Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-04-2011, n. 8230 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 6 febbraio 2003 al giudice unico del tribunale di Cagliari, L.F., premesso di aver svolto le funzioni di capo di gabinetto dell’assessore all’industria della Regione Autonoma della Sardegna dal 3 dicembre 1999 fino al 15 novembre 2001, esponeva che, nonostante la previsione di cui alla L.R. 26 agosto 1988, n. 32, art. 28 e agli artt. 40 e 42 del c.c.r.l. per il personale con qualifica dirigenziale dell’amministrazione regionale sottoscritto il 22 novembre 2000, non gli era stato corrisposta la voce retribuzione di posizione.

La L.R. 26 agosto 1988, n. 32, art. 28 prevedeva, infatti, che ai Capi di Gabinetto, per la durata dell’incarico, spettasse il trattamento economico iniziale previsto per i funzionari della qualifica dirigenziale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3, lett. a), del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 1986, n. 193, corrispondente a venti anni di servizio oltre l’indennità di Gabinetto.

Tale norma, osservava il ricorrente, aveva ancorato il trattamento economico dei capi di gabinetto a quello dei dirigenti dell’amministrazione regionale secondo la contrattazione collettiva sicchè si imponeva l’automatico adeguamento del trattamento economico dei capi di gabinetto alle variazioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva per i dirigenti.

Proseguiva il ricorrente che l’art. 40 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dell’amministrazione regionale sottoscritto il 22 novembre 2000 espressamente prevedeva che la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si componeva delle seguenti voci: a) trattamento economico fondamentale; b) retribuzione di posizione; c) retribuzione di risultato. Le retribuzioni di cui alle lett. b) e c) costituivano il trattamento economico accessorio, mentre il successivo art. 42 stabiliva che le retribuzioni mensili di posizione erano le seguenti: a) direttore generale e dirigente di servizio ispettivo, L. 4.950.000; b) direttore di servizio, L. 3.500.000; e) dirigente con funzioni di staff, L. 2.400.000.

In particolare il ricorrente sosteneva di aver diritto, in considerazione dell’importanza delle funzioni svolte, alla retribuzione di posizione nella misura determinata per i dirigenti con la qualifica di direttore generale.

In via subordinata il ricorrente chiedeva che la retribuzione di posizione a lui spettante fosse parametrata sulla base di quella prevista per i direttori di servizio.

Tutto ciò premesso il L. chiedeva la condanna della Regione al pagamento, in via principale, della complessiva somma di L. 118.000.000 (pari ad Euro 61.355,10) ovvero, in via subordinata, a quella di L. 84.000.000, con la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese.

2. La Regione Autonoma della Sardegna contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto.

Osservava che per trattamento economico previsto per i funzionari della qualifica funzionale dirigenziale di cui alla L.R. 26 agosto 1988, n. 32, art. 28, comma 1, doveva intendersi il trattamento economico fondamentale, di cui alla lett. a) dell’art. 40 del contratto collettivo regionale de personale dirigente, con esclusione del trattamento economico accessorio (lett. b) e c)), mentre solo dopo l’entrata in vigore della L.R. 22 aprile 2002, n. 7, i capi di gabinetto avevano diritto alla retribuzione di posizione.

3. Istruita la causa con produzione di documenti, il tribunale di Cagliari accoglieva la domanda subordinata con sentenza 10 maggio – 7 settembre 2005 ritenendo che il L. avesse diritto, ai sensi della L.R. n. 32 del 1988, art. 28 che rinviava alla disciplina specifica degli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro dei dirigenti, non solo al trattamento economico fondamentale, ma anche alla retribuzione di posizione che doveva essere parametrata a quella prevista in favore dei direttori di servizio giacchè l’attività svolta dal capo di gabinetto poteva essere assimilata più a quella propria del direttore di servizio che non a quella del direttore generale.

4. Contro tale decisione appellava la Regione Autonoma della Sardegna con ricorso 19 ottobre 2005.

Resisteva il L. che, a sua volta, propone appello incidentale con memoria 19 luglio 2006.

La Corte d’appello di Cagliari con sentenza del 11 ottobre 2006 – 27 novembre 2006 ha rigettato entrambi gli appelli confermando la pronuncia di primo grado.

5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Regione Sardegna con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale con un solo motivo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.

