelevato dagli scaffali.

Detto superamento, insomma, opera più sul piano della prova, che su quello della integrazione degli elementi tipici.

Conclusivamente: il fatto va riqualificato come furto consumato aggravato, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatolo, con rinvio ad altra sezione della CdA di Torino per la concreta rideterminazione della pena.
P.Q.M.

Riqualificato il fatto come furto consumato, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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