T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 174 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto (r.g. 129/2002) notificato il 3 gennaio 2002 – depositato il successivo 30 – il ricorrente espone: (a) di esser proprietario di immobile sito in comune di San Felice Circeo, edificato in epoca precedente al 1982, adibito ad abitazione; (b) di aver presentato il 22 dicembre 1986 domanda di sanatoria nella quale si riportava una misura inferiore rispetto a quella oggi utilizzabile per la presenza di una parete di compensato di legno che creava un’intercapedine laterale interna, riducendo così lo spazio abitabile; (c) in data 18 settembre 1986 venne redatto verbale da parte dei VV.UU. richiamato nell’ordinanza n. 181/86, entrambi relativi ad un manufatto di mq. 45 circa; (d) che altri accessi da parte della polizia locale sono intervenuti in data 16 marzo 1987 e 3 ottobre 1992; (e) presentava quindi in data 24 settembre 1994 altra istanza di sanatoria per il completamento del precedente ampliamento.

1.1 Impugna quindi l’ingiunzione di sospensione e demolizione di opere abusive n. 213 in data 08.10.2001 per: violazione degli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 47 del 28.02.1985 poiché le opere evidenziate non sono affatto nuove ed ulteriori rispetto a quelle già oggetto di precedenti ordinanze – violazione degli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 47 del 28.02.1985 – opere interne – eccesso di potere per difformità con precedenti determinazioni assunte nei confronti di opere della medesima natura su immobili limitrofi.

2 Con ordinanza n. 444 del 7 giugno 2002, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

3 Con altro atto introduttivo (r..g. 218/2002), notificato e depositato in pari data, il ricorrente ha poi impugnato il diniego di sanatoria prot. n. 12852/94 del 26 novembre 2001, deducendo: violazione dell’art. 39 Legge n. 724/94 errore nei presupposti in relazione alla data di realizzazione delle opere indicate nell’istanza di sanatoria – eccesso di potere per difformità con precedenti determinazioni assunte nei confronti di opere della medesima natura su immobili limitrofi.

4 Con ordinanza n. 263 del 5 aprile 2002, la Sezione ha disposto incombenti, ai quali ha corrisposto il comune con deposito in data 8 maggio 2002. Con successiva ordinanza n. 445 del 7 giugno 2002 è stata accolta la domanda cautelare.

5 Il ricorrente ha quindi versato, in data 17 dicembre 2010, documentazione.

6 Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011, i ricorsi sono stati chiamati ed introdotti per la decisione.
Motivi della decisione

1 I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’articolo 70 del codice del processo amministrativo in ragione dell’evidente connessione oggettiva e soggettiva.

2 Come anticipato il ricorrente ha versato, tra l’altro, copia dell’istanza di condono di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326, la quale, nel riquadro interessante la "descrizione sintetica dell’illecito edilizio" indica: "immobile già oggetto di condono edilizio prot. 12582/94 e successivo diniego prot. 12852/1.". In ragione delle possibili ricadute in termini di interesse, è quindi utile ripercorrere le vicende presupposte dai provvedimenti impugnati, onde riscontrare l’identità o meno degli abusi sanzionati e del bene oggetto dell’istanza di condono del 1994, con quelli di cui alla domanda di ultimo condono.

3 Dagli atti emerge che:

(a) con verbale prot. n. 1182/206 del 18 settembre 1986 è stata accertata la realizzazione di un "… manufatto di mq. 45 circa (9 x 5) con strutture portanti in legno e copertura in lamiera ondulata…"; l’indicata misura è confermata dalla dichiarazione di atto notorio del ricorrente resa in data 18 settembre 1986, da altra dichiarazione in pari data si ricava che il "… vecchio manufatto in legno e metallo… era adibito, nei trascorsi anni,… a deposito di materiali edili e ricovero del custode."; alle opere in questione si riferisce l’ordinanza n. 181 del 14 ottobre 1986, di sospensione e demolizione;

(b) con rapporto n. 64 del 16 marzo 1987 è stata accertato che "all’interno di una baracca abusiva… di mq. 45 circa, già oggetto del rapporto n. 206 del 18/9/1986 e di ordinanza di sospensione e demolizione n. 181 del 14/10/1986,… erano in corso lavori finalizzati a trasformare la baracca a carattere precario in opera a carattere permanente…. il manufatto risulta già suddiviso in due distinti vani più un vano centrale da destinarsi a bagno…"; da tale riscontro è scaturita l’ordinanza n. 97 del 22 maggio 1987, di demolizione "della costruzione in parola";

(c) dal verbale prot. n. 1164 del 3 ottobre 1992 si evince poi che i vigili urbani, "… presso l’opera abusiva sottoposta a sequestro in data 12/3/87 ed oggetto di ordinanza di sospensione e demolizione… nonché di diniego di sanatoria n. 11778 del 23/9/1987 hanno accertato, alla presenza di un incaricato che ha consentito l’accesso e mediante misurazione esterna, che l’ingombro volumetrico era di circa mq. 69 (10,40 x 6,60) e non più mq. 49 (9 x 5). Da un più attento esame è risultato che, occultata da pannelli in lamiera ondulata… è stato realizzato sul lato di accesso al lotto del terreno una nuova parte in muratura a quella in legno preesistente…";

(d) con nota n. 11778 del 23/9/1987 il comune ha negato la concessione in sanatoria richiesta ai sensi della legge 47 del 1985, "trattandosi di opere abusive realizzate successivamente alla data del 1° Ottobre 1983 come risulta chiaramente dai verbali (sopra citati)… nonché dalla documentazione fotografica in possesso di questo Comune dalla quale si evince che… esisteva una semplice baracca posticcia, priva di consistenza e non ancora completata…;

(e) con istanza depositata il 24 settembre 1994 acquisita al prot. n. 12852, il ricorrente ha chiesto di condonare l’abuso commesso anteriormente al 1980 (mq. 8,42) e l’abuso commesso entro il 31/12/1993 (mq. 9,96);

(f) dalla nota prot. n. 982 del 21 agosto 2001 emerge infine che,"… i lavori relativi al manufatto di mq. 69, nonostante l’Ord. Sind. di sosp. e demolizione n. 99/87 sono stati continuati…".

3.1 Dalla riprodotta esposizione in fatto può quindi ricavarsi che:

(a) il manufatto ha acquisito nel corso degli anni una diversa configurazione (baracca – abitazione) e superficie (da mq. 45 a mq. 69) e che esso, in ragione del diniego di condono edilizio prot. n. 11778 del 23 settembre 1987, è allo stato e per l’originaria consistenza, illegittimo; detto provvedimento negativo non risulta esser stato impugnato in questa, come in altra sede;

(b) il condono edilizio presentato ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326, concerne nello specifico "immobile già oggetto di condono edilizio prot. 12582/94 e successivo diniego prot. 12852/1.", vale a dire solo ed esclusivamente l’abuso commesso anteriormente al 1980 (mq. 8,42) e quello commesso entro il 31/12/1993 (mq. 9,96);

(c) da tanto deriva che il procedimento attivato per il recente condono concerne solo tale ultima parte dell’abuso e che la pendenza dello domanda non impedisce la definizione dei ricorsi.

4 Può ora passarsi all’esame del primo ricorso, con il quale è stata impugnata l’ingiunzione di sospensione e demolizione di opere abusive n. 213 in data 8 ottobre 2001.

4.1 Con un primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e l’eccesso di potere rappresentando, con particolare riguardo al contenuto del provvedimento, da un lato, di non aver effettuato opere nuove rispetto alle informative del 1986 e del 1992, dall’altro, che le opere ivi elencate, erano tutte contenute nella domanda di sanatoria del 1994. Il motivo è infondato. Ed, infatti, la tesi del ricorrente si appunta sulla sola elencazione dei lavori di cui all’impugnata ordinanza la quale invece, nell’ingiungere la demolizione delle opere abusive eseguite in assenza di concessione edilizia, richiama altresì le precedenti ordinanze n. 99 del 29 maggio 1987 e n. 181 del 14 ottobre 1986; il che implica che la disposta misura interessa il manufatto nel suo complesso, tant’è che la menzionata ordinanza 97/1987 concerne la demolizione "della costruzione in parola" di mq. 45. per la quale, con successiva nota n. 11778 del 23 settembre 1987, è stato negato il condono edilizio del 1986. Quanto all’istanza di condono del 1994 la stessa poi, non può di certo assumere rilevanza perché, come già precisato, essa riguarda non il manufatto nella sua originaria (mq. 45) o successiva (mq. 69) consistenza, ma solo parte dello stesso.

4.2 Le considerazioni di cui sopra depongono conseguentemente anche per l’infondatezza della successiva doglianza con la quale il ricorrente argomenta il carattere interno delle opere, la non assoggettabilità a concessione, quindi l’illegittimità della sanzione.

