T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 1579 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 20 ottobre 2009 e depositato il 5 novembre 2009, M.C. ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe meglio specificati.

La ricorrente ha partecipato alle prove scritte del concorso a cinquecento posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 27 febbraio 2008, senza essere ammessa alle prove orali in relazione al giudizio di inidoneità espresso dalla commissione esaminatrice su una (diritto amministrativo) delle tre prove scritte, a fronte della votazione di punti 12/20 conseguita nelle prove di diritto civile e diritto penale.

A sostegno dell’impugnativa, sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 166/2006 – Eccesso di potere per insufficiente motivazione – Violazione dell’art. 97 Cost.

L’indicazione "non idoneo" apposta dalla commissione esaminatrice sull’elaborato della prova scritta di diritto amministrativo non può integrare una motivazione sufficiente, poiché non da alcun conto delle ragioni per le quali il compito sia stato giudicato inadeguato alla stregua dei parametri di valutazione fissati dalla commissione, né dell’apprezzamento complessivo della commissione in relazione al conseguimento, nelle altre prove scritte, di punteggio sufficiente per l’ammissione alla prova orale, anche tenuto conto che sull’elaborato non risultano apposti annotazioni a margine o segni grafici tali da individuare in modo puntuale le carenze riscontrate in sede di correzione.

L’art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006 prescrive, comunque, che il giudizio di inidoneità sia motivato, ed esso deve ritenersi applicabile in via analogica anche al concorso per l’accesso alla magistratura,.

2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Eccessiva genericità dei criteri di correzione

I criteri di correzione delle prove scritte, come fissati dalla commissione esaminatrice, sono affatto generici, anche in rapporto all’ambiguità proprio della traccia di diritto amministrativo -sulla quale è stato espresso il giudizio di inidoneità- dalla quale non era dato comprendere con certezza l’oggetto della trattazione, se relativo ai pubblici servizi, agli appalti di servizi, a contratti di pubblico impiego e quindi al rapporto di servizio.

3) Eccesso di potere per eccessiva brevità dei tempi di correzione – Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria

Nella seduta dell’11 marzo 2009 sono stati esaminati gli elaborati di diciotto candidati, ivi compresi quelli della ricorrente, e quindi, complessivamente ben 54 elaborati, con un tempo medio di correzione pari ad appena dieci minuti, ed anzi addirittura inferiore perché nello stesso arco temporale la commissione, in seduta plenaria, ha disposto l’esclusione dal concorso del candidato n. 1210, avendo riscontrato segni di riconoscimento nell’elaborato della prova di diritto civile.

Il tempo medio di correzione denota quindi una valutazione affatto frettolosa e inadeguata degli elaborati corretti, ivi compresi quelli della ricorrente.

Costituitesi in giudizio le Autorità intimate, con memorie difensive dell’Avvocatura generale dello Stato, depositate il 24 novembre 2009 e in vista dell’udienza di discussione, è stata diffusamente dedotta l’infondatezza di tutte le censure.

Con ordinanza n. 5494 del 26 novembre 2009 è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati.

All’udienza pubblica del 14 luglio 2010 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere, pertanto, rigettato.

1.1) La disciplina normativa del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria è costituita in parte dalle disposizioni tutt’ora vigenti del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e in parte da quelle introdotte dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificate dall’art. 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Queste ultime hanno dettato, in particolare, una nuova regolamentazione concernente l’oggetto delle prove scritte e orali, i punteggi minimi per l’ammissione agli orali e il superamento del concorso, nonché la nomina e la composizione della commissione esaminatrice e la disciplina dei suoi lavori.

