Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 23-02-2011, n. 7043 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo in data 3.2.2010, M.A. veniva condannato alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed Euro 150 di multa per il reato di tentato furto aggravato della somma di Euro 5.000 appena prelevata il 4.9.2009 da B.M. presso l’agenzia di (OMISSIS) della Banca Popolare di Intra.

Il ricorrente lamenta contraddittorietà della sentenza impugnata nel giudizio di comparazione fra la circostanza attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno e le aggravanti contestate.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con la sentenza impugnata, riconosciuta in favore dell’imputato l’attenuante del risarcimento del danno, la si riteneva subvalente rispetto alle aggravanti della destrezza, del fatto commesso in danno di persona che aveva appena prelevato il denaro e della recidiva, qualificata nella motivazione come reiterata, specifica ed infraquinquennale, in considerazione della corposità di dette aggravanti e dell’essere la contestazione della recidiva fondata sull’esistenza di sette precedenti penali, tre dei quali per il reato di rapina.

Il ricorrente individua la denunciata contraddittorietà della motivazione nella indicazione della recidiva anche come infraquinquennnale, mentre la stessa era contestata solo come reiterata e specifica.

Orbene, premesso che il giudizio di comparazione fra le circostanze è censurabile in sede di legittimità solo laddove sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche allorchè la soluzione adottata sia sufficientemente motivata nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in materia (Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, imp. Alesci, Rv.246134), dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, come sopra riportata, risulta evidente come l’indiscutibile errore nell’attribuzione alla recidiva del carattere dell’infraquinquennalità sia limitato al livello nominalistico e non abbia esercitato alcuna effettiva influenza sul percorso argomentativo che ha condotto la Corte d’Appello alla conclusione in termini di subvalenza dell’attenuante; percorso la cui intrinseca logicità rimane pertanto intatta. Infatti la predetta conclusione veniva giustificata con riferimento alla consistenza delle aggravanti e, quanto in particolare alla recidiva, al numero dei precedenti penali dell’imputato ed alla gravità di taluni di essi; in nessun passaggio di tale argomentazione veniva dato rilievo, dunque, alla collocazione temporale delle precedenti condanne.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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