T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-02-2011, n. 1594 Conservatori di musica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, iscritta al quinto anno di corso di canto del Conservatorio di Napoli, nell’aprile 2009 veniva eletta membro della Consulta degli Studenti e da quest’ultima designata membro del Consiglio Accademico. Nella qualità indicata, denunciava, dapprima oralmente e poi anche per iscritto, alcune presunte irregolarità legate all’organizzazione di un concerto, che suscitavano vivo disappunto da parte di alcuni docenti, sfociato, a suo dire, addirittura in un’aggressione.

Il 3 settembre 2009, la ricorrente si presentava davanti alla commissione all’uopo designata, per sostenere l’esame di "pianoforte complementare", ultimo del proprio corso di studi, prima di quello finale di diploma.

In tale occasione l’esame veniva condotto, nonostante non fosse componente della commissione, dal direttore del conservatorio, in un clima definito dalle ricorrente come di "terrore" in cui veniva persino negata la possibilità di assistenza nello girare le pagine dello spartito (generalmente concessa agli esaminandi). Il clima e l’evidente vessatorietà delle modalità di conduzione dell’esame costituivano, secondo la ricorrente, una dichiarata ritorsione alle denuncie in precedenza sporte dalla stessa.

Il negativo esito dell’esame veniva comunicato in data 10 settembre con una formale nota, prot. 5997, con la quale il Direttore del Conservatorio notiziava contestualmente dell’impossibilità di sostenere l’esame di diploma (già fissato per il successivo 16 settembre) e dichiarava la ricorrente decaduta dalla carica di membro della Consulta degli Studenti e da quello di membro del Consiglio Accademico.

Nelle more della comunicazione, la ricorrente, già edotta per le vie brevi della decisa bocciatura presentava domanda di iscrizione al quinto anno (a.a. 2009/2010), quale ripetente, provvedendo contestualmente al versamento delle tasse (trattavasi della seconda ripetizione essendo la prima, già concessa a motivo delle personali condizioni di salute, incise dalla coeva perdita del genitore).

La richiesta di iscrizione era tuttavia respinta sulla base del mancato superamento dell’esame complementare di pianoforte. Anche la riunione del Consiglio Accademico dell’11 settembre, cui la ricorrente partecipava avendone ancora titolo, era sospesa dal Direttore del Conservatorio a conferma – secondo la tesi della ricorrente – di una deliberata volontà espulsiva.

Il successivo 9 ottobre 2009, la ricorrente presentava altresì istanza tesa a sostenere nuovamente l’esame complementare di pianoforte ed il finale diploma di Canto nella sessione straordinaria di febbraio 2010 (appendice dell’a.a. 2008/2009); il successivo 12 ottobre si recava per sostenere l’esame di ammissione con riserva al biennio specialistico di secondo livello di "Canto e coralità", già per tempo programmato e per il quale aveva già versato il previsto contributo. Anche in questo caso non veniva ammessa all’esame poiché, a modifica della prassi preesistente, il Direttore del Conservatorio, con propria nota prot. 6314 del 30 settembre aveva disposto che potessero parteciparvi solo gli studenti che avevano conseguito il diploma nella sessione autunnale (settembre/ottobre).

Il 13 ottobre, il Consiglio accademico, infine, approvava, su proposta del direttore, una delibera che consentiva l’iscrizione al biennio specialistico "con riserva", solo a coloro che nella sessione straordinaria di febbraio, avessero, quale debito, esclusivamente l’esame di diploma.

Per l’effetto delle citate decisioni alla ricorrente era di fatto impedito il conseguimento del diploma di canto e la prosecuzione degli studi nel successivo livello. Del chè l’impugnazione, oggetto di odierna valutazione e le successive impugnazioni a mezzo di motivi aggiunti (di cui appresso di dirà).

