Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 23-02-2011, n. 7068 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è imputato di ingiurie e minacce in pregiudizio di R.S. per l’espressione, telefonicamente rivolta a costei "prima o poi te le faccio pagare, sei una stronzo, una zoccola, mi fai schifo".

Il Giudice di Pace di Sezze lo ritenne colpevole dei reati ascrittigli ed il Tribunale di Latina, a cui il C. (ex fidanzato della donna) si appellò, confermò in data 23.3.2009 la condanna.

Ha interposto ricorso la difesa del prevenuto dolendosi sia della mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dai tabulati telefonici sull’utenza (OMISSIS) per la giornata del 21.1.2004, quando intercorsero le chiamate incriminate, trattandosi di prova già ammessa dal giudice (ma non versata in atti in quanto il gestore VODAFONE non trasmise quanto richiesto) sia della carenza di motivazione nell’avere concesso eccessivo affidamento probatorio alla voce della persona offesa, con cui l’imputato sì trovava in forte contrasto (sentimentale ed economico).
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La decisione impugnata ha preso atto della originaria richiesta di acquisizione probatoria e, tuttavia, ha articolato la motivazione rammentando la conferma della versione di accusa da parte delle testimoni F. e C. e dell’intrinseca credibilità della versione resa dalla R., sicchè superflua risulta l’acquisizione dei tabulati.

Pertanto non si ravvisa illogicità del tessuto argomentativo, anche perchè la voce della persona offesa ha trovato conforto i testimonianze concordanti "sulla cui attendibilità non vi alcun motivo di dubitare" (Sent. pag. 3), sicchè la lacuna probatoria evidenziata dal ricorrente risulta ampiamente superata.

Il rilievo circa l’inattendibilità della narrativa resa dalla persona offesa, per non avere immediatamente riscontrato il numero della chiamata telefonica, scema allorquando si consideri che essa pervenne durante la guida dell’automobile e che il profilo attiene direttamente al fatto, insuscettibile di migliore scrutinio da parte del giudice di legittimità. Non ha qui interesse il dubbio sulla tempestività della querela sia perchè il fatto risulta collocato all’interno dell’arco temporale previsto dall’art. 124 c.p., sia perchè la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un’eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *