Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 23-02-2011, n. 7057 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata si dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.A. per il contestato reato di minaccia, commesso in danno di C.P. in (OMISSIS) affermando che avrebbe avvelenato i di lui cani se non li avesse portati via, in quanto estinto per intervenuta remissione di querela.

Il ricorrente lamenta Incompetenza di materia del giudice di primo grado dovendosi il fatto qualificare come reato di violenza privata.
Motivi della decisione

Il ricorso è generico e comunque manifestamente infondato.

Il ricorrente rileva che il fatto così come contestato, in quanto consistente in una minaccia finalizzata specificamente a costringere la persona offesa ad un comportamento determinato, integra non il reato di minaccia, ma il più grave reato di cui all’art. 610 c.p., di competenza nella specie del Tribunale di Ascoli Piceno.

Il motivo di gravame così prospettato, se asseritamente denuncia vizio di violazione della legge penale e, derivatamente, della legge processuale in tema di competenza, pone in realtà in discussione una valutazione di fatto della sentenza impugnata. Quest’ultima recepiva invero la qualificazione giuridica dell’imputazione contestata e fondava sulla stessa una coerente decisione nel senso dell’estinzione di un reato procedibile a querela per remissione della stessa; e ciò, attesa la valenza minima ed indefettibile di valutazione del fatto descritto nell’imputazione, propria di una sentenza penale, implica che detta descrizione dei fatto sia stata implicitamente ritenuta dal giudice di primo grado come corrispondente ad una condotta di minaccia riconducibile alla previsione di cui all’art. 612 c.p.. Ed a tale implicito ma evidente giudizio di fatto il ricorrente non oppone rilievi critici specifici al di là del mero richiamo a quello stesso contenuto del capo di imputazione, che si è visto essere oggetto necessario di scrutinio da parte del giudice di merito.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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