Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8189 Imposta di successione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in controversia concernente avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione notificato ai germani D.I.U. e B., è stata confermata la cessazione della materia del contendere dichiarata in primo grado; in particolare, il giudice di appello ha rilevato l’esistenza in atti di istanza dell’Ufficio in tal senso per avere i contribuenti definito in via amministrativa la controversia con il pagamento di quanto dovuto.

2. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, D.I. U.; non si è invece costituito D.I.B..
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, lett. c), deduce che il giudice a quo "ha completamente ignorato il fondamento logico esplicito delle censure dell’appello, costituente parte integrante delle stesse, per cui la comunicazione dei presupposti del condono alla CTP era errata, sicchè non sussistevano le premesse dell’estinzione del giudizio, che pertanto avrebbe dovuto essere revocata", con conseguente rimessione della causa al primo giudice.

Il motivo – come eccepito anche dal controricorrente – si rivela palesemente inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto testuale del ricorso in appello, del quale il giudice del gravame avrebbe ignorato (o mal interpretato) "il fondamento logico esplicito delle censure". 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *