Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 23-02-2011, n. 7072

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue.

Il GdP di Savona con la sentenza di cui in epigrafe, ha dichiarato NDP nei confronti di K.C.D., in relazione ai delitti alla stessa ascritti ( artt. 110, 582 e 612 c.p.) perchè estinti per remissione di querela, ritenendo che sia intervenuta anche l’accettazione della remissione in quanto la imputata, con la propria assenza, ha dimostrato di non avere interesse al prosieguo del procedimento penale.

Ricorre per cassazione il competente PG e deduce violazione di legge, atteso che la valutazione del comportamento omissivo dell’imputata rimasta contumace non può essere condivisa, chè esiste prevalente giurisprudenza in senso contrario.

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Ha ritenuto questa Sezione che (sent., 26 giugno 2008, dep. 22 luglio 2008, n. 30614, rv 240438), ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Conseguentemente la stessa sentenza ha concluso che, in assenza di altri elementi,anche la contumacia dell’imputato può essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza. Principio ribadito anche dalla sentenza sez. 5^, 5 dicembre 2008, dep. 3 febbraio 2009, rie. Zatti n. 4696, rv 242618 e dalla sentenza 31 marzo 2010, dep 24 maggio 2010, rie. PM in proc. Falcone, rv 247501).

Non si ignora la esistenza di decisioni di segno contrario, che tuttavia sembrano dare una lettura inutilmente formalistica del dato normativo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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