T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 171 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Il ricorrente, con atto notificato il 21 gennaio 2004 – depositato il 3 febbraio 2004 – impugna la determinazione del 19.11.03 n. 2649/T – 108 con la quale il Comando Regione Carabinieri Lazio SM – Ufficio Personale, ha disposto il trasferimento "per servizio", denunziando: violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990 – eccesso di potere – insufficiente ed inadeguata motivazione – mancanza di motivazione in relazione alla mancata comparazione degli interessi e/o esigenze della P.A. come quelle del ricorrente – contraddittorietà ed illogicità.

2 Con atto di stile depositato il 18 febbraio 2004 si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato.

3 Con ordinanza n. 182 dell’8 marzo 2004, la Sezione ha respinto l’stanza cautelare.

4 L’Avvocatura Generale dello Stato ha quindi versato documentazione (20 novembre 2010) e depositato memoria (23 dicembre 2010) con la quale ha argomentato l’infondatezza della domanda.

5 Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato chiamato e dopo la discussione, è stato introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 In punto di fatto occorre evidenziare che: (a) tra il ricorrente ed altro appartenente all’Arma intercorreva un alterco seguito da colluttazione, occasionati da "… alcuni fatti specifici di natura personale…" (nota prot. n. 259/2 in data 6 settembre 2003 della Compagnia di Terracina); (b) con nota prot. n. 222/22 – 1 del 16 settembre 2003, il Comando Provinciale di Latina dopo aver richiamato che "I fatti,…, hanno avuto pubblico svolgimento e sono stati riportati dalla stampa, provocando sfavorevoli commenti e vivo disappunto in quel centro.", nonché che "per la notorietà dell’accaduto e delle cause che lo hanno prodotto, nell’attuale sede di servizio vede irrimediabilmente compromesse le prerogative ed i doveri connessi al grado ed all’incarico cui è destinato", ha proposto "il trasferimento ad altra sede al di fuori di questo Provinciale, in impiego compatibile con lo stato di parziale inidoneità al servizio."; (c) con l’impugnata determina, il ricorrente è stato trasferito presso il Comando Provinciale di Latina, stante la situazione di incompatibilità ambientale ed il non gradimento della proposta sede di assegnazione (Nucleo Comando – Compagnia di Gaeta).

2 Il ricorrente ha argomentato la domanda di annullamento rilevando: (ì) la violazione delle garanzie partecipative; (ìì) l’eccesso di potere perché la situazione di incompatibilità avrebbe dovuto esser superata con l’allontanamento del collega, "tra l’altro trasferito"; (ììì) la violazione di legge in ragione della mancata considerazione del fatto che il ricorrente è genitore di minore portatore di handicap grave; (ìv) l’eccesso di potere stante l’assenza di valutazione alcuna del lusinghiero stato di servizio.

3 Il ricorso è infondato potendosi richiamare, in relazione a ciascuna delle riprodotte censure il costante orientamento giurisprudenziale.

3.1 "Il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, senza per ciò assumere carattere sanzionatorio, sì che la sua adozione non presuppone né una valutazione comparativa della Amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, né l’espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini dell’individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionata alle condizioni personali e familiari del dipendente, che ovviamente recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione stessa." (T.a.r. Valle d’Aosta Aosta, sez. I, 14 maggio 2009, n. 43; Consiglio di stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1913).

3.2 "In materia di assistenza alle persone handicappate, alla luce di una interpretazione dell’art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104, orientata alla complessiva considerazione dei principi e dei valori costituzionali coinvolti (come delineati, in particolare, dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 406 del 1992 e n. 325 del 1996), il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente od un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, se, da un lato, non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze… della p.a., non è, invece, attuabile ove sia accertata l’incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro." (Cassazione civile, sezioni unite, 9 luglio 2009, n. 16102).

3.3 "In tema di pubblico impiego, il procedimento che culmina con il trasferimento d’ufficio per motivi di incompatibilità ambientale del pubblico dipendente, non avendo né carattere sanzionatorio, né natura disciplinare, ma carattere discrezionale, può essere assoggettato al regime dell’art. 21 octies comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, qualora ne ricorrano i presupposti, ossia quando dall’esame degli atti del giudizio emerga in concreto l’effettiva inutilità della comunicazione di avvio del procedimento." (T.a.r. Sicilia Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1523).

4 Ciò premesso e recuperando i principi di cui ai citati precedenti la domanda di annullamento va rigettata perché: – dalle risultanze dalla documentazione in atti, non contestate, è indubbia la ricaduta negativa sul prestigio dell’Arma; – l’illegittimità della determina non può essere affidata alla rappresentata possibilità di trasferire l’altro soggetto in quanto siffatta misura organizzativa, priva di connotazione sanzionatoria, che origina da singolari evenienze e dalla lesione dello specifico bene da tutelare, è volta a ristabilire le condizioni di prestigio e di apprezzamento dell’Arma pregiudicato da accadimenti – precedenti ed attuali – ai quali entrambi gli interessati hanno comunque concorso; per gli stessi motivi l’amministrazione non deve farsi carico di valutare i precedenti di servizio dell’interessato; – quanto allo status del minore, in aggiunta alle indicazioni di cui al citato precedente, deve sottolinearsi che la rilevanza dello stesso presuppone pur sempre un’assistenza diretta e continuativa che non risulta dimostrata in questa sede; – la destinazione assegnata, quanto ad incarico, non contrasta con lo stato di parziale invalidità accertata dalla commissione medica ospedaliera, quanto alla sede, è invece indubbiamente più favorevole ove si consideri, da un lato, la proposta di trasferimento "ad altra sede al di fuori di questo Provinciale" (nota prot. n. 222/22 – 1 del 16 settembre 2003 del Comando Provinciale di Latina), dall’altro, che il ricorrente ha rifiutato una assegnazione più vicina (Comando Compagnia di Gaeta) rispetto a quella di residenza; – da quanto esposto deriva che l’esito non avrebbe potuto esser diverso da quello rassegnato con la determina impugnata il che, ai sensi dell’articolo 21 – octies della legge 241 del 1990, non depone per la fondatezza della censura dedicata alla violazione delle garanzie partecipative.

5 Le spese di giudizio possono esser compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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