Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 23-02-2011, n. 7063 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Palermo in data 25.9.2007, con cui T.F. veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 217, comma 2, Legge Fall., commesso quale titolare delle ditta Thermocalor, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo in data 26.9.2003, tenendo in maniera irregolare o incompleta le scritture contabili.

Il ricorrente lamenta nullità della sentenza per la mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore fiduciario dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con la sentenza impugnata si osservava che l’imputato solo in sede di notificazione del decreto di citazione il 21.10.2006 nominava un difensore di fiducia, peraltro indicandone erroneamente le generalità, e che pertanto il giudice non era tenuto a dare avviso al predetto legale.

Il ricorrente, premesso che il decreto di citazione notificato il 21.10.2006 veniva emesso dopo che all’udienza dibattimentale del 16.10.2006 era stata rilevata l’irregolare notifica del precedente ordinandone la rinnovazione, rileva che con la notificazione del nuovo decreto il T. eleggeva domicilio e provvedeva per la prima volta alla nomina di un difensore di fiducia, indicandolo però nella persona inesistente dell’Avv. Roberto Cosentino del Foro di Palermo con studio in via Sammartino in luogo dell’Avv. Fabio Cosentino con studio in via Siracusa; che il decreto di citazione o il verbale dell’udienza successiva dovevano essere notificati al difensore ai sensi dell’art. 552 c.p.p., comma 3, il che avrebbe consentito di individuare l’erronea indicazione del difensore nominato; e che per effetto dell’omissione di tale adempimento l’imputato, dichiarato contumace, veniva assistito da una serie di difensori di ufficio nominati nelle singole udienze e non era posto nella condizione di essere difeso da un legale di propria fiducia.

Va peraltro osservato che l’emissione del decreto di citazione a giudizio ha l’effetto di determinare la situazione processuale rilevante per gli adempimenti di cancelleria, essendo inammissibile che gli stessi dipendano da ulteriori nomine defensionali e quindi, sostanzialmente, dalla volontà dell’imputato (Sez. 4, n. 5 del 10.3.1988, imp. Cherubini, Rv. 180065, principio ribadito, a proposito del decreto di citazione per il giudizio in appello, da Sez. 2, n. 9230 del 4.8.1994, imp. Feola, Rv. 201397).

Nel caso di specie, la nomina fiduciaria di cui si discute avveniva in sede di notificazione del decreto di citazione a giudizio, e dunque successivamente all’emissione dello stesso; al difensore nominato, anche laddove esattamente indicato nelle sue generalità e nel suo studio, non spettava dunque alcun avviso in relazione alla celebrazione delle successive udienze dibattimentali. Irrilevante è di conseguenza la vicenda relativa all’erronea indicazione, da parte dell’imputato, dei dati identificativi del legale.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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