CASSAZIONE PENALE – sent. n. 49385 del 22.12.2009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

La Corte di Casazione ha affermato che non costituisce reato la condotta del professionista che nel proprio studio professionale ha installati ed usa programmi "pirata".

L’uso di software non originale da parte del professionista, ha precisato la Corte, non è punibile semplicemente perchè la norma che configura l’ipotesi di reato sanziona specificatamente il comportamento di "imprenditori o commercianti".
Di conseguenza il libero professionista non essendo equiparabile a questi soggetti non può commettere il reato.
Il giudice di merito, tuttavia, deve valutare se nell’organizzazione del lavoro del professionista nel proprio studio prevalga l’asetto intellettuale ovvero quella materiale: in tale ultima evenienza (si pensi. ad es. agli studi professionali di elaborazionme dati) il reato sussiste.
I giudici non ritengono che la detenzione dei programmi a scopo commerciale o imprenditoriale possa esser estesa anche ai liberi professionisti.

E’sempre punibile, invece, da chiunque operata, e deve essere provata la riproduzione illegale di software.

Negli studi professionali, dunque, non è reato usare sui computer dei programmi pirata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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