DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2012 Sospensione del sig. Antonio Rappoccio dalla carica di componente del Consiglio regionale della regione Calabria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 6-10-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro,
prot. n. 56728 del 30 agosto 2012 con la quale sono stati inviati gli
atti trasmessi dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria relativi al
fascicolo processuale n. 837/12 R.G.N.R., n. 4625/12 R.G.I.P. e n.
58/12 O.C.C. a carico del sig. Antonio Rappoccio, componente del
Consiglio regionale della regione Calabria, ai sensi dell’art. 15,
comma 4-ter, della citata legge n. 55/90;
Vista l’ordinanza con la quale e’ stata disposta l’applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 23
agosto 2012 dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi
dell’art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del
componente del Consiglio regionale della regione Calabria sig.
Antonio Rappoccio, per i reati di cui agli articoli 416, comma primo
c.p.; articoli 81, 110 c.p. e art. 87 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
81, 110 e 640 c.p.; 81, 110 e 314, comma secondo c.p.;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la
sospensione di diritto dalla carica di "….consigliere regionale"
quando e’ disposta, tra l’altro, l’applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 285 del codice di
procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi operati dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli enti
locali, e’ tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri
regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella
sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 23 agosto 2012 decorre la
sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis, della legge
n. 55/90 e successive modificazioni;
Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
e il Ministro dell’interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 agosto 2012 e’ accertata la sospensione del sig.
Antonio Rappoccio dalla carica di componente del Consiglio regionale
della Regione Calabria, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 17 settembre 2012

Il Presidente: Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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