Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 23-02-2011, n. 7049

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.N. è stato condannato dal Tribunale di Udine per lesioni volontarie aggravate.

La Corte d’Appello di Trieste confermava.

Ricorre il difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: l’impossibilità di stabilire la natura del corpo contundente adoperato osta alla applicazione dell’aggravante.

Se non tutti gli oggetti utilizzati per produrre la lesione costituiscono arma impropria, è necessario determinare esattamente quali siano.

Diversamente l’art. 582, comma 2 perderebbe ogni significato e risulterebbe pleonastico.

La censura è priva di fondamento.

Nella specie è acclarato che l’imputato colpì la p.l. alla testa ed al volto, servendosi di un oggetto di plastica o di legno.

Orbene, l’art. 585, comma 2, n. 2 indica come armi "tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

"Ed è pacifico che ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 4 vanno considerati armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorchè non da punta e da taglio, che in particolari condizioni di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa alla persona (sez. 5, 10.11.05, n. 170, rv. 233118).

Ne deriva che qualsiasi corpo contundente, idoneo alla bisogna, in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere e costituisce arma anche ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 585 c.p., comma 2, (sez. 5, 31.10.07, n. 3108, Insogna).

Il ricorso va, dunque, rigettato, con la condanna del C. alle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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