Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 23-02-2011, n. 7042

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per Cassazione D.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16 marzo 2010 con la quale, per quello che qui interessa, è stato confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di furto consumato di merce esposta sui banchi del supermercato Auchan, fatto commesso con violenza sulle cose e con mezzo fraudolento per essere stata, la merce, occultata sulla persona dell’agente.

Deduce la erronea applicazione della legge penale per avere la Corte ritenuto il reato consumato nonostante che, come evidenziato nei motivi di appello e non contestato nemmeno in sentenza, l’intera azione furtiva, interrotta in realtà subito dopo il superamento delle casse, fosse caduta sotto la percezione del personale del negozio, che vigilava.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità, ad assoluta maggioranza, ha affermato, nella materia, il principio evocato anche dal difensore, secondo cui il prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema "self service" e l’allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto consumato, ma allorchè l’avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l’azione furtiva, si da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non può dirsi consumato neanche con l’occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perchè la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso (Rv. 247410; Massime precedenti Conformi: n. 44011 del 2005, Rv. 232806; N. 11247 del 1992 Rv. 192608, N. 3642 del 1999 Rv. 213315).

In altri termini, se è indubbio che il passaggio attraverso le casse del supermercato con la merce occultata sulla persona dell’agente costituisce, in linea generale, prova dell’avvenuto spossessamento della cosa mobile altrui e della correlata sottrazione a chi la detiene, deve però anche considerarsi che possono verificarsi situazioni concrete nelle quali, pur essendosi verificata la "sottrazione" del bene, tolto alla disponibilità del detentore, può non essersi invece concretato lo "spossessamento", situazione quest’ultima che si verifica solo quando il titolare del diritto abbia perduto il possesso della cosa, sottratta alla sua sfera di "vigilanza e di controllo diretto", sicchè egli non abbia più la disponibilità autonoma (Cass. 29 aprile 1960, Di Matteo).

Ne consegue che la sentenza impugnata, nella quale i giudici non assegnano alcun valore al fatto che il servizio di vigilanza dell’esercizio commerciale fosse attivo al momento del furto potesse avere esattamente percepito la intera azione delittuosa, dal suo iniziale dispiegarsi, non risulta in linea con il principio sopra ricordato.

In sede di rinvio il giudice dovrà dunque valutare se ricorresse in fatto ed in concreto la situazione presupposta dal principio giuridico enunciato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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