Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 23-02-2011, n. 7109

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza indicata in premessa, la Corte d’Appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta in favore di P.E. avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 29 novembre 2006, che aveva confermato la condanna del predetto per il reato di omicidio in danno della convivente T.K., che aveva defenestrato, facendola precipitare dal quarto piano ove era sita la sua abitazione.

Avverso l’anzidetta ordinanza, il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando, con unico motivo, violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all’art. 178 c.p., lett. c) e art. 631 c.p..

Lamenta, in particolare, che, infondatamente, non era stata ritenuta prova nuova l’intervenuta archiviazione nei confronti del fratello di esso ricorrente e per avere effettuato indebita valutazione di merito in ordine alle dichiarazioni testimoniali offerte.
Motivi della decisione

1. – Le censure che sostanziano il ricorso in esame – esaminabili congiuntamente, stante l’identica logica contestativa che le ispira – sono prive di fondamento. Ed infatti, con motivazione esauriente e formalmente ineccepibile, la Corte di merito ha escluso che le prove offerte dal ricorrente potessero considerarsi nuove ai fini della positiva delibazione di ammissibilità dell’istanza di revisione proposta. In proposito, è appena il caso di osservare che il giudizio di questa Corte di legittimità sull’impugnazione avverso l’ordinanza di inammissibilità in tema di revisione, ove emessa nelle ipotesi e nel rispetto delle forme di rito di cui all’art. 634 c.p.p., deve restare circoscritto al collaudo ab extrinseco della correttezza formale e della tenuta logica del provvedimento impugnato. In particolare, l’esame di legittimità deve focalizzarsi sul percorso logico-argomentativo in base al quale la Corte distrettuale è pervenuta al conclusivo giudizio che nessuno degli argomenti e degli elementi di prova offerti a sostegno dell’istanza di revisione avesse carattere di decisività al punto da sovvertire il giudicato. La verifica deve anche riguardare i termini di formulazione di quel giudizio. Ed infatti, stante l’espressa previsione nell’art. 634 c.p.p. della manifesta infondatezza tra le cause di inammissibilità della richiesta di revisione, è certamente attribuito alla Corte d’appello, nella fase preliminare prevista dalla stessa disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorchè costituiti da "prove " formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento ed è, dunque, necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", che non si traduca tuttavia in un’approfondita ed indebita anticipazione del giudizio di merito (cfr. Cass. sez. 1, 17.6.2003, n. 29660, rv. 226140). Non sono, infatti, consentite anticipate valutazioni di merito su quello che potrebbe essere l’esito delle nuove prove, dovendo il giudizio risolversi nel mero apprezzamento dell’astratta potenzialità dei nova a mettere in discussione le fondamenta del giudizio di colpevolezza racchiuso nel giudicato. Le coordinate di valutazione sono offerte dall’art. 631 c.p.p., secondo cui gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531.

Orbene, il giudice a quo, nel dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza la proposta richiesta di revisione non ha certamente debordato dai limiti istituzionali della valutazione deferitagli. Ed infatti, con motivazione congrua e giuridicamente corretta ha spiegato le ragioni per le quali gli elementi offerti dalla difesa non potessero legittimare un’istanza di riesame o non potessero integrare prove nuove nel senso voluto dalla norma processuale.

Ineccepibile è l’assunto secondo il quale il decreto di archiviazione, riguardante il fratello dell’imputato, non potesse essere assunto, per indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, nell’alveo della locuzione altra sentenza penale irrevocabile di cui all’art. 630 c.p.p., rispetto alla quale invocare il contrasto di giudicato, non essendo quel provvedimento suscettivo di assumere autorità di cosa giudicata, come tale inidoneo a rappresentare in termini di stabilità e definitività situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione (cfr.

Cass. sez. 6., 4.6.2009, n. 26189, rv. 244534).

Corretta, inoltre, è la spiegazione dei motivi per i quali la consulenza del prof. N. non potesse essere considerata prova nuova, consistendo in nuova valutazione di elementi già acquisiti al processo e non essendo neppure fondata su nuove metodologie od acquisizioni scientifiche ovvero su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili, (così. Cass. sez 5, 26.11.2009, n. 2982 rv..

245840). Corretta è pure la spiegazione dei motivi per i quali le riferite propalazioni di un giudice popolare, il prof. F., non potessero avere ingresso nel processo e le informazioni raccolte in sede di indagini difensive non fossero idonee a travolgere il giudicato, rendendo, all’uopo, spiegazione logica e convincente che non si risolve, certamente, in anticipata valutazione di merito sul risultato probatorio conseguibile.

2. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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