T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 1587 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette in fatto la Fondazione odierna ricorrente che il Sig. F.P., iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, ha presentato varie istanze di accesso alla documentazione inerente l’operazione di ristrutturazione dei titoli che ha portato all’acquisto del titolo Xelo e che avverso il silenziorigetto formatosi sulle stesse ha presentato ricorso alla Commissione per l’Accesso di Documenti Amministrativi ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Con provvedimento del 20 aprile 2009, la Commissione per l’Accesso ha accolto il ricorso presentato dal Dott. P..

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

– Violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 184 del 2006 e violazione dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla legge n. 15 del 2005.

Denuncia parte ricorrente la tardività del ricorso proposto innanzi alla Commissione per l’Accesso in quanto presentato in data 8 aprile 2009, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006, da computarsi in relazione al termine di formazione del silenziorigetto in ordine alle istanze presentate dal ricorrente.

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 15 del 2005.

Contesta parte ricorrente la sussistenza in capo al Dott. P. di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione richiesta, peraltro in parte rilasciata, inerente la ristrutturazione dei titoli mobiliari che ha portato all’estinzione dell’obbligazione strutturata ARLO IV EULE 20/12/2015 ed all’acquisto del titolo Xelo al fine di valutare la congruità di tali operazioni, essendo egli un mero iscritto all’ENPAM, come tale tenuto al versamento dei contributi previdenziali ai fini del trattamento pensionistico.

Afferma, altresì, in proposito, parte ricorrente l’assenza di un diretto collegamento tra la documentazione richiesta ed una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, spettando la vigilanza sulla gestione della Fondazione ai competenti Ministeri.

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, lettera e), della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 15 del 2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 184 del 2006.

Afferma la Fondazione ricorrente di poter essere considerata soggetto legittimato passivo di istanze di accesso limitatamente alla sua attività di previdenza ed assistenza, con esclusione quindi dell’attività inerente la gestione degli investimenti finanziari.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso e sostenendone nel merito l’infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Il ricorso in esame è volto ad ottenere l’annullamento della decisione assunta dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi che ha accolto il ricorso presentato dal Dott. P. avverso il silenziorigetto formatosi in ordine alle istanze di accesso, dallo stesso presentate alla Fondazione ricorrente, alla documentazione inerente la ristrutturazione dei titoli mobiliari della Fondazione, che ha portato all’estinzione dell’obbligazione strutturata ARLO IV EULE 20/12/2015 ed all’acquisto del titolo Xelo.

In via preliminare ed assorbente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione, sollevata dalla resistente Amministrazione, di tardività del ricorso.

L’eccezione è fondata.

Per come affermato dalla stessa ricorrente, il provvedimento impugnato è stato dalla stessa conosciuto in data 11 maggio 2009, laddove il ricorso è stato notificato in data 26 giugno 2009, quindi oltre il termine di 30 giorni stabilito dalla normativa di riferimento.

Ratione temporis – essendo intervenuta la notifica del ricorso prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo – viene in rilievo l’art. 25 della legge n. 241 del 1990, nella versione antecedente le modifiche apportate dal citato codice (che peraltro lascia immutato il termine per la proposizione del ricorso laddove stabilisce, all’art. 116, che "Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio").

La disposizione di cui al citato art. 25, al comma 5, nella indicata versione, prevede che "Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta".

Il comma 4 ivi richiamato fa riferimento anche alle decisioni assunte dalla Commissione per l’ Accesso.

Essendo stato, nella fattispecie in esame, il ricorso presentato oltre il termine stabilito, lo stesso deve essere dunque dichiarato irricevibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 5815/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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