Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 23-02-2011, n. 7110 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza dell’8 luglio 2008, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da M.V. avverso il provvedimento del 13 febbraio 208, con il quale il magistrato di sorveglianza di Milano aveva rigettato la sua istanza di permesso premio. Dichiarava, altresì, inammissibile un precedente reclamo del 3.1.2008 avverso un preteso (in quanto non risultante) provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 20.12.2007 su analoga richiesta dello stesso detenuto (per la partecipazione ad una cerimonia religiosa).

Il Tribunale dava atto che il permesso era stato negato per mancanza della relazione di osservazione e, nella perdurante assenza (nonostante che nel provvedimento reclamato il Magistrato avesse opportunamente sollecitato in proposito la Direzione del carcere), anche il reclamo andava rigettato.

Contro il rigetto ricorreva per Cassazione il M., deducendo il buon comportamento sempre tenuto in carcere, tale da rendere superflua la relazione, sostanzialmente lamentando che il permesso gli fosse stato negato per motivi esclusivamente imputabili all’amministrazione, che non gli potevano essere addebitati.

Con sentenza del 19 maggio 2009, questa Corte Suprema, Prima Sezione Penale accoglieva il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata e rinviava per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del rinvio rigettava nuovamente il reclamo.

Avverso la pronuncia anzidetta il M. proponeva nuovo ricorso per Cassazione, ribadendo le ragioni addotte a sostegno della richiesta.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è inammissibile. Le censure che lo sostanziano si limitano, per vero, ad una mera riproposizione delle questioni già dedotte in sede di richiesta di permesso premio, eludendo la ragione fondamentale per la quale il giudice del rinvio ha negato il reclamato beneficio, in riferimento alla ragione ostativa rappresentata dall’intervenuta condanna per il reato di associazione per delinquere dedita al narcotraffico, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con il ruolo di capo dello stesso sodalizio, senza che dall’anzidetta pronuncia ovvero aliunde sia emersa un’attività di collaborazione con la giustizia da parte del ricorrente, tale da neutralizzare l’efficacia ostativa della dedotta situazione.

2. – Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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