Con il primo motivo la Regione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 32 del 1988, art. 28 nonchè vizio di motivazione. Secondo la ricorrente la motivazione è contraddittoria laddove i giudici di merito, pur prendendo atto delle differenze sostanziali esistenti tra capi di gabinetto e direttore generale, hanno assimilato i compiti dagli stessi svolti. Osserva poi la Regione ricorrente che l’art. 28 cit. nella sua formulazione letterale non contiene alcun rinvio alla disciplina degli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro dei dirigenti. In realtà la suddetta disposizione si limita a parametrare la retribuzione del capo di gabinetto a quella dei funzionari della qualifica dirigenziale. Invece non rientrava nel trattamento economico iniziale dei funzionari con qualifica dirigenziale l’indennità di coordinamento equivalente alla (successivamente introdotta) indennità di posizione. Quest’ultima voce infatti era meramente eventuale. Ha quindi posto il seguente quesito di diritto: "se in mancanza di espresso rinvio alla disciplina degli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro dei dirigenti la L.R. n. 32 del 1988, art. 28 possa essere interpretato come norma di rinvio dinamico alla disciplina della retribuzione dei dipendenti regionali per la determinazione del compenso dei capi di gabinetto).

Inoltre come ulteriore quesito di diritto la Regione chiede se in mancanza di espressa previsione della legge regionale suddetta alla espressione "trattamento economico iniziale" utilizzata all’art. 28 possa essere attribuito il significato di trattamento economico fondamentale spettante al direttore di servizio.

Con il secondo motivo la regione denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 31 del 1998, art. 31, comma 4. Osserva che tale norma demanda la graduazione delle funzioni delle responsabilità, cui correlare il trattamento economico accessorio dei dirigenti, esclusivamente all’amministrazione regionale.

2. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 32 del 1988, art. 28 e dell’art. 42 del contratto collettivo per i dipendenti regionali del 22 novembre 2000 nonchè vizio di motivazione dell’impugnata sentenza. Censura quest’ultima nella parte in cui ha ritenuto di determinare il trattamento retributivo dovuto in misura pari alla retribuzione di posizione prevista per il direttore di servizio disattendendo la richiesta, formulata anche in sede di appello incidentale, di vedersi riconosciuta tale retribuzione di posizione nella maggiore misura di quella prevista per il direttore generale. Conclude quindi con il seguente quesito di diritto: dica la corte se la retribuzione di posizione da corrispondere ai capi di gabinetto degli assessorati della regione Sardegna … debba essere calcolata in misura pari a quella prevista per il direttore generale dall’art. 42 del contratto collettivo per i dipendenti regionali del 22 novembre 2000. 3. Va innanzi tutto disposta la riunione dei giudizi promossi con il ricorso principale e con quello incidentale avendo gli stessi ad oggetto la medesima sentenza impugnata.

4. Il ricorso principale, i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente, è fondato.

La pretesa dell’originario ricorrente, capo di gabinetto dell’assessore all’industria della Regione Autonoma della Sardegna dal 3 dicembre 1999 fino al 15 novembre 2001, ha ad oggetto, in riferimento a tale periodo e all’attività svolta nella suddetta funzione, il compenso aggiuntivo spettante ai funzionari e on qualifica dirigenziale e denominato "retribuzione di posizione".

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla L.R. 26 agosto 1988, n. 32, art. 28 (recante la disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’amministrazione regionale) che, nella sua formulazione originaria, prevedeva che ai capi di gabinetto, per la durata dell’incarico, spettasse il "trattamento economico previsto per i funzionari della qualifica funzionale dirigenziale", oltre all’"indennità di gabinetto".

Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 73, (Legge Finanziaria 1990) che ne ha riscritto il comma 1 prevedendo che ai capi di gabinetto, per la durata dell’incarico, spettava il trattamento economico iniziale previsto per i funzionari della qualifica dirigenziale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3, lett. a) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 1986, n. 193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l’indennità di gabinetto.

Successivamente la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 34 (recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione) ha specificato che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi. In particolare quest’ultimo è fissato sulla base: a) alla produttività individuale e collettiva, tenendo conto dell’apporto partecipativi di ciascun dipendente, la cui valutazione compete ai dirigenti, nell’ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva; della valutazione è data comunicazione scritta al dipendente; b) alla attribuzione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilità; c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

d) all’effettuazione di lavoro straordinario.