L’art.1 del d.lgs. n. 160 del 2006 dispone che:

– la prova scritta è data dallo svolgimento "…di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo" (comma 3);

– la prova orale verte su dieci materie (diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; procedura civile; diritto penale; procedura penale; diritto amministrativo, costituzionale e tributario; diritto commerciale e fallimentare; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto comunitario; diritto internazionale pubblico e privato; elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario) nonché su un colloquio facoltativo su lingua straniera indicata dal candidato tra inglese, spagnolo, francese e tedesco (comma 4);

– sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono "…non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta" e conseguono l’idoneità i candidati che ottengano in ciascuna materia della prova orale "non meno di sei decimi… e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti", salvo il giudizio almeno di sufficienza nel colloquio facoltativo di lingua straniera (comma 5);

– "agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"" (comma 5).

L’art. 5 del d.lgs. n. 160 del 2006, per quanto qui interessa, ha poi stabilito che:

– la commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro della giustizia "nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta… a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura" (comma 1), è composta da un magistrato che abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità (che la presiede); venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame "…nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale…"; tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori "…nominati su proposta del Consiglio nazionale forense" (comma 1 bis);

– la nomina è preclusa nei confronti di magistrati, professori universitari e avvocati che "…che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario" (comma 2);

– presidente e componenti possono essere nominati anche tra magistrati collocati a riposo da non più di due anni e professori universitari collocati a riposo da non più di cinque anni, già in possesso dei relativi requisiti all’atto della cessazione dal servizio (comma 4);

– nell’assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce il magistrato componente presente di maggiore anzianità di servizio (comma 5);

– nella seduta di cui al sesto comma dell’art. 8 del r.d. n. 1860 del 1925 (ossia a seguito del raggruppamento delle buste degli elaborati di ciascun candidato in unica busta contrassegnata da numero progressivo, operazione immediatamente prodromica all’inizio delle correzioni) "…la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; (mentre) i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse"; "Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1" (comma 3);

– qualora i candidati che hanno portato a termine le prove siano più di trecento, eseguita in seduta plenaria della commissione, con la partecipazione di tutti i componenti, la valutazione degli elaborati di almeno venti candidati, il presidente forma due sottocommissioni per ciascuna seduta di correzione, cui assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati (recte: gli elaborati della metà dei candidati) da valutare, presiedute rispettivamente dal presidente e dal magistrato più anziano presente, gradatamente sostituiti dai magistrati via via più anziani tra quelli presenti; ciascuna sottocommissione è divisa in tre collegi, composti da almeno tre componenti, ognuno dei quali collegi esamina gli elaborati di una delle tre materie oggetto della prova scritta relativamente a ogni candidato (comma 6);

– alle sottocommissioni e ai collegi trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 e, quanto alle prove orali e all’assegnazione del punteggio finale, di cui agli artt. 14, 15 e 16 del r.d. n. 1860 del 1925 (comma 7).

Le richiamate disposizioni prevedono, a loro volta:

– le operazioni prodromiche alla correzione, nonché le modalità della correzione (esame contestuale da parte delle sottocommissioni o dei collegi dei tre elaborati riferibili a ciascun candidato, con assegnazione del punteggio, salvo l’eventuale annullamento di elaborati che risultino in tutto o in parte copiati da altro lavoro o dai quali risulti che il concorrente si sia fatto riconoscere): art. 12;

– le operazioni successive a ciascuna correzione (annotazione a cura del segretario della commissione e "a piede di ciascun lavoro" del voto assegnato, sottoscritta dal presidente della commissione o sottocommissione) e delle operazioni conclusive della correzione (apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati, al fine dell’abbinamento con gli elaborati corretti e dell’individuazione dei candidati ammessi agli orali; pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’orale): art. 13;

– lo svolgimento in seduta pubblica delle prove orali: art. 14;

– le modalità delle interrogazioni dei candidati, di assegnazione della votazione e l’immediata pubblicazione del risultato della prova: art. 15;

– il numero di voti a disposizione di ogni commissario (sino a 10 per ciascuna prova scritta e orale), la cui attribuzione è subordinata alla valutazione, a cura della commissione o sottocommissione, se il candidato meriti di conseguire il punteggio minimo richiesto: art. 16.

Deve rammentarsi, per completezza, che la dichiarazione di inidoneità "per tre volte in concorsi per l’ammissione in magistratura" preclude la partecipazione a ulteriori concorsi in magistratura; l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema durante le prove scritte "…equivale a inidoneità"; il Consiglio superiore della magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o successivi concorsi il candidato che "durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso" (art. 7 del d.lgs. n. 160 del 2006).

1.2) Così sintetizzato il quadro di riferimento normativo, il Tribunale deve rilevare l’infondatezza di tutte le censure dedotte dal ricorrente.

1.2.1) Nell’ordine logicogiuridico, devono anzitutto considerarsi, in quanto più radicali e potenzialmente idonee a travolgere tutte le operazioni di correzione svolte dalla commissione, i profili d’illegittimità dedotti con il motivo di ricorso sub 2), riferiti all’asserita genericità dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice nella seduta del 2 dicembre 2008.

La commissione, nella seduta del 2 dicembre 2008, ha enucleato tre parametri di valutazione alla stregua dei quali considerare idonei i candidati, richiedendo che ciascuno degli elaborati nelle tre materie:

– "presenti una forma italiana corretta sotto il profilo lessicale, sintattico e grammaticale, e riveli adeguata padronanza della terminologia giuridica, unita a capacità di sintesi. In particolare, la chiarezza va valutata in relazione alla linearità del periodo ed alla comprensibilità del contenuti nonché alla precisione del linguaggio comune e giuridico";

– "offra una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dimostrando adeguata conoscenza dell’istituto cui direttamente esso si riferisce, dei principi fondamentali della materia, della giurisprudenza e della dottrina, nonché un’adeguata capacità di inquadramento dogmatico e sistematico";

– "riveli la capacità del candidato di procedere all’analisi delle specifiche questioni a lui sottoposte e di proporne una soluzione logicamente argomentata in coerenza con gli istituti e i principi della materia".

Orbene, i suddetti criteri di valutazione risultano pertinenti, razionalmente coordinati alla preparazione richiesta per il superamento delle prove scritte di un concorso debitamente selettivo quale quello per l’accesso alla magistratura ordinaria, sufficientemente esaurienti nella delineazione del profilo di "adeguatezza" richiesto all’elaborato.

E’evidente che il conseguimento di un livello minimale di sufficienza presuppone la dimostrazione di un livello, anzitutto, di cultura generale (correttezza lessicale, sintattica e grammaticale del testo) e di cultura tecnicospecialistica (padronanza della terminologia giuridica), che insieme debbono fondersi in una trattazione lineare, comprensibile, adeguatamente sintetica, onde evitare inutili prolissità volte piuttosto che a riempire di surrettizi contenuti lo svolgimento dell’argomento e al limite a dissimulare la relativa povertà dei concetti esposti.

E’ innegabile, poi, che la trattazione non possa non essere pertinente agli istituti giuridici da esaminare e per quanto possibile esauriente, tale da denotare la conoscenza degli istituti, dei principi fondamentali di ciascuna materia, della giurisprudenza e della dottrina, quale può conseguire soltanto da un previa corretta analisi e inquadramento delle questioni giuridiche affrontate.

E’ elementare, infine, che, in funzione della professionalità richiesta ad aspiranti magistrati, gli elaborati debbano dimostrare che il candidato è in grado di procedere all’analisi delle questioni giuridiche sottoposte e di proporre una soluzione argomentata coerente con la disciplina degli istituti e i principi generali della materia oggetto della prova.

Né può sottacersi che la individuazione dei criteri di valutazione delle prove appartiene comunque all’ampia sfera della discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici insindacabile salvo che per profili, nella specie del tutto assenti, di "manifesta e intrinseca illogicità e irrazionalità" (così, tra le tante, e tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835, che ha riconosciuto la legittimità di omologhi criteri valutativi delle prove scritte concernenti um precedente concorso per l’accesso a posti di uditore giudiziario).

Nessuna maggiore puntualizzazione dei criteri poteva e doveva essere fornita, poi, in relazione allo specifico contenuto delle tracce dei temi sorteggiati per ciascuna materia, ivi compresa quella di diritto amministrativo, vertente su "Contratti di servizio della pubblica amministrazione e riparto di giurisdizione", che per candidato di preparazione adeguata non poteva suscitare alcun ragionevole dubbio sull’oggetto della trattazione, siccome indirizzata propriamente ai contratti tra pubblica amministrazione e concessionari di servizi pubblici.

1.2.2) Non hanno maggior pregio giuridico, poi, le censure dedotte con il motivo di ricorso sub 1), con le quali, ribadita la genericità dei criteri di valutazione fissati dalla commissione, ci si duole della carente motivazione connessa alla mera indicazione della non idoneità sull’elaborato di diritto amministrativo, anche in relazione al conseguimento di punteggio di sufficienza (12/20) sugli elaborati di diritto civile e penale, ed in assenza di segni di correzione, sostenendo che il giudizio di non idoneità avrebbe dovuto essere in ogni caso motivato in applicazione analogica dell’art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006.

Giova ribadire che l’art. 1 comma 5 del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede la sola attribuzione del voto numerico o, in caso d’insufficienza, la sola indicazione della non idoneità, onde il giudizio della commissione esaminatrice è adeguatamente motivato dall’espressione numerica del voto (in ventesimi) o dalla dicitura "non idoneo".

Tale previsione appare pienamente coerente con i consolidati arresti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi che sono i giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, per i quali è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della non idoneità qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza (pari al voto di 12/20), senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative (tra le tante e ultime vedi Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4528, Sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835, 13 gennaio 2010, n. 92, 11 maggio 2009, n. 2880 e 11 luglio 2008, n. 3480; C.g.a., 7 ottobre 2008, n. 837).

Analogamente, nessun rilievo invalidante può assumere l’assenza di segni di correzione, poiché la valutazione degli elaborati non è indirizzata a evidenziare ai candidati le lacune della loro preparazione.

Né può postularsi che la commissione esaminatrice sia tenuta ad un giudizio di "bilanciamento" tra le valutazioni di ciascuna prova scritta, tenuto conto che, come già rilevato sub 1.1), il comma 5 dell’art. 1 dispone in modo inequivoco che ai fini dell’ammissione all’orale i candidati debbano conseguire "…non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta".

In presenza peraltro di una specifica e puntuale regolamentazione del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, e quindi mancando alcun "vacuum" di disciplina normativa, è del tutto evidente l’inestensibilità, in via di analogia legis, dell’art. 11 del d.lgs. n. 166/2006, che riguarda il solo concorso notarile, e nel quale peraltro il giudizio d’inidoneità può attenere tanto alla singola prova, anche con effetto di "sbarramento" all’esame degli altri elaborati in presenza di "nullità o gravi insufficienze", quanto la valutazione finale complessiva degli elaborati.

1.2.3) Da ultimo palesemente destituite di fondamento giuridico sono le censure dedotte con il motivo di ricorso sub 3), poiché, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale non sono sindacabili i tempi impiegati dalla commissione nell’esame degli elaborati, in mancanza di predeterminazione normativa dei medesimi, dell’impossibilità di stabilire il tempo dedicato a ciascun elaborato e della correlata irrilevanza di calcoli del tutto presuntivi, quali il c.d. tempo medio di correzione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2009, n. 5725 e sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 294; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 aprile 2010, n. 5580 e 2 novembre 2009, n. 10616).

2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere respinto, siccome infondato.

3.) In relazione alla parziale novità delle questioni esegetiche affrontate sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti costituite le spese e onorari del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese della parte privata intimata non costituita.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Nulla per le spese della parte privata intimata non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’A’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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