T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 173 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con atto notificato il 14 novembre 2001 – depositato il 14 dicembre 2001 -, la ricorrente impugna il provvedimento n. 284 del 7 agosto 2001 con il quale il comune di Fondi ha ordinato "di procedere entro novanta giorni allo smantellamento delle coperture in eternit,…, provvedendo preliminarmente a redigere appositi piano di sicurezza, ed a conferire i rifiuti prodotti in apposita discarica autorizzata,…";

Considerato che a sostegno della proposta domanda ha dedotto: violazione di legge – eccesso di potere- carenza di motivazione – difetto istruttorio – genericità;

Vista: – l’ordinanza n. 7 dell’11 gennaio 2002, con la quale la Sezione ha disposto incombenti istruttori; – la nota prot. n. 13414 del 12 giugno 2001 della competente A.S.L., la nota prot. n. 9863/P del 19 marzo 2002 del comune di Fondi, nonché la nota prot. n. 1611/07DP del 27 febbraio 2002, sempre della A.S.L.;

Considerato che dagli accertamenti istruttori è emerso – soprattutto dalla nota da ultimo citata -, che: – "… si rinveniva in loco materiale abbandonato e diffusamente deteriorato, contenente presumibilmente amianto"; – l’ordinanza comunale non valutava "… l’alternativa della messa in sicurezza con gli altri metodi tecnicamente possibili e consentiti, come incapsulamento o confinamento.";

Ritenuto, per quanto esposto, di poter aderire alle ragioni che hanno indotto la Sezione a definire positivamente la domanda cautelare;

Considerato che: – il provvedimento in questione, riferibile al tipo delle ordinanza contingibili ed urgenti occasionate da esigenze di tutela dell’igiene e della salute pubblica, presuppone esclusivamente che "… la copertura di alcuni capannoni dell’ex complesso avicolo…, è costituito da lastre in onduline in presunto "eternit" contenente fibre di amianto…"; – il testo del provvedimento e gli esiti degli accertamenti non depongono per l’esistenza certa del materiale indicato e da rimuovere; – in dipendenza di dette risultanze, deve ritenersi sicuramente fondata la censura con la quale la ricorrente ha lamentato l’assenza di sufficiente istruttoria la quale deve assistere anche i provvedimenti del tipo suindicato;

Considerato il ricorso deve pertanto esser accolto e che per le spese di giudizio si applica, come per legge, la regola della soccombenza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza.

Condanna il comune di Fondi al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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