I provvedimenti citati sono oggetto delle seguenti censure: 1) illegittimità del verbale d’esame di pianoforte complementare e della dichiarazione del Direttore del Conservatorio del 30 ottobre 2009 recante oggetto "criteri di valutazione esami conservatorio", per violazione dei principi di cui agli artt. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta. Nessun criterio di valutazione sarebbe stato preliminarmente individuato, sicchè la discrezionalità di giudizio si è trasformata in arbitrio; 2) Illegittimità del verbale d’esame di pianoforte complementare e della dichiarazione del Direttore del Conservatorio del 30 ottobre 2009 recante oggetto "criteri di valutazione esami conservatorio", per violazione, sotto altro profilo dei principi di cui agli artt. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta. Dalle dichiarazioni della studentessa Antima Pepe, allegate al fascicolo di causa, emergerebbe l’esistenza di un pregiudizio del Direttore e, soprattutto, la diretta ed esclusiva conduzione dell’esame da parte del medesimo. Ancora, dalle dichiarazioni della prof.ssa Evangelista emergerebbe, de relato, il disappunto del prof. N., componente della commissione d’esame, sia in ordine alla vessatoria conduzione dell’esame (sarebbe stato impedito persino la consueta assistenza per girare le pagine dello spartito) che per il relativo esito, infine, dalle dichiarazioni dello studente De Biase emergerebbe la difficoltà delle domande poste dal direttore del conservatorio (non sorteggiate) e l’atteggiamento critico, ma impotente, degli altri componenti della commissione ed, in particolare, del prof. N.. In sintesi, la ricorrente, in possesso di un ottimo curriculum di studi, sarebbe stata volutamente messa in difficoltà e poi bocciata in esecuzione di un’azione ritorsiva ed illecita del Direttore. 3) Illegittimità del provvedimento a firma del Direttore del Conservatorio, prot. 5997 del 10 ottobre 2009, nonché della nota prot. 6096 del 15 settembre, con cui è rifiutata l’iscrizione al quinto anno del corso di canto per l’anno accademico 2009/2010, della circ. 154/99, della nota del Ministero della PI n. 3763/99 del RD 1945/1930 nella parte in cui disciplinano la ripetizione degli anni di corso per violazione della legge 124/99, dei principi di cui agli artt. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta. La norma che impediva la ripetizione per più di una volta dello stesso anno di conservatorio (art. 239, comma 4 del d.lgs 297/94) sarebbe stata abrogata dall’art. 11, comma 1, lett.c) della legge 124/99. Le circolari 154/99 e 3763/99 sarebbero portatrici di una chiave ermeneutica erronea ed illogica, determinante un totale ribaltamento delle intenzioni del legislatore. In ogni caso, anche applicando le circolari citate, avendo fruito – la ricorrente – di una prima ripetizione per motivi di salute, residuerebbe il diritto ad una ulteriore ripetizione per motivi di demerito. Inoltre, risulterebbe che almeno altri tre studenti sono stati ammessi alla ripetizione plurima; 4) Illegittimità del provvedimento a firma del Direttore del Conservatorio, prot. 5997 del 10 ottobre, nella parte in cui dichiara la decadenza della ricorrente dalla carica di membro della Consulta degli Studenti e del Consiglio accademico, nonché di tutte le deliberazioni del Consiglio Accademico a far data dal 10/09/2009 ed in particolare quelle adottate nella seduta del 13 ottobre per violazione del dPR 132/2003, nonché dei principi di cui agli artt. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta. L’assunto secondo il quale il mancato superamento dell’esame di pianoforte possa determinare la cessazione del corso di studi ed il venire meno della qualità di studente necessaria per ricoprire i ruoli citati, sarebbe manifestamente erroneo, concludendosi – l’anno accademico – il 31 ottobre, e residuando, in ogni caso, la sessione straordinaria del febbraio dell’anno successivo; 5) Illegittimità del provvedimento a firma del Direttore del Conservatorio, del 30 settembre 2009, nonché della delibera del Consiglio accademico del 13 ottobre 2009 per violazione del dPR 132/2003, nonché dei principi di cui agli artt. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta. Le decisioni citate, in forza delle quali possono essere ammessi con riserva al II livello solo coloro che sostengono l’esame di diploma (e non altri esami) nella sessione straordinaria, sarebbero intervenute quanto la ricorrente aveva già fatto domanda di ammissione con riserva con conseguente inapplicabilità alla posizione della medesima.

Si costituivano in giudizio sia l’amministrazione che il Presidente della Commissione d’esami, il prof. N.. Quest’ultimo, tra l’altro, confermava il ruolo avuto dal Direttore nella conduzione dell’esame.

In sede cautelare, con ordinanza n. 5836/2009, il Collegio disponeva "la ripetizione dell’esame da svolgersi al cospetto di idonea commissione, previa fissazione dei criteri di valutazione".

