T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 168

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto notificato il 5 ottobre 2006 – depositato il 6 novembre 2006 -, il ricorrente impugna il decreto adottato dalla Questura di Bergamo in data 24 febbraio 2006 recante diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visto il decreto impugnato dal quale emerge che: – il ricorrente ha depositato in data 17 marzo 2004 istanza di rinnovo del permesso n. R643840 a suo tempo rilasciato dalla Questura di Roma; – a seguito di accertamenti, la Questura di Bergamo ha rilevato l’esistenza di una segnalazione inserita dalla Questura di Roma ai fini della notifica all’interessato del provvedimento di revoca del predetto permesso; – copia del decreto di revoca della Questura di Roma è prevenuto alla Questura di Bergamo in data 21 febbraio 2006;

Considerato che il ricorrente ha contestato la legittimità del predetto diniego e del decreto di revoca in esso menzionato;

Considerato che il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato, in quanto: (a) ogni intervento di autotutela presuppone logicamente l’efficacia del provvedimento inciso, il che è da escludersi nella vicenda essendo il permesso di soggiorno "revocato" ormai scaduto ed in attesa di rinnovo richiesto tempestivamente; (b) il diniego opposto pertanto non è legittimamente supportato stante l’esclusivo riferimento alla predetta presupposizione e la mancanza quindi di una valutazione, in termini attuali, delle condizioni richieste dalla legge per il rilascio del titolo di soggiorno;

Considerato che il ricorso va quindi accolto e che per le spese si applica, come per legge, la regola della soccombenza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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