4.3 Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta l’eccesso di potere per disparità di trattamento, argomentando che l’esistenza del vincolo di p.r.g. "comprensorio naturalistico del promontorio del Monte Circeo", non può considerarsi ostativo alla edificazione, tant’è che il comune ha concesso numerose autorizzazioni in sanatoria in zona peraltro ampiamente urbanizzata, come dimostrato in atti. Il motivo, sul quale è stata sollecitata attività istruttoria disposta dalla Sezione con ordinanza alla quale il comune ha dato esecuzione, è infondato potendosi opporre che: – il vincolo giuridicamente esiste ed il comune non può di certo disattenderlo; – eventuali condotte illegittime dell’amministrazione non possono essere considerate alla stregua di parametri di valutazione dell’eccesso di potere per disparità di trattamento; – comunque nel caso, evadendo apposito quesito istruttorio, il responsabile del settore, con nota depositata l’8 maggio 2002 ha rappresentato che, pur in presenza di autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 490/99, "il Parco Nazionale del Circeo non ha ancora, a tutt’oggi, fatto pervenire in alcun caso, il proprio parere in merito alle richieste di condono per opere abusive ricadenti nel Comprensorio stesso.".

5 Il ricorso 129 del 2002 va pertanto rigettato.

6 Il ricorrente ha poi impugnato (ricorso 218/2002) il diniego di sanatoria prot. n. 12852/94 del 26 novembre 2001 nel quale si presuppone che: – le opere sono state oggetto delle informative n. 206/86, n. 64 del 13/3/1987, n. 181 del 14/10/1986, n. 99 del 29/05/1987, n. 213 dell’8/10/2001; – le stesse ricadono nel "Comprensorio Naturalistico del Monte Circeo", "in cui secondo il vigente PRG. vi è divieto assoluto di nuove forme di edificabilità (art. 33 legge 47/85); – non è applicabile la sanatoria ai sensi e per gli effetti del comma I art. 39 della legge 724/1994; – è stato già emesso diniego di condono ai sensi della legge 47/85.

6.1 Con un primo motivo il ricorrente, dopo aver richiamato l’elenco delle opere di cui alle lettere a), b) e c) dell’impugnato diniego, deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere argomentando che: – le opere di cui alle citate lettere sono esattamente quelle per cui è stata presentata l’istanza di sanatoria; – non può esser opposto il vincolo del "comprensorio" perché il manufatto risulta esser stato edificato negli anni 1970/74 "… come attestato dagli stessi VV.UU. che deposero innanzi al Pretore di Latina – Sezione di Terracina nel procedimento conclusosi con sentenza n. 7/89. e come precisato dai testi…". Detti profili di censure sono infondati. In primo luogo, anche in tale sede va affermato che l’ampia presupposizione dell’impugnato diniego assume una consistenza diversa da quella prospettata in quanto, i distinti atti ivi richiamati concorrono ad identificare un immobile, considerato ai fini de quibus, nella sua consistenza effettiva materiale e giuridica, profilo quest’ultimo ampiamente giustificato dall’espresso richiamo alle precedenti sanzioni ed al diniego di condono del 1987. In ultima analisi la riproduzione delle opere di cui alle lettere citate non esaurisce il novero degli elementi valutati e l’apprezzamento del comune è da riferire al manufatto per come attualmente esistente. Quanto poi alla rilevanza o meno del vincolo – efficace dal 14 marzo 1980 – va opposto che: – dalla sentenza citata e dalle dichiarazioni di atto notorio, emerge l’esistenza "di un deposito materiale e ricovero del custode" che ".. è stato successivamente trasformato fino ad assumere negli anni 79/80 l’attuale consistenza", il che non fornisce adeguato supporto alla tesi del ricorrente; – in senso sfavorevole depone il rapporto n. 64 del 16 marzo 1987 dal quale si ricava che, "all’interno di una baracca abusiva… di mq. 45 circa, già oggetto del rapporto n. 206 del 18/9/1986 e di ordinanza di sospensione e demolizione n. 181 del 14/10/1986,… erano in corso lavori finalizzati a trasformare la baracca a carattere precario in opera a carattere permanente.".

6.2 Il secondo motivo del ricorso in esame riproduce sostanzialmente il contenuto del terzo motivo del ricorso 129/2002; lo stesso deve pertanto ritenersi infondato alla luce delle indicazioni di cui al punto 4.3 da ritenersi in tale sede integralmente riprodotte.

6.3 Anche il ricorso 218 del 2002 va quindi respinto.

7 Non si fa luogo ad alcuna statuizione sulle spese di giudizio attesa la mancata costituzione del comune di San Felice Circeo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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