T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 1571 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente espone di avere presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, distrettuale, per esami per la copertura di 443 posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C – posizione economica C1 del personale del Ministero della Giustizia – indetto con P.D.G. 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002, per la parte relativa ai 13 posti vacanti disponibili negli Uffici notificazione, esecuzioni e protesti delle Corti di Appello di Ancona, L’Aquila, Campobasso e Perugia e che, a seguito del superamento delle due prove scritte, ha svolto la prova orale in data 18 febbraio 2004 nei locali della Corte d’Appello di Ancona.

Soggiunge di essere stato dichiarato idoneo all’assunzione e di risultare in 40^ posizione della graduatoria generale di merito relativa al concorso pubblico, distrettuale, per esami, a 13 posti vacanti nella figura professionale di Ufficiale Giudiziario disponibile negli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti dei distretti delle Corti d’Appello di Ancona, Perugia, L’Aquila e Campobasso.

Fa altresì presente che, a seguito di svariate rinunce e di ulteriori verifiche dell’amministrazione relative alle carenze di organico, si è avuta una progressione della graduatoria che ha portato alla chiamata, per ciascun distretto o gruppo di distretti, anche dei soggetti dichiarati idonei.

Con l’impugnato atto del 9 aprile 2008, il Ministero della Giustizia – premesso che nei distretti di Ancona, Perugia, l’Aquila e Campobasso il numero dei posti disponibili non è sufficiente a garantire l’assunzione dell’intero numero di persone della graduatoria dei relativi distretti che ne hanno titolo – ha offerto al ricorrente la possibilità di essere assunto in altri distretti, quelli di Catanzaro e Reggio Calabria, ed ha invitato lo stesso a scegliere la sede e l’ufficio di destinazione, secondo la posizione rivestita nella graduatoria generale di merito, nella giornata del 24 aprile 2008, con la specificazione che, in caso di assenza di tempestiva valida giustificazione, il comportamento sarebbe stato inteso come volontà definitiva di rinuncia all’assunzione.

Il ricorrente evidenzia che, al fine di evitare tale conseguenza, si è presentato al Ministero della Giustizia il 24 aprile 2008 sottoscrivendo il contratto individuale di lavoro con assunzione presso l’Ufficio giudiziario dei distretti di Catanzaro e Reggio Calabria del Tribunale di Palmi, ove ha assunto servizio il 28 aprile 2008; nella stessa data ha altresì presentato domanda di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. 151/2001, presso la sede del Tribunale di Macerata – Sezione distaccata di Civitanova Marche, ma la richiesta è stata rigettata con atto del 19 maggio 2008.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

Violazione dell’art. 3 l. 241/1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria.

Il provvedimento con il quale il ricorrente è stato assegnato ai distretti di Corte d’Appello di Catanzaro e Reggio Calabria anziché a quelli di Ancona, Perugia, L’Aquila e Campobasso per i quali aveva concorso sarebbe privo di motivazione, atteso che non sarebbe comprensibile il filo logico che ha condotto all’offerta di assunzione presso una sede differente da quella per la quale aveva concorso; in particolare, non sarebbe stato dimostrato che nei distretti di Ancona, Perugia, L’Aquila e Campobasso il numero dei posti disponibili non sia tale da permettere l’assunzione del ricorrente.

A quanto è dato conoscere, dall’espletamento di un’istruttoria, sarebbe emerso che nei distretti per i quali il dott. U. aveva concorso ci sarebbero ancora svariati posti disponibili ai quali l’interessato, data la sua posizione in graduatoria, avrebbe potuto aspirare.

Violazione dell’art. 12 del bando di concorso (P.D.G. 8 novembre 2002).

Trattandosi di un concorso distrettuale, la graduatoria sarebbe relativa al distretto o a gruppi di distretti e le assegnazioni avverrebbero in relazione ai posti disponibili nei distretti per i quali si è concorso. D’altra parte, l’art. 1 del bando sancirebbe l’impossibilità per i candidati di partecipare alla selezione per tutti i posti messi a concorso in ambito nazionale prescrivendo l’obbligo di presentare domanda per i soli posti messi a concorso in un distretto o gruppi di distretti secondo i raggruppamenti fatti nello stesso bando. Il dott. U. sarebbe in possesso dei requisiti necessari per essere chiamato ad assumere servizio nei distretti di Corte d’Appello per i quali aveva partecipato e tale idoneità sarebbe stata conoscibile dall’Amministrazione ove fosse stata posta in essere la dovuta istruttoria.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria; per evidente contraddittorietà ed illogicità; per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per sviamento di potere.

