T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 21-02-2011, n. 1601

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente impugna l’ordine di lasciare il territorio nazionale, data l’impossibilità di accompagnamento alla frontiera o di disporre il trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, emanato dal Questore ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, ter, quater d.lg. n. 286 del 1998;

– la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’ordine di allontanamento emesso dal Questore costituisce un atto strumentale all’esecuzione dell’espulsione, sicchè il controllo sulla sussistenza dei presupposti per adottare l’ordine di allontanamento è demandato al giudice ordinario;

– come chiarito da costante orientamento il provvedimento di respingimento alla frontiera, che rappresenta un atto strumentale all’esecuzione del provvedimento di espulsione (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 10 aprile 2006, n. 1148), che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’ art. 13 co. 8 del d.lg. n. 286 del 1998, essendo attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole ipotesi di espulsione introdotte dall’art. 3, commi 4 e 5 bis, d.l. 27 luglio 2005 n. 144, convertito in l. 31 luglio 2005 n. 155 – in base al quale, oltre a quanto previsto dagli artt. 9 comma 5, e 13, comma 1, d.lg. n. 286 del 1998, il Ministro dell’Interno o, su sua delega, il Prefetto può disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 18, l. 22 maggio 1975 n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (cfr., tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 febbraio 2009, n. 996; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 04 marzo 2009, n. 481; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 luglio 2007, n. 6441; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 18 novembre 2008, n. 3587;

– il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;

– sussistono motivi d’equità per compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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