Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-01-2011) 23-02-2011, n. 7065

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

Il GdP di Bergamo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha dichiarato NDP nei confronti di Z.O. e B.L. in ordine sai reati loro ascritti (lesioni dolose e ingiuria), per essere i predetti reati estinti per tacita remissione di querela, non essendo la PO comparsa in udienza, benchè regolarmente citata e benchè avvertita che tale mancata comparizione sarebbe stata interpretata come manifestazione di volontà di rimettere la querela.

Ricorre per cassazione il competente PG e deduce violazione di legge, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condotta della PO sopra descritta non può essere interpretata neo senso ritenuto dal giudicante.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata va annullata con rinvio al medesimo ufficio del GdP per nuovo giudizio.

Invero la sentenza SU (citata dal ricorrente) n. 46088 del 2008, ric. PM in proc. Viele, RV 241357, ha chiarito che nel procedimento davanti al GdP, instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, in modo tale da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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