Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8207 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 114/02/04, depositata il 28.10.2004, giudicando in sede di rinvio, confermava la decisione con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento nei confronti di F.M.G. e degli altri contribuenti indicati in epigrafe, relativo al reddito dell’anno 1989, emesso dall’Ufficio imposte dirette di Roma a seguito di accertamento emesso a carico delle Società Grottaperfetta 73 coop. a r.l. e della COFEUM S.r.l., di cui i contribuenti erano soci.

Dopo aver dato atto che le controversie relative all’omessa dichiarazione e versamento delle ritenute d’acconto sui presunti compensi corrisposti ai soci, per il predetto anno d’imposta, erano state definite nei confronti delle Società, l’una con declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’altra con l’annullamento dell’avviso di liquidazione, la CTR escludeva, in conseguenza, la sussistenza di maggiori ricavi distribuiti ai contribuenti, da parte della Società.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza, in base a due motivi, illustrati con memoria. I contribuenti resistono con controricorso.
Motivi della decisione

Col primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2909 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, per avere la CTR esteso l’efficacia del giudicato sostanziale, intervenuto nei giudizi instaurati con le Società, nei confronti dei soci, soggetti diversi rispetto alle parti di quei giudizi.

Col secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, art. 2727 e segg. c.c., e art. 42 c.p.c., relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, nonchè difetto di motivazione, affermando che, in base al principio di diritto posto nella sentenza che aveva disposto il rinvio, la CTR avrebbe dovuto "valutare nel merito la ragionevolezza delle presunzioni addotte dall’Ufficio" relative alla dettagliata ricostruzione delle vicende collegate alla compravendita di un terreno edificabile in cui erano state coinvolte la Residenza (OMISSIS), la COFEUM S.r.l. la Grottaperfetta 89 S.r.l. e la Frama 3 S.r.l., valutazione che era, invece, stata omessa e che ove fosse stata effettuata avrebbe confermato la sussistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti, e la legittimità dell’accertamento induttivo.

Le doglianze, che, essendo connesse, vanno congiuntamente esaminate, sono infondate.

Questa Corte, con la sentenza n. 2409/2003, che ha disposto il rinvio, ha accolto l’impugnazione dell’Ufficio, affermando il principio secondo cui la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio della società, non viola il cd. "divieto di doppia presunzione" in quanto il reddito della società, "una volta giudizialmente definito diviene poi non una presunzione bensì un dato certo, su cui si innesca la diversa presunzione che non riguarda la società bensì altri soggetti, i soci". Nello stesso senso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base sociale opera non solo quando sia accertata tale ristretta base sociale, ma anche quando sia validamente accertata, a carico della società, la sussistenza di ricavi non contabilizzati, che costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai relativi dividendi (Cass. n. 7174/2002; n. 4695/2002; n. 3254/2000; n. 2390/2000; n. 14006/2003; n. 9519/2009).

Nella specie, si legge nell’impugnata sentenza che la sussistenza di ricavi non contabilizzati da parte delle società Grottaperfetta 73 e COFEUM non è stata affatto validamente accertata, constando, al contrario, la definizione, in senso assolutorio per entrambe dette società, dei giudizi dalle stesse proposti in relazione all’omessa dichiarazione e versamento delle ritenute d’acconto sui presunti compensi corrisposti ai soci, relativamente all’anno 1989. Le considerazioni, congruamente motivate, che i giudici del merito hanno tratto da tali decisioni in ordine ai redditi da partecipazione a dette società dei contribuenti, in quel medesimo anno d’imposta, non integra nè l’estensione del giudicato nei confronti di soggetti terzi rispetto a quei giudizi, come opinato dalle ricorrenti, nè un’alterazione dei principi che presidiano la prova presuntiva, ma costituisce la concreta, e giuridicamente corretta, applicazione del principio di diritto, sopra riportato, contenuto nella sentenza che ha disposto il rinvio, che ha imposto di valutare la ragionevolezza delle presunzioni addotte dall’ufficio, in costanza, beninteso, del "dato certo", perchè definitivamente accertato, del reddito extra bilancio delle società partecipate, presupposto che si è rivelato insussistente.

Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico dei ricorrenti ed in favore dei resistenti e si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorario, oltre a spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 6.200,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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