Si apriva così una parentesi giudiziaria relativa alla corretta esecuzione del disposto cautelare. Segnatamente, in data 12 gennaio 2010, il Direttore del conservatorio convocava il Consiglio accademico, che approvava i criteri di valutazione dell’esame e quelli di composizione della Commissione contestualmente fissando la data dell’esame al 19 febbraio 2010. Non seguiva attività ulteriore, talchè, la ricorrente notificava istanza per la corretta e tempestiva esecuzione. Prima ancora della camera di consiglio fissata per la relativa delibazione, sopravvenivano la nota del Direttore, n. 231 del 18 gennaio, con cui la ricorrente veniva assegnata alla classe di "pianoforte complementare" del prof. De P., la nota del MIUR, n. 432 del 26 gennaio ed ancora quella del Direttore n. 686 del 4 febbraio con la quale quest’ultimo disponeva, in contrasto con quanto già deliberato dal Consiglio accademico, la composizione della Commissione d’esame, contestualmente dichiarando invalidi i criteri di valutazione già enucleati dal Consiglio accademico.

Avverso i provvedimenti da ultimo citati, la ricorrente proponeva motivi aggiunti deducendo: 1) Illegittimità del provvedimento del direttore del Conservatorio, prot. 686 del 4/2/2010, perché assunto in condizione di palese conflitto di interesse e dunque viziato per violazione dei principi di cui agli artt. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta. Il primo esame si sarebbe concluso con esito negativo proprio perché indebitamente e vessatoriamente condotto dal direttore del conservatorio. Quest’ultimo avrebbe dunque un evidente interesse ad individuare criteri e scegliere membri della commissione in modo da potere continuare a condizionarne l’oggettività e l’imparzialità; 2) Illegittimità del provvedimento del direttore del Conservatorio, prot. 686 del 4/2/2010, sotto altro profilo, perché assunto da soggetto carente di potere e dunque viziato per violazione dei principi di cui agli artt. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta. A mente dell’art. 8, lett. f) dello Statuto del Conservatorio, sarebbe il Consiglio Accademico e non il Direttore, l’organo dotato di competenza esclusiva a deliberare circa "i criteri di assegnazione degli studenti e di composizione delle commissioni d’esame". Nel caso di specie, il Consiglio accademico aveva già indicato analitici criteri, prescrivendo che la Commissione dovesse essere composta da tre membri, da individuare nel docente di pianoforte complementare, nel docente più anziano di pianoforte principale e nel docente più anziano di musica d’insieme e da camera; 3) e 4) Illegittimità del provvedimento del direttore del Conservatorio, prot. 686 del 4/2/2010, sotto ulteriore profilo, nella parte in cui determina la composizione della commissione d’esame disattendendo i criteri enucleati dal Consiglio accademico in data 12 gennaio 2010, ed in violazione di quanto stabilito dall’art. 228 del d.lgt. 5 maggio 1918, n. 1852- Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta. Nonostante la norma citata imponeva la designazione di tre membri, il direttore ne avrebbe individuato cinque, escludendo il prof. N. ed il prof. O. (rispondenti ai criteri indicati dal Consiglio Accademico) in quanto non graditi, ed inserendo il prof. P. che non è stato docente della ricorrente, nonché il prof. Florio, non rispondente ai criteri indicati dal Consiglio Accademico; 5) Illegittimità del provvedimento del direttore del Conservatorio, prot. 686 del 4/2/2010, sotto ulteriore profilo, nella parte in cui non considera vincolanti per la costituenda commissione i criteri di valutazione enucleati dal Consiglio Accademico in data 12 gennaio 2010 – Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta. Non vi sarebbe ragione alcuna per demandare la formulazione dei criteri al Consiglio Accademico se poi questi non fossero da considerare vincolanti.

Con ordinanza n. 810/2010 (confermata in appello), il Collegio sospendeva in via provvisoria l’efficacia degli atti citati ordinando la nomina della commissione d’esame secondo i criteri indicati dal Consiglio accademico.

Si giungeva così all’udienza di discussione, in vista della quale le parti hanno chiarito ulteriormente quanto segue:

1) L’avvocatura ha precisato che la ricorrente è stata ammessa, in via del tutto eccezionale, alla ripetizione del quinto anno per la terza volta, e pur godendo di tale privilegiato trattamento non si è mai presentata a sostenere l’esame complementare di canto, né ha frequentato il relativo corso. Ciò sarebbe sintomatico dell’atteggiamento della ricorrente. In ordine alla nomina della commissione, ha specificato che il ruolo del Consiglio accademico consiste nella formulazione dei criteri e non nell’indicazione nominativa dei componenti delle commissioni d’esame. Inoltre, i criteri valutativi fissati dal Consiglio accademico sarebbero a tacer d’altro superficiali ed eccessivamente elastici.

2) La ricorrente ha chiarito che non si è presentata a sostenere l’esame "ordinario" nelle sessioni del quinto anno (cui è stata, medio tempore, ammessa quale ripetente) poiché, innanzitutto non si trattava della ripetizione dell’esame così come disposto dal TAR con i suoi pronunciamenti cautelari e, comunque, perché la commissione (ordinaria) risultava composta da quei docenti che l’avevano già irregolarmente giudicata.

All’udienza del 9 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

E’ circostanza non contestata che il direttore del conservatorio abbia direttamente condotto l’esame di pianoforte complementare sostenuto dalla ricorrente, pur non essendo membro della commissione d’esame all’uopo designata. Ha posto delle domande, preso decisioni in ordine al concreto svolgimento, condizionato l’evoluzione.

Siffatto comportamento, vagliato alla luce delle pregresse vicende che hanno portato la ricorrente a segnalare, nella veste di componente del Consulta degli studenti e del Consiglio Accademico, irregolarità e disfunzioni in qualche modo riconducibili alla gestione del citato dirigente scolastico, rende più che plausibile la concretizzazione dello sviamento di potere, stigmatizzato dalla ricorrente. Il vizio è vieppiù palese ove si consideri che il Direttore ha immediatamente collegato al mancato superamento dell’esame, la decadenza da componente della Consulta degli studenti e del Consiglio Accademico, incarichi entrambi legati alla condizione dell’essere uno studente, comunicandola formalmente ed anzitempo alla ricorrente, sul presupposto, tutt’altro che pacifico, che l’esame non avrebbe potuto essere sostenuto nella sessione straordinaria, che la ricorrente, non avrebbe potuto essere ammessa alla ripetizione dell’anno; facendone altresì decorrere gli effetti prima ancora che l’anno accademico potesse considerarsi concluso. Tutti elementi che oltre a compromettere la corrispondenza dell’atto al paradigma normativo, costituiscono indizi del rilievo presumibilmente assunto nella vicenda da fattori esterni ed estranei alla funzione (contrasti pregressi, finalità espulsive), conclamato dalla diretta conduzione dell’esame da parte del direttore, poi conclusosi con la bocciatura e l’espulsione dagli organi assembleari della studentessa ricorrente. Non importa se, come pur sostenuto dalla difesa dell’amministrazione, il giudizio sia stato formalmente espresso dai docenti componenti la commissione d’esame e non dal direttore o, ancora, che non vi sia la prova che quest’ultimo abbia utilizzato mezzi di coercizione diretti o indiretti nei confronti dei componenti, poiché non v’è dubbio che la posizione direttiva posseduta rispetto ai primi e la pressione psicologica inevitabilmente esercitata rispetto all’esaminanda – costretta all’esecuzione di un brano di pianoforte alla presenza e sotto la direzione di un ulteriore "valutatore" nei confronti del quale aveva da poco indirizzato critiche e censure – in uno con l’effettiva evoluzione dell’esame (che giova evidenziare era l’ultimo del ciclo di studi, oltre che complementare) ed il relativo esito, sono tutti elementi concordanti e sufficienti a far ritenere che l’esame possa essere verosimilmente stato l’occasione per raggiungere finalità estranee a quelle assegnate dalla legge (valutazione del merito).

Invero, anche tutta la vicenda successiva alla concessione della tutela cautelare ed al perentorio ordine della Sezione di ripetere l’esame, illumina ulteriormente la vicenda censurata, disvelando i contorni di quella che può ormai definirsi una "battaglia personale". Nonostante fosse evidente, anche alla luce delle censure spiegate in seno al ricorso introduttivo, che il fumus boni iuris ravvisato dal collegio in sede cautelare, risiedesse proprio nel ruolo assunto dal direttore del conservatorio nella conduzione dell’esame e nella decisione di bocciare la ricorrente anche al fine di determinarne l’espulsione dal Consiglio Accademico, il direttore non ha rinunciato a mantenere un ruolo decisionale, anche in contrasto con il citato organo collegiale, pur di vincere la citata "battaglia".

E’ un dato di fatto che l’esame non sia stato ripetuto e l’ordine del giudice manifestamente eluso attraverso la nomina di una commissione palesemente difforme (quanto a numero ed individuazione dei docenti) da quella profilata dal Consiglio Accademico in sede di determinazione dei criteri, per questo nuovamente sospesa dalla Sezione.

