Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 23-02-2011, n. 7048 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.V. è stato condannato dal GIP del Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato, per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 e art. 648 bis c.p..

La Corte d’Appello lo assolveva dalla prima imputazione e riduceva la pena.

E’ stato accertato dai giudici di merito che l’imputato, dipendente di A.R. (coimputato), titolare della discoteca " (OMISSIS)", è stato uno dei collettori di denaro trasferito all’estero mediante più società di money transfer, avendo compiuto ben 11.744 operazioni per oltre sei milioni di Euro.

Ricorre personalmente l’imputato, deducendo censure già proposte col gravame di merito:

il trasferimento di valuta è stato compiuto da chi operava all’interno di agenzie di intermediazione mobiliare;

l’assoluzione del reato associativo comporta l’esclusione dell’aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4;

il delitto di riciclaggio assorbe quello di abusiva intermediazione finanziaria.

Non sussiste, in ogni caso, la consapevolezza della provenienza illecita del denaro.

Le doglianze sono prive di fondamento.

Con argomentazioni diffuse la corte di merito ha rimarcato l’attivismo del prevenuto nella raccolta a domicilio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti svolto da A.R. e trasferito all’estero.

Il ruolo meramente esecutivo e la mancanza di prove circa il coinvolgimento nell’associazione criminosa, che hanno determinatola pronuncia assolutoria in ordine al relativo capo di imputazione, non valgono a tenere indenne il V. dalla responsabilità per le ulteriori imputazioni.

Ineludibile appare la prova del contributo materiale prestato alle operazioni di trasferimento di valuta, attività compresa fra quelle previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106 con provvedimento 11.7.02 dell’Ufficio Italiano Cambi, quale "prestazione di servizi di pagamento in tutte le sue componenti…".

Non sussiste assorbimento come ineccepibilmente chiarito dalla corte di merito fra la fattispecie di cui all’art. 648 bis c.p. e quella di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, nè in virtù di progressione criminosa, nè per effetto del principio di contenenza.

Diversi sono i beni giuridici tutelati e strutturalmente diversa è la condotta costitutiva di ciascuno dei due illeciti in esame.

E’ ben possibile commettere uno di essi, senza consumare anche l’altro, essendo palese che l’abusiva attività finanziaria può avere ad oggetto capitali di provenienza lecita.

Le modalità della condotta e la diuturna presenza nella discoteca gestita dall’ A. vera base operativa del sodalizio, fanno presumere attendibilmente la consapevolezza del ricorrente in ordine alla natura illecita del denaro e dei relativi flussi di riciclaggio.

In ogni caso, come rettamente osserva la corte di merito, la circostanza di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 va addebitata al prevenuto alla stregua dell’art. 59 c.p., comma 2, essendo stata ignorata colposamente.

Non risponde al vero che l’aggravante in questione faccia carico solo ai soggetti responsabili del reato associativo, essendo necessario e sufficiente che al reato di cui si discute (sanzionato con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni) abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Orbene, nella specie il riciclaggio, come l’intermediazione finanziaria abusiva, e diretta emanazione della compagine associativa e risultano entrambi commessi con l’apparato organizzativo e logistico della stessa, sicchè non può dubitarsi della legittimità dell’applicazione della aggravante configurata dalla L. n. 146 del 2006, art. 4.

Nè va taciuto che l’imputato ha goduto del bilanciamento delle circostanze, con l’effetto della neutralizzazione della suddetta aggravante, in spregio al dettato dell’art. 4 cit., comma 2, che impone l’applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, comma 2, che esclude il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. fra l’aggravante di che trattasi e le attenuanti diverse da quella prevista dall’art. 98 c.p. (nella specie sono state riconosciute le generiche).

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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