Questo è il quadro normativo vigente nel periodo in cui il L. ha svolto funzioni di Capo di gabinetto dell’assessore all’industria della Regione Autonoma della Sardegna.

Rileva però anche la L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 30, comma 23, lett. a), che ha nuovamente modificato il comma 1 dell’originario art. 28 prevedendo che ai Capi di Gabinetto, per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico "fondamentale e di posizione" previsto per i direttori generali dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3., lett. a) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l’indennità di Gabinetto.

5. Ciò posto, può quindi considerarsi che l’aggancio al trattamento accessorio spettante ai direttori generali e denominato come "trattamento di posizione" è stato introdotto solo nel 2002 dalla L.R. n. 2 del 2002 cit., quando il L. aveva già cessato l’attività di Capo di gabinetto.

In precedenza l’art. 28, comma 1 cit., nella formulazione vigente nel periodo in cui il L. ha svolto tale attività (1999 – 2001), contemplava in favore dei Capi di gabinetto, come trattamento economico fondamentale, quello "iniziale" previsto per i funzionari della qualifica dirigenziale, incrementato del maturato economico, e, come trattamento economico accessorio legato all’attività svolta, l’indennità di gabinetto Quindi il trattamento retributivo, per così dire, "di posizione" era quello specifico per tale posizione lavorativa: l’indennità di gabinetto. Ciò era chiarito anche dalla L.R. n. 31 del 1998, art. 34 che precisava che i parametri ai quali avrebbe dovuto attenersi la contrattazione collettiva per determinare i trattamenti retributivi accessori, dei quali nella specie rilevava segnatamente la "attribuzione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilità".

Se ai Capi di gabinetto fosse stato attribuito, oltre al trattamento retributivo accessorio spettante in ragione della loro "particolare posizione di lavoro", anche quello spettante ai funzionari con qualifica dirigenziale, come riconosciuto dai giudici di merito, o addirittura, quello spettante ai direttori generali, come rivendicato dal L. con la iniziale domanda principale (pretesa nella quale peraltro insiste con il presente ricorso incidentale), vi sarebbe stata una duplicazione di trattamento accessorio (uno per l’attività effettivamente svolta dai capi di gabinetto ed un altro parametrato all’attività svolta da altri dipendenti regionali) che la normativa all’epoca vigente non consentiva.

Solo nel 2002 – quando ormai il L. era cessato dall’incarico – è stata introdotta, come trattamento di miglior favore, questa duplicazione di trattamento retributivo accessorio riconoscendo ai capi di gabinetto anche l’indennità di posizione dei direttori generali in aggiunta all’indennità di gabinetto.

6. Consegue che erroneamente la Corte d’appello, interpretando la normativa regionale vigente nel periodo in cui il L. ha svolto l’attività di Capo di gabinetto, ha ritenuto spettante allo stesso, oltre all’indennità di gabinetto, anche la retribuzione di posizione spettante ai funzionari con qualifica dirigenziale.

L’impugnata pronuncia va quindi cassata dovendo affermarsi il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1:

"In applicazione della L.R. Sardegna 26 agosto 1988, n. 32, art. 28 (recante la disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’amministrazione regionale), nel testo modificato dalla L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 73 (Legge Finanziaria 1990), e nel periodo precedente l’entrata in vigore della L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 30, comma 23, lett. a), che ne ha ulteriormente modificata la formulazione, il trattamento retributivo accessorio, previsto per i Capi di gabinetto della Regione autonoma Sardegna, consisteva nell’indennità di gabinetto, che si aggiungeva al trattamento economico fondamentale parametrato a quello iniziale previsto per i funzionari della qualifica dirigenziale, incrementato dei maturato economico. Non spettava invece agli stessi anche il trattamento retribuitivo accessorio "di posizione" previsto per i funzionari con qualifica dirigenziale, che solo in seguito è stato riconosciuto dalla L.R. n. 7 del 2002, cit. art. 30, comma 23, ed è stato parametrato al trattamento di posizione previsto per i direttori generali dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali". 7. Il ricorso incidentale è conseguentemente assorbito.

8. La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento, con il rigetto della domanda in quanto infondata in diritto per le ragioni già indicate.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’alterno esito del giudizio nei suoi vari gradi e della novità della questione di diritto) per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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