Il provvedimento di chiamata in una sede appartenente ad un gruppo di distretti differenti da quello per il quale il ricorrente ha partecipato sarebbe viziato da errore sui presupposti di fatto e di diritto in quanto attesta che l’interessato debba essere assunto nei distretti di Catanzaro e Reggio Calabria perché "nei distretti di Ancona, Perugia, L’Aquila e Campobasso il numero dei posti disponibili non è sufficiente a garantire l’assunzione dell’intero numero di persone della graduatoria dei relativi distretti che ne hanno titolo", affermazione non chiara e presumibilmente erronea atteso che nei suddetti distretti ci sarebbe ampia carenza di organico ed il dott. U. si sarebbe collocato in posizione utile per supplire tale carenza. Analogamente viziato per errore sui presupposti di fatto e di diritto sarebbe il successivo provvedimento di diniego della assegnazione temporanea, atteso che non sarebbe stata valutata l’esigenza del ricorrente di ottenere il ricongiungimento familiare e non sarebbe stato considerato l’interesse pubblico tutelato.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto il ricorrente non contesterebbe la regolarità della procedura concorsuale ma l’assegnazione di sede. In sostanza, le doglianze del ricorrente sarebbero relative al rapporto di lavoro contrattualizzato intercorrente tra il medesimo e l’amministrazione e, in particolare, riguarderebbero l’assunzione al lavoro e l’assegnazione di sede, materie rientranti nella giurisdizione ordinaria. Ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alla doglianza relativa al diniego di assegnazione in applicazione dell’art. 42 bis d.lg. 151/2001.

Nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato altra memoria relativa, da un lato, ai profili preliminari di giurisdizione, dall’altro, ad alcuni profili sostanziali già argomentati nel ricorso.

Con sentenza n. 33250/2010, questa Sezione, riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia di rito, di merito e sulle spese, ha così provveduto:

in relazione all’impugnazione del contratto stipulato dal ricorrente in data 28 aprile 2008 ed all’impugnazione del provvedimento adottato dal Ministero della Giustizia in data 19 maggio 2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione indicando il giudice ordinario come giudice fornito di giurisdizione, con onere della parte di riproporre il giudizio innanzi a tale giudice ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 104/2010;

in relazione all’impugnazione dell’atto del 9 aprile 2008, ha ordinato al Ministero della Giustizia di depositare copia di tutti gli atti endoprocedimentali sulla cui base l’amministrazione ha rilevato che nei distretti di Ancona, Perugia, L’Aquila e Campobasso il numero dei posti disponibili non è sufficiente a garantire l’assunzione del ricorrente, collocatosi al 40° posto della relativa graduatoria distrettuale.

L’amministrazione resistente, in data 4 gennaio 2011, ha depositato documentazione in esito a tale sentenza.

Il ricorrente ha prodotto ulteriore memoria a sostegno ed illustrazione delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 9 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’azione di annullamento del provvedimento adottato dal Ministero della Giustizia in data 9 aprile 2008 è fondata e va accolta.

La documentazione depositata dall’amministrazione resistente non fornisce alcuna esaustiva spiegazione della ragione per cui l’amministrazione ha rilevato che nei distretti di Ancona, Perugia, L’Aquila e Campobasso il numero dei posti disponibili non è sufficiente a garantire l’assunzione del ricorrente, collocatosi al 40° posto della relativa graduatoria distrettuale.

Di talché, si rivela fondata la censura di difetto di motivazione, atteso che non è comprensibile l’iter logico che ha condotto all’offerta di assunzione del ricorrente presso una sede differente da quella per la quale lo stesso aveva concorso.

In particolare, sebbene la Sezione abbia disposto apposita istruttoria, l’amministrazione non ha dimostrato che nei distretti di Ancona, Perugia, L’Aquila e Campobasso il numero dei posti disponibili non fosse tale da permettere l’assunzione del ricorrente.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 3.000/00 (tremila/00), sono poste a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie l’azione impugnatoria proposta avverso il provvedimento adottato dal Ministero della Giustizia in data 9 aprile 2008 e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 3.000/00 (tremila/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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