Prive di pregio sono in proposito le considerazioni svolte dalla difesa dell’amministrazione in ordine al potere del direttore di nominare le commissioni d’esame, poiché è evidente che, nel caso di specie, oltre ad esservi un chiaro ordine del giudice, v’era necessità di previa individuazione dei criteri per la composizione della commissione ai sensi dell’art. 8, lett. f) dello Statuto del Conservatorio, trattandosi della ripetizione di un esame già svolto e sospetto di irregolarità proprio a motivo del condizionamento asseritamente esercitato dal direttore. Del resto, l’art. 8 cit. demanda tale potere al Consiglio Accademico, riconoscendo implicitamente al Direttore, conformemente a quanto disposto dall’art. 228 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, il potere di nomina della commissione. Individuazione dei criteri di composizione della commissione d’esame e nomina della stessa sono adempimenti giuridicamente e logicamente distinti, il primo propedeutico ed il secondo attuativo, legati da un rapporto di presupposizione vincolante quanto al rispetto dei criteri.

Anche quanto dedotto in ordine al comportamento negligente della ricorrente asseritamente consistente nella mancata frequenza del corso di pianoforte complementare e nel mancato sostenimento del relativo esame nell’ambito del nuovo anno accademico, cui nel frattempo, la ricorrente era stata ammessa quale ripetente, non può costituire argomento seriamente spendibile in favore dell’amministrazione, avuto riguardo alla sussistenza di un perentorio ordine del giudice di ripetere l’esame incriminato. L’aver offerto alla ricorrente la possibilità di reiscriversi al quinto anno al fine di sostenere nuovamente l’esame salvo poi valorizzare, ex art. 1227 Cc la mancata partecipazione dell’interessata, lungi dall’essere atteggiamento collaborativo ispirato ai canoni di buona fede, costituisce ulteriore profilo di elusione del disposto cautelare della Sezione, che ben più efficacemente aveva sospeso l’efficacia degli atti impugnati ed ordinato la riedizione di quel (originario) potere valutativo scorrettamente esercitato.

In conclusione, il provvedimento nr. 5997 del 10/09/2009, a firma del Direttore del Conservatorio, con il quale è stato comunicato alla ricorrente l’esito negativo dell’esame di pianoforte complementare sostenuto in data 3 settembre 2009, nonché la decadenza dalla carica di membro della Consulta degli Studenti e del Consiglio Accademico, ed il presupposto verbale relativo allo svolgimento dell’esame sono da considerarsi illegittimi e devono essere annullati. Ne discende l’illegittimità derivata di tutti gli atti successivi, ritualmente impugnati dalla ricorrente.

Sul piano dell’attività amministrativa successiva alla presente decisione, giova evidenziare, che l’amministrazione, anche in forza dell’effetto conformativo della stessa, ha l’obbligo di ripetere l’esame illegittimamente svolto ed annullato, invitando la ricorrente a sottoporsi entro congruo termine all’esame complementare di pianoforte, al cospetto di una commissione composta secondo i criteri indicati dal Consiglio Accademico, tenuto conto della peculiarità del caso e della vicenda pregressa.

A mente dell’art. 34, comma 1 lett. e) del codice del processo, in caso di accoglimento della domanda il giudice "…..dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza". La pregressa fase cautelare e le difficoltà frapposte alla sua tempestiva e corretta esecuzione, rendono opportuna la nomina, già in questa sede, per il caso di inottemperanza entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, di un commissario ad acta, giusto quanto previsto dalla norma riportata, da individuarsi nel dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania o in un funzionario dallo stesso delegato, al fine di assicurare l’esatta esecuzione di quanto statuito.

In ordine alla domanda di risarcimento danni, pur avanzata dalla ricorrente, non avendo il collegio sufficienti elementi istruttori per vagliarne an e quantum, è invece necessario rimettere la causa sul ruolo ai fini dell’acquisizione di apposita consulenza tecnica.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Ordina all’amministrazione di ripetere, entro il termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, l’esame di pianoforte complementare già illegittimamente svolto, invitando la ricorrente a sottoporvisi al cospetto di una commissione nominata in ossequio ai criteri indicati dal Consiglio Accademico, secondo quanto in premessa chiarito.

Nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania o un funzionario dallo stesso delegato, al fine di assicurare l’esatta esecuzione di quanto disposto, per il caso di inottemperanza dell’amministrazione nel termine indicato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che fortettariamente liquida in Euro. 3.000,00 a titolo di diritti ed onori, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Fissa per il prosieguo della trattazione in ordine alla sola domanda risarcitoria, la pubblica udienza del 24